Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 agosto 1972

Cassazione n. 04036/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1972 avverso l'ordinanza del 07/02/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2019 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi degli artt. 4, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen., giudicati dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 4 luglio 1991, divenuta definitiva; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 28 novembre 2009, definitiva il 21 settembre 2020 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]); 3) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., giudicato dalla Corte di assise di appello di Messina con sentenza del 25 gennaio 2011, definitiva il 4 luglio 2012 (c.d.

Icaro e Romanza).

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione sub 2 aveva accertato che l'associazione per delinquere di tipo mafioso, capeggiata da Chiofalo, Milone e Coppolino, era nata nel 1981; che Mignacca si era affiliato alla citata associazione tra il 1989 e il 1990 e vi aveva militato fino al 1995, momento nel quale quest'ultimo, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], aveva formato un gruppo criminale autonomo; che vi era prova che i reati sub 1 erano stati preventivati dal condannato sin dal momento in cui lo stesso aveva deciso di partecipare all'associazione; che, pertanto, l'istanza doveva trovare accoglimento in ordine ai reati sub 1 e 2; che, invece, non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra la due associazioni, anche se era indubbio che, per la realizzazione dei reati posti in essere dal condannato, erano state utilizzate le armi; che, infatti, le condotte sub 3 erano state poste in essere in un momento successivo al 1995, quando Mignacca si era già distaccato dall'associazione sub 2.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare l'eventuale sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati sub 2 e

3. A tal fine, nel ricorso si evidenzia che - come rilevato nello stesso provvedimento impugnato - l'utilizzo delle armi costituirebbe un chiaro elemento sintomatico dell'unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, dopo aver attentamente analizzato lo sviluppo di entrambi i sodalizi mafiosi così come accertati dalle sentenze di condanna, in modo ineccepibile ha argomentato sul fatto che il procedimento sub 2 aveva ad oggetto fatti commessi successivamente al 1995, quando il condannato si era distaccato dal clan riferito alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (a capo della ‘ndrina di Tortorici), al fine di costituire un gruppo autonomo con il fratello [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, quindi, rileva che - come ha evidenziato il giudice di merito - il fatto che l'uso delle armi fosse elemento comune ad entrambe le realtà associative non può essere ritenuto unico elemento in grado di dimostrare l'esistenza di una programmazione unitaria dei reati, sicché in modo plausibile sono stati ritenuti assenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle altre modalità e nella causale delle condotte, nonché nella tipologia dei reati, nel bene giuridico da essi tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati associativi, commessi in tempi diversi e scollegati tra loro, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1972 avverso l'ordinanza del 07/02/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2019 della Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi degli artt. 4, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen., giudicati dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 4 luglio 1991, divenuta definitiva; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 28 novembre 2009, definitiva il 21 settembre 2020 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]); 3) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., giudicato dalla Corte di assise di appello di Messina con sentenza del 25 gennaio 2011, definitiva il 4 luglio 2012 (c.d. Icaro e Romanza). Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione sub 2 aveva accertato che l'associazione per delinquere di tipo mafioso, capeggiata da Chiofalo, Milone e Coppolino, era nata nel 1981; che Mignacca si era affiliato alla citata associazione tra il 1989 e il 1990 e vi aveva militato fino al 1995, momento nel quale quest'ultimo, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], aveva formato un gruppo criminale autonomo; che vi era prova che i reati sub 1 erano stati preventivati dal condannato sin dal momento in cui lo stesso aveva deciso di partecipare all'associazione; che, pertanto, l'istanza doveva trovare accoglimento in ordine ai reati sub 1 e 2; che, invece, non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra la due associazioni, anche se era indubbio che, per la realizzazione dei reati posti in essere dal condannato, erano state utilizzate le armi; che, infatti, le condotte sub 3 erano state poste in essere in un momento successivo al 1995, quando Mignacca si era già distaccato dall'associazione sub 2. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare l'eventuale sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati sub 2 e 3. A tal fine, nel ricorso si evidenzia che - come rilevato nello stesso provvedimento impugnato - l'utilizzo delle armi costituirebbe un chiaro elemento sintomatico dell'unicità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, dopo aver attentamente analizzato lo sviluppo di entrambi i sodalizi mafiosi così come accertati dalle sentenze di condanna, in modo ineccepibile ha argomentato sul fatto che il procedimento sub 2 aveva ad oggetto fatti commessi successivamente al 1995, quando il condannato si era distaccato dal clan riferito alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (a capo della ‘ndrina di Tortorici), al fine di costituire un gruppo autonomo con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, quindi, rileva che - come ha evidenziato il giudice di merito - il fatto che l'uso delle armi fosse elemento comune ad entrambe le realtà associative non può essere ritenuto unico elemento in grado di dimostrare l'esistenza di una programmazione unitaria dei reati, sicché in modo plausibile sono stati ritenuti assenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle altre modalità e nella causale delle condotte, nonché nella tipologia dei reati, nel bene giuridico da essi tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati associativi, commessi in tempi diversi e scollegati tra loro, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris