CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 11/02/2015 e passata in giudicato il 11/01/2022. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., stante la nullità della notifica dell'ordinanza di rigetto, in quanto il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunque ricevuto una sola notifica, pur volendo ammettere che il condannato fosse effettivamente irreperibile. Il condannato, in realtà, non era irreperibile, come dimostravano i documenti provenienti dall'Ungheria, tempestivamente prodotti dalla difesa. Vi erano, inoltre, ragioni che avrebbero dovuto portare a dubitare della bontà delle informazioni fornite dai Carabinieri. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla "contraddittorietà emersa dalle note riportate nel primo motivo, nonché ai principi dell'[OSCURATO:PERSONA] e della riforma in atto". Trattasi di soggetto residente in Ungheria, come da certificazione proveniente dal Comune di Campagnano, nonché iscritto all'A.I.R.E.; Longhi è persona non pericolosa, che non commette reati da tanti anni e che ora, tuttavia, si troverà a dover scontare una pena di sei mesi per un fatto posto in essere in epoca lontana. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, esso si limita a dedurre l'omessa notifica dell'ordinanza impugnata; lamenta, quindi, la sussistenza di un vizio non idoneo a integrare qualsivoglia forma di nullità, bensì, semplicemente, a impedire il decorrere del termine utile per proporre impugnazione, legittimando il titolare del I relativo diritto a proporla senza incorrere in preclusioni temporali (Sez. 1, n. 12158 del 08/02/2019, n.m.). 3. Il secondo motivo risulta, già nella enunciazione, fortemente aspecifico e interamente versato in fatto. Contrariamente alle risultanze processuali, poste dal Tribunale di sorveglianza di Roma a fondamento dell'avversata decisione, si contesta il contenuto delle informazioni fornite dalla polizia giudiziaria e si assume esservi stata una errata valutazione degli elementi addotti, ad opera del Tribunale di sorveglianza. La difesa aggiunge poi come il Longhi non sia un soggetto pericoloso, avendo commesso molto tempo addietro in reato la cui pena ora in esecuzione. 3.1. Giova allora rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; si vedano anche Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 e Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507). 3.2. L'apparato motivazionale dell'impugnato provvedimento, contrariamente all'assunto difensivo, appare congruo e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, essendo stata considerata la posizione del condannato nella sua interezza. All'esito di tale valutazione, si è ritenuto che le incertezze attinenti all'effettività del domicilio indicato, saldandosi alla carente specificazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, non consentissero in concreto la realizzazione del necessario iter risocializzante. I Giudici di sorveglianza hanno anche preso in considerazione la sicura impossibilità di procedere alle necessarie verifiche. La doglianza, in conclusione, non può che essere disattesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). f P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C