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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10950/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20877/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres entate pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Germanico,109 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 556 /20 2 0 , depositata il 23 marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione avverso la Oggetto:società di capitali -delibera assembleare - impugnazione sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 23 marzo 2020, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di accertamento dell’inesistenza o, comunque, dell’invalidità delle deliber e assemblear i della [OSCURATO:SOCIETA]. del 3 ottobre 2012; -la Corte di appello ha dato atto che l’impugnazione d i tali deliber e si fondava: sulla mancanza di una preventiva convocazione;sull’assenza del quorum deliberativo, giacché approvate con il voto favorevole del solo socio [OSCURATO:PERSONA]; sulla loro adozione in conflitto di interessi dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e del predetto socio [OSCURATO:PERSONA]; sul mancato inserimento nell’ordine del giorno del punto relativo al compenso dell’amministratore; sull’assenza di giusta causa con riferimento alla nomina del collegio sindacale e alla sostituzione di quello precedente; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva motivato la sua decisione con il fatto che le contestate deliber e era no state approvat e allorquando il socio [OSCURATO:PERSONA] era custode giudiziale, per effetto di un sequestro giudiziario, della quota pari al 58,90% al capitale sociale – quota poi riconosciutagli con sentenza passata in giudicato –, per cui era pienamente legittimato a esercitare i relativi diritti, ivi compresi quelli relativi al diritto di voto,e che erano insussistenti o, comunque, non dimostrate le altre cause di invalidità dedotte dagli attori; -ha, quindi, confermato tale decisione evidenziando, in particolare, che ogni questione relativa all’asserita illegittimità del provvedimento cautelare che, nel disporre il sequestro delle quote sociali, aveva nominato custode delle stesse il socio [OSCURATO:PERSONA],doveva essere fatta valere all’interno del giudizio di merito in funzione del quale lo stessoera stato reso; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricors o la [OSCURATO:SOCIETA]. ;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata dalla controricorrente in ragione della mancata separata allegazione di tale atto nel messaggio di posta elettronica con cui era stata notificata l’impugnazione edella mancata autonoma attestazione dellaconformità all’originale; - infatti, i n caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici –al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato –di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c od . p roc. civ. , di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione(così, Cass. Sez.

Un., 19 gennaio 2024, n. 2077); -da ciò consegue che qualora il ricorso sia notificato per via telematica unitamente alla copia della procura digitalizzata, con attestazione della conformità all’originale di tali atti, non si ravvisa alcuna nullità, avuto riguardo alla equiparazione della firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, alla procura redatta a margine o in calce allo stesso (cfr., altresì, Cass., Sez.

Un., 9 dicembre 2022, n. 36057); -a maggior ragione non si ravvisa alcuna invalidità laddove, come nel caso in esame, la procura sia presente nel medesimo allegato informatico al messaggio di posta elettronica di notifica che contiene il ricorso, stante la presenza di indici ancora maggiori di riferibilità dell’atto al giudizio di cui accede il ricorsomedesimo;-nel merito, con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione la violazione o falsa applicazione dell’art. 2740cod. civ.,per aver la Corte territoriale riten uto che la sentenza , passata in giudicato, con cui era stata accertata la titolarità in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] della quota sociale controversa fosse stata iscritta nel Registro delle impese, evidenziando che la stessa era stata solo annotata nella sezione notizie di tale Registro, in appendice all’indicazione delle partecipazioni sociali già iscritte e indicate, e che tale annotazione non poteva spiegare effetti ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei relativi diritti sociali; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello omesso di prendere in considerazione le risultanze dell’ordinanza del giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Taranto e della visura camerale storica aggiornata al 2018 della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui emergerebbe che la sentenza pronunciata nel diverso giudizio intervenuto tra le parti si era limitata ad accertare la partecipazione sociale di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna pronuncia in ordine alla partecipazione residua degli altri soci; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i ; - il giudice di appello, pronunciandosi sul motivo di appello con cui veniva fatto valere che il riconoscimento della partecipazione maggioritaria di [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo cosa giudicata, non poteva influire sul libro dei soci e non determinava alcuno spostamento di quote tra soci, per l’impossibilità di eseguirne l’iscrizione del libro dei soci, dopo aver premess o la prevalenza dell’accertamento giudiziale sulle risultanze del libro dei soci e del Registro delle imprese, ha affermato che, nel caso in esame, il sequestro giudiziario, con nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario, attribuiva a quest’ultimo al legittimazione all’esercizio dei diritti amministrativi del socio, per cui non assumeva rilevanza la circostanza della mancata specificazione della misura delle partecipazioni minoritarie di ciascuno degli altri soci nella iscrizione della sentenza emessa sulla domanda di accertamento della titolarità della quota del predetto Bono nel Registro delle Imprese; -le doglianz e non colgono la ratio decidendi , consistente non già nel la iscrizione della sentenza resa all’esito del giudizio di accertamento della titolarità della quotanel Registro delle imprese e negli effetti derivante da tale adempimento, quanto nella nomina del Bono quale custode giudiziario e nella conseguente legittimazione dello stesso all’esercizio del diritto di voto in assemblea corrispondente alle quote sequestrate; -i profili della sentenza censurati risultano, dunque, essere privi della necessaria concludenza; - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello vertente sulla mancata concessione di un termine per replicare e produrre nuovi documenti con riferimento alla produzione della sentenza di questa Corte, resa nell’ambito del diverso giudizio per l’accertamento della titolarità delle quote sociali, avvenuta successivamente alla scadenza del termine per la produzione di prove documentaliin primo grado ; - il motivo è inammissibile , in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato, in proposito, che la parte non aveva indicato il concreto pregiudizio derivato dalla mancata concessione del chiesto termine e che avrebbe dovuto depositare con lo stesso atto di appello la documentazione loro preclusa dalla mancata concessione del termine; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sul punto della legittimità della contestata revoca e nomina di un nuovo organo di controllo;- anche quest o motiv o è inammissibil e poiché non pren de in considerazione né che la sentenza di appello ha esaminato taleprofilo, né la motivazione posta a fondamento della sua decisione; - infatti, il giudice di appello ha ritenuto che gli appellanti avessero rinunziato al motivo di gravame articolato sul punto, avendo dato atto di non avere interesse allo stesso; - con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sulle domande formulate con le conclusioni rassegnate con l’atto di appello, con cui si chiedeva accertarsi la regolarità e la validità delle convocazioni delle (precedenti) assemblee dei soci svoltesi il 10 e il 28 giugno 2013, l’omessa valutazione della delibera assunta in tale ultima riunione e l’errata valutazione sull’invalidità della convocazione dell’assemblea del 3 ottobre 2013; -il motivo è inammissibile; - quanto a gli aspetti concernenti l’omessa esame della validità delle riunioni assembleari del 10 e del 28 giugno 2013, la questione è priva di alcuna concludenza, atteso che non è prospettata la relazione della validità di taliriunioni – apparentemente non contestata dalla società, né posta in discussione dalla sentenza impugnata –con l’accertamento della validità o meno delle delibere in oggetto, che, anzi, in parte, muovono proprio dal riconoscimento della validità di quelle assunte nelle predette riunioni; -quanto all’aspetto relativo alla errata valutazione sull’invalidità della convocazione dell’assemblea del 3 ottobre 2013, la doglianza non si confronta neanche in questo caso con la sentenza impugnata, la quale, invece, ha affrontato il motivo di appello e ha ritenuto che la partecipazione totalitaria dell’assemblea rendesse privadi rilevanza la questione con lo stesso prospettata(pag. 8, primo capoverso); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte,in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20877/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres entate pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Germanico,109 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 556 /20 2 0 , depositata il 23 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso per cassazione avverso la Oggetto:società di capitali -delibera assembleare - impugnazione sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 23 marzo 2020, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di accertamento dell’inesistenza o, comunque, dell’invalidità delle deliber e assemblear i della [OSCURATO:SOCIETA]. del 3 ottobre 2012; -la Corte di appello ha dato atto che l’impugnazione d i tali deliber e si fondava: sulla mancanza di una preventiva convocazione;sull’assenza del quorum deliberativo, giacché approvate con il voto favorevole del solo socio [OSCURATO:PERSONA]; sulla loro adozione in conflitto di interessi dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e del predetto socio [OSCURATO:PERSONA]; sul mancato inserimento nell’ordine del giorno del punto relativo al compenso dell’amministratore; sull’assenza di giusta causa con riferimento alla nomina del collegio sindacale e alla sostituzione di quello precedente; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva motivato la sua decisione con il fatto che le contestate deliber e era no state approvat e allorquando il socio [OSCURATO:PERSONA] era custode giudiziale, per effetto di un sequestro giudiziario, della quota pari al 58,90% al capitale sociale – quota poi riconosciutagli con sentenza passata in giudicato –, per cui era pienamente legittimato a esercitare i relativi diritti, ivi compresi quelli relativi al diritto di voto,e che erano insussistenti o, comunque, non dimostrate le altre cause di invalidità dedotte dagli attori; -ha, quindi, confermato tale decisione evidenziando, in particolare, che ogni questione relativa all’asserita illegittimità del provvedimento cautelare che, nel disporre il sequestro delle quote sociali, aveva nominato custode delle stesse il socio [OSCURATO:PERSONA],doveva essere fatta valere all’interno del giudizio di merito in funzione del quale lo stessoera stato reso; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resiste con controricors o la [OSCURATO:SOCIETA]. ;-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata dalla controricorrente in ragione della mancata separata allegazione di tale atto nel messaggio di posta elettronica con cui era stata notificata l’impugnazione edella mancata autonoma attestazione dellaconformità all’originale; - infatti, i n caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici –al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato –di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c od . p roc. civ. , di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione(così, Cass. Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2077); -da ciò consegue che qualora il ricorso sia notificato per via telematica unitamente alla copia della procura digitalizzata, con attestazione della conformità all’originale di tali atti, non si ravvisa alcuna nullità, avuto riguardo alla equiparazione della firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, alla procura redatta a margine o in calce allo stesso (cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2022, n. 36057); -a maggior ragione non si ravvisa alcuna invalidità laddove, come nel caso in esame, la procura sia presente nel medesimo allegato informatico al messaggio di posta elettronica di notifica che contiene il ricorso, stante la presenza di indici ancora maggiori di riferibilità dell’atto al giudizio di cui accede il ricorsomedesimo;-nel merito, con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione la violazione o falsa applicazione dell’art. 2740cod. civ.,per aver la Corte territoriale riten uto che la sentenza , passata in giudicato, con cui era stata accertata la titolarità in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] della quota sociale controversa fosse stata iscritta nel Registro delle impese, evidenziando che la stessa era stata solo annotata nella sezione notizie di tale Registro, in appendice all’indicazione delle partecipazioni sociali già iscritte e indicate, e che tale annotazione non poteva spiegare effetti ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei relativi diritti sociali; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello omesso di prendere in considerazione le risultanze dell’ordinanza del giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Taranto e della visura camerale storica aggiornata al 2018 della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui emergerebbe che la sentenza pronunciata nel diverso giudizio intervenuto tra le parti si era limitata ad accertare la partecipazione sociale di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna pronuncia in ordine alla partecipazione residua degli altri soci; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibil i ; - il giudice di appello, pronunciandosi sul motivo di appello con cui veniva fatto valere che il riconoscimento della partecipazione maggioritaria di [OSCURATO:PERSONA], pur costituendo cosa giudicata, non poteva influire sul libro dei soci e non determinava alcuno spostamento di quote tra soci, per l’impossibilità di eseguirne l’iscrizione del libro dei soci, dopo aver premess o la prevalenza dell’accertamento giudiziale sulle risultanze del libro dei soci e del Registro delle imprese, ha affermato che, nel caso in esame, il sequestro giudiziario, con nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale custode giudiziario, attribuiva a quest’ultimo al legittimazione all’esercizio dei diritti amministrativi del socio, per cui non assumeva rilevanza la circostanza della mancata specificazione della misura delle partecipazioni minoritarie di ciascuno degli altri soci nella iscrizione della sentenza emessa sulla domanda di accertamento della titolarità della quota del predetto Bono nel Registro delle Imprese; -le doglianz e non colgono la ratio decidendi , consistente non già nel la iscrizione della sentenza resa all’esito del giudizio di accertamento della titolarità della quotanel Registro delle imprese e negli effetti derivante da tale adempimento, quanto nella nomina del Bono quale custode giudiziario e nella conseguente legittimazione dello stesso all’esercizio del diritto di voto in assemblea corrispondente alle quote sequestrate; -i profili della sentenza censurati risultano, dunque, essere privi della necessaria concludenza; - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di appello vertente sulla mancata concessione di un termine per replicare e produrre nuovi documenti con riferimento alla produzione della sentenza di questa Corte, resa nell’ambito del diverso giudizio per l’accertamento della titolarità delle quote sociali, avvenuta successivamente alla scadenza del termine per la produzione di prove documentaliin primo grado ; - il motivo è inammissibile , in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato, in proposito, che la parte non aveva indicato il concreto pregiudizio derivato dalla mancata concessione del chiesto termine e che avrebbe dovuto depositare con lo stesso atto di appello la documentazione loro preclusa dalla mancata concessione del termine; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sul punto della legittimità della contestata revoca e nomina di un nuovo organo di controllo;- anche quest o motiv o è inammissibil e poiché non pren de in considerazione né che la sentenza di appello ha esaminato taleprofilo, né la motivazione posta a fondamento della sua decisione; - infatti, il giudice di appello ha ritenuto che gli appellanti avessero rinunziato al motivo di gravame articolato sul punto, avendo dato atto di non avere interesse allo stesso; - con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sulle domande formulate con le conclusioni rassegnate con l’atto di appello, con cui si chiedeva accertarsi la regolarità e la validità delle convocazioni delle (precedenti) assemblee dei soci svoltesi il 10 e il 28 giugno 2013, l’omessa valutazione della delibera assunta in tale ultima riunione e l’errata valutazione sull’invalidità della convocazione dell’assemblea del 3 ottobre 2013; -il motivo è inammissibile; - quanto a gli aspetti concernenti l’omessa esame della validità delle riunioni assembleari del 10 e del 28 giugno 2013, la questione è priva di alcuna concludenza, atteso che non è prospettata la relazione della validità di taliriunioni – apparentemente non contestata dalla società, né posta in discussione dalla sentenza impugnata –con l’accertamento della validità o meno delle delibere in oggetto, che, anzi, in parte, muovono proprio dal riconoscimento della validità di quelle assunte nelle predette riunioni; -quanto all’aspetto relativo alla errata valutazione sull’invalidità della convocazione dell’assemblea del 3 ottobre 2013, la doglianza non si confronta neanche in questo caso con la sentenza impugnata, la quale, invece, ha affrontato il motivo di appello e ha ritenuto che la partecipazione totalitaria dell’assemblea rendesse privadi rilevanza la questione con lo stesso prospettata(pag. 8, primo capoverso); - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte,in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri
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