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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23112/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 23247/2023 R.G., solle- vato dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 14 novembre 2023, nel procedimento iscritto al n. 4186/ 2023 R.G. di quell'Ufficio,vertente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha chiesto la di- chiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentir dichiarare la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate in favore della [OSCURATO:PERSONA], per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con la condanna della Banca al risarci- mento dei danni, e per sentir accertare la nullità del contratto di conto cor- rente e del contratto di fideiussione o delle singole clausole pattuite, con la rideterminazione dei saldi e l'accertamento delle somme effettivamente do- vute dai fideiussori.

Si costituì il [OSCURATO:PERSONA], ed eccepì l'incompetenza del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di Euro 142.680,00, oltre interessi convenzionali.

1.1. Con ordinanza del 1° febbraio 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenne che l'eccezione di nullità dovesse essere qualificata come domanda di accertamento della nullità, e dichiaròpertanto la propria incompetenza in or- dinealla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. c), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168,nonché in ordine alle domande conseguenti, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del medesimo decreto legislativo.

2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente dalla predetta or- dinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 14 novembre 2023.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso che tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussionida un lato, e quelle di ricostru- zione dei rapporti di mutuo e conto corrente, di accertamento della nullità del contratto di conto corrente e di determinazione delle somme effettivamente dovute dai fideiussori, nonché quella riconvenzionale proposta dalla Banca dall'altro, sussistano ragioni di connessione idonee a determinare uno spo- stamento di competenza ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168 del 2003, ritenendo necessaria, a tal fine, la configurabilità di uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. cod. proc. civ., cioè rapporti di connessione quali- ficata, inquadrabili nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pre- giudizialità in senso tecnico, ed escludendo pertanto la sufficienza di un rap- porto di connessione meramente occasionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, dopo aver stabilito, al comma primo, lett. c), che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l'altro, per le controversie di cui all'art. 33, comma secondo, della legge n. 287del 1990, prevede, al comma terzo, che esse «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2».

In applicazione della prima disposizione, questa Corte ha affermato che la competenza dellesezioni specializzat e in materia di impres a attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contra- stanti con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata(cfr. Cass., Sez.

VI, 6/07/2022, n. 21429; 10/03/2021, n. 6523).

Sulla base di tale principio, non vi è dubbio che, in quanto fondata proprio sulla violazione della disciplina c.d. antitrust, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dagli attori a garanzia delle obbliga- zioni contratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] spetta alla competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa: singolare appare piuttostol'esigenza di riqualificazione della fattispecie avvertita in proposito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- dinanza dichiarativa dell'incompetenza, dal momento, avendo i fideiussori as- sunto la veste degli attori, la deduzione della nullità delle fideiussioni doveva ritenersi solo impropriamente qualificata dagli stessi come eccezione, po- tendo al più far sorgere il dubbio che il relativo accertamento non fosse stato chiesto in via principale, ma in via meramente incidentale, ai soli fini dell'e- sclusione del debito nei confronti della Banca; tale dubbio è tuttavia dissipato dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, riportate nella memoria depositata in questa sede dal Nappi, da cui si evince chiaramente che la dichiarazione di nullità delle fideiussioni ha costituito og- getto di un autonomo capo di domanda, in ordine al quale il Tribunale è stato quindi chiamato a pronunciare con efficacia di giudicato.

1.1. La questione sollevata con il regolamento d'ufficio consiste invece nello stabilire se la competenza della Sezione specializzata si estenda anche alle altre domande proposte dagli attori, aventi ad oggetto la nullità del con- tratto di conto corrente da cui deriva il credito della Banca e la determinazione delle somme effettivamente dovute, nonché alla domanda di pagamento pro- posta invia riconvenzionale dalla Banca, avente ad oggetto l'importo di un mutuo chirografario, anch'esso garantito dalla fideiussione.

Al riguardo, è opportuno premettere che l 'interpretazione del terzo comma dell'art. 3 cit. ha dato luogo ad opinioni divergenti in dottrina, avendo taluni autori ritenuto che il riferimento dello stesso a «ragioni di connessione» non meglio specificate evidenzi la volontà del legislatore di considerare la competenza delle sezioni specializzate come attrattiva di tutti i procedimenti e le cause connessi con quelli previsti dai primi due commi dell'art. 3, ed altri che la predetta espressione debba essere invece intesa restrittivamente, in tal senso deponendo l'esigenza di salvaguardare la specializzazione del tribu- nale delle imprese, che costituisce la ratiocomplessiva della norma in esame.

Nell'ambito di quest'ultimo orientamento, vi è chi ha ritenuto di dover esclu- dere l'attrazione alla competenza delle sezioni specializzate nei casi di con- nessione meramente soggettiva o di connessione oggettiva impropria, men- tre altri hanno esteso la competenza anche a quest'ultimo caso.

Vi è infine chiha ritenuto inutile interrogarsi in ordine al tipo di connessione cui fa rife- rimento la norma in esame, affermando che il tribunale delle imprese non può cedere in nessun caso la competenza per connessione, dovendo il simulta- neus processus realizzarsi necessariamente dinanzi ad esso, indipendente- mente dalla natura, forte o debole, della connessione.A fronte di tale variegato panorama dottrinale, la giurisprudenza dilegit- timità ha sposato la tesi più restrittiva, affermando, in una recente ordinanza, che lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresanon può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., risultandoaltrimenti tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (cfr. Cass., Sez.

I, 28/11/2023, n. 33041).

Anche alla stregua di tale principio, fatto proprio dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto di competenza, non può tuttavia escludersi l'attrazione delle altre domande proposte dagli attori alla competenza della Sezione spe- cializzata, e ciò proprio in ragione del rapporto esistente tra le medesime domande e quella di accertamento della nullità delle fideiussioni: tale rap- porto è infatti annoverabile tra le ipotesi di connessione oggettiva c.d. forte, configurabile non solo quando tra le cause connesse sia riscontrabile un rap- porto di pregiudizialità-dipendenza o un rapporto di pregiudizialità tecnica, ma anche quando sussista identità del petitummediato o del fatto costitutivo.

Tale identità può essere ravvisata anche nel caso in esame, giacché, al di là della diversità dei provvedimenti specificamente richiesti, il bene della vita perseguito dagli attori attraverso la proposizione delle domande avanzate nel medesimo giudizio è lo stesso, e consiste nell'esclusione del loro debito nei confronti della Banca o comunque nella determinazione del relativo importo in misura riduttiva rispetto a quella pretesa dalla convenuta; il fatto costitu- tivo del debito, inoltre, è rappresentato non solo dalle fideiussioni, ma anche dal rapporto di conto corrente e dal mutuo chirografario, dai quali traggono origine i crediti vantati nei confronti della debitriceprincipale, e conseguen- temente anche quelli vantati nei confronti dei fideiussori.

Tale conclusione non si pone in contrasto con quelle cui è pervenuta l'ordinanzacitata, la quale, nell'escludere la configurabilità di una delle ipotesi di connessione qualificata, si riferiva al rapporto tra l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti dei fideiussori di una società beneficiaria di un finanziamento e la domanda di rivalsa spiegata dalla Banca creditrice nei confronti di un'altra Banca cui si era surrogata: in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nella fattispecie in esame, la domanda di rivalsa proposta dalla Banca, oltre ad avere un petitum anche mediato diverso da quello della domanda proposta dai fideiussori, ed a muovere dall'allegazione di un fatto costitutivo diverso, era legata alla domanda principale da un rapporto di pregiudizialità mera- mente logico, e quindi inidoneo ad escluderne l'attrazione alla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa, cui spettava la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della disciplina an- titrust.

La configurabilità di un'ipotesi di connessione forte trovad'altronde con- ferma, nel caso di specie,nell'orientamento di questa Corte in tema di fideius- sione, secondo cui l'accessorietà costituisce non solo uno degli elementi tipici del relativo contratto, ma anche il carattere distintivo del negozio rispetto a nuove forme contrattuali, fondate sull'autonomia e la tendenziale impermea- bilità del rapporto di garanzia con quello principale: tale carattere, trasferito sul piano processuale, costituisce uno deicriteri derogativi delle regole gene- rali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus(art. 31 cod. proc. civ.).

La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di na- tura accessoria (interessi, maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ. etc.) ha una peculiare ragion d'essere nell'obbligazione fideiussoria, la qualederiva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale(cfr. Cass., Sez.

VI, 07/01/2013, n.180).

2. In conclusione, va quindi dichiarato che in ordine a tutte le domande proposte dagli attori ed a quella riconvenzionale proposta dalla convenuta è competente il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.

La natura ufficiosa del regolamento esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 23247/2023 R.G., solle- vato dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 14 novembre 2023, nel procedimento iscritto al n. 4186/ 2023 R.G. di quell'Ufficio,vertente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha chiesto la di- chiarazione di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentir dichiarare la nullità delle fideiussioni da loro rilasciate in favore della [OSCURATO:PERSONA], per violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con la condanna della Banca al risarci- mento dei danni, e per sentir accertare la nullità del contratto di conto cor- rente e del contratto di fideiussione o delle singole clausole pattuite, con la rideterminazione dei saldi e l'accertamento delle somme effettivamente do- vute dai fideiussori. Si costituì il [OSCURATO:PERSONA], ed eccepì l'incompetenza del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di Euro 142.680,00, oltre interessi convenzionali. 1.1. Con ordinanza del 1° febbraio 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ritenne che l'eccezione di nullità dovesse essere qualificata come domanda di accertamento della nullità, e dichiaròpertanto la propria incompetenza in or- dinealla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. c), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168,nonché in ordine alle domande conseguenti, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del medesimo decreto legislativo. 2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente dalla predetta or- dinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 14 novembre 2023. A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso che tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussionida un lato, e quelle di ricostru- zione dei rapporti di mutuo e conto corrente, di accertamento della nullità del contratto di conto corrente e di determinazione delle somme effettivamente dovute dai fideiussori, nonché quella riconvenzionale proposta dalla Banca dall'altro, sussistano ragioni di connessione idonee a determinare uno spo- stamento di competenza ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168 del 2003, ritenendo necessaria, a tal fine, la configurabilità di uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. cod. proc. civ., cioè rapporti di connessione quali- ficata, inquadrabili nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pre- giudizialità in senso tecnico, ed escludendo pertanto la sufficienza di un rap- porto di connessione meramente occasionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione della competenza del Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, dopo aver stabilito, al comma primo, lett. c), che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, tra l'altro, per le controversie di cui all'art. 33, comma secondo, della legge n. 287del 1990, prevede, al comma terzo, che esse «sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». In applicazione della prima disposizione, questa Corte ha affermato che la competenza dellesezioni specializzat e in materia di impres a attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contra- stanti con l'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata(cfr. Cass., Sez. VI, 6/07/2022, n. 21429; 10/03/2021, n. 6523). Sulla base di tale principio, non vi è dubbio che, in quanto fondata proprio sulla violazione della disciplina c.d. antitrust, la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate dagli attori a garanzia delle obbliga- zioni contratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] spetta alla competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa: singolare appare piuttostol'esigenza di riqualificazione della fattispecie avvertita in proposito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- dinanza dichiarativa dell'incompetenza, dal momento, avendo i fideiussori as- sunto la veste degli attori, la deduzione della nullità delle fideiussioni doveva ritenersi solo impropriamente qualificata dagli stessi come eccezione, po- tendo al più far sorgere il dubbio che il relativo accertamento non fosse stato chiesto in via principale, ma in via meramente incidentale, ai soli fini dell'e- sclusione del debito nei confronti della Banca; tale dubbio è tuttavia dissipato dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, riportate nella memoria depositata in questa sede dal Nappi, da cui si evince chiaramente che la dichiarazione di nullità delle fideiussioni ha costituito og- getto di un autonomo capo di domanda, in ordine al quale il Tribunale è stato quindi chiamato a pronunciare con efficacia di giudicato. 1.1. La questione sollevata con il regolamento d'ufficio consiste invece nello stabilire se la competenza della Sezione specializzata si estenda anche alle altre domande proposte dagli attori, aventi ad oggetto la nullità del con- tratto di conto corrente da cui deriva il credito della Banca e la determinazione delle somme effettivamente dovute, nonché alla domanda di pagamento pro- posta invia riconvenzionale dalla Banca, avente ad oggetto l'importo di un mutuo chirografario, anch'esso garantito dalla fideiussione. Al riguardo, è opportuno premettere che l 'interpretazione del terzo comma dell'art. 3 cit. ha dato luogo ad opinioni divergenti in dottrina, avendo taluni autori ritenuto che il riferimento dello stesso a «ragioni di connessione» non meglio specificate evidenzi la volontà del legislatore di considerare la competenza delle sezioni specializzate come attrattiva di tutti i procedimenti e le cause connessi con quelli previsti dai primi due commi dell'art. 3, ed altri che la predetta espressione debba essere invece intesa restrittivamente, in tal senso deponendo l'esigenza di salvaguardare la specializzazione del tribu- nale delle imprese, che costituisce la ratiocomplessiva della norma in esame. Nell'ambito di quest'ultimo orientamento, vi è chi ha ritenuto di dover esclu- dere l'attrazione alla competenza delle sezioni specializzate nei casi di con- nessione meramente soggettiva o di connessione oggettiva impropria, men- tre altri hanno esteso la competenza anche a quest'ultimo caso. Vi è infine chiha ritenuto inutile interrogarsi in ordine al tipo di connessione cui fa rife- rimento la norma in esame, affermando che il tribunale delle imprese non può cedere in nessun caso la competenza per connessione, dovendo il simulta- neus processus realizzarsi necessariamente dinanzi ad esso, indipendente- mente dalla natura, forte o debole, della connessione.A fronte di tale variegato panorama dottrinale, la giurisprudenza dilegit- timità ha sposato la tesi più restrittiva, affermando, in una recente ordinanza, che lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresanon può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., risultandoaltrimenti tradita la ratio sottesa all'istituzione del tribunale delle imprese, voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materie che, per la peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche essere decise celermente (cfr. Cass., Sez. I, 28/11/2023, n. 33041). Anche alla stregua di tale principio, fatto proprio dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto di competenza, non può tuttavia escludersi l'attrazione delle altre domande proposte dagli attori alla competenza della Sezione spe- cializzata, e ciò proprio in ragione del rapporto esistente tra le medesime domande e quella di accertamento della nullità delle fideiussioni: tale rap- porto è infatti annoverabile tra le ipotesi di connessione oggettiva c.d. forte, configurabile non solo quando tra le cause connesse sia riscontrabile un rap- porto di pregiudizialità-dipendenza o un rapporto di pregiudizialità tecnica, ma anche quando sussista identità del petitummediato o del fatto costitutivo. Tale identità può essere ravvisata anche nel caso in esame, giacché, al di là della diversità dei provvedimenti specificamente richiesti, il bene della vita perseguito dagli attori attraverso la proposizione delle domande avanzate nel medesimo giudizio è lo stesso, e consiste nell'esclusione del loro debito nei confronti della Banca o comunque nella determinazione del relativo importo in misura riduttiva rispetto a quella pretesa dalla convenuta; il fatto costitu- tivo del debito, inoltre, è rappresentato non solo dalle fideiussioni, ma anche dal rapporto di conto corrente e dal mutuo chirografario, dai quali traggono origine i crediti vantati nei confronti della debitriceprincipale, e conseguen- temente anche quelli vantati nei confronti dei fideiussori. Tale conclusione non si pone in contrasto con quelle cui è pervenuta l'ordinanzacitata, la quale, nell'escludere la configurabilità di una delle ipotesi di connessione qualificata, si riferiva al rapporto tra l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti dei fideiussori di una società beneficiaria di un finanziamento e la domanda di rivalsa spiegata dalla Banca creditrice nei confronti di un'altra Banca cui si era surrogata: in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nella fattispecie in esame, la domanda di rivalsa proposta dalla Banca, oltre ad avere un petitum anche mediato diverso da quello della domanda proposta dai fideiussori, ed a muovere dall'allegazione di un fatto costitutivo diverso, era legata alla domanda principale da un rapporto di pregiudizialità mera- mente logico, e quindi inidoneo ad escluderne l'attrazione alla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa, cui spettava la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della disciplina an- titrust. La configurabilità di un'ipotesi di connessione forte trovad'altronde con- ferma, nel caso di specie,nell'orientamento di questa Corte in tema di fideius- sione, secondo cui l'accessorietà costituisce non solo uno degli elementi tipici del relativo contratto, ma anche il carattere distintivo del negozio rispetto a nuove forme contrattuali, fondate sull'autonomia e la tendenziale impermea- bilità del rapporto di garanzia con quello principale: tale carattere, trasferito sul piano processuale, costituisce uno deicriteri derogativi delle regole gene- rali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus(art. 31 cod. proc. civ.). La regola, generalmente applicabile per ogni obbligazione di na- tura accessoria (interessi, maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ. etc.) ha una peculiare ragion d'essere nell'obbligazione fideiussoria, la qualederiva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale(cfr. Cass., Sez. VI, 07/01/2013, n.180). 2. In conclusione, va quindi dichiarato che in ordine a tutte le domande proposte dagli attori ed a quella riconvenzionale proposta dalla convenuta è competente il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio. La natura ufficiosa del regolamento esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spes
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