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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 32376/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18/01/2023 il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, pronunciando sull'appello cautelare promosso dal pubblico ministero, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza con la quale, il precedente 10/10/2022, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e, per l'effetto, ha ripristinato l'anzidetto presidio autocustodiale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Trovato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità.

Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale avrebbe annullato il provvedimento di revoca della misura emesso ex officio dal giudice di primo grado e ripristinato il titolo restrittivo in precedenza vigente fondando la decisione sulla ritenuta irrilevanza del consistente lasso temporale trascorso "in vinculis" dall'imputato e della prossimità della scadenza del termine di fase della misura all'atto della revoca da parte del giudice di primo grado, la qual cosa, per un verso, contrasterebbe con quanto previsto dalle disposizioni processuali di cui agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. in ordine alla durata del vincolo nelle diverse fasi processuali e, per altro verso, rivelerebbe la manifesta illogicità dell'argomentato, non potendosi valutare irrilevante il tempo di sottoposizione al presidio cautelare se quasi coincidente - come nel caso di specie - con il termine massimo della sua durata previsto per una determinata fase processuale.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del dl. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità di cui agli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che il provvedimento caducatorio della revoca della misura disposta dal primo giudice e ripristinatorio del titolo restrittivo, in quanto fondato sulla ritenuta irrilevanza del tempo trascorso "in vinculis" dall'imputato e sulla prossimità della scadenza del termine di fase, contrasterebbe con le disposizioni processuali in tema di durata del vincolo nelle diverse fasi processuali e fonderebbe su argomentazioni palesemente incoerenti, non potendosi valutare irrilevante la durata dell'assoggettamento al presidio custodiale se quasi coincidente con il termine massimo previsto per la fase di riferimento.

Rileva innanzitutto il Collegio che, con riguardo al provvedimento impugnato, non è dato riscontrare l'ipotizzata violazione di legge penale, che, invero, risulta solo formalmente dedotta nel titolo del motivo di gravame proposto dal ricorrente, ma da questi in alcun modo argomentata, la qual cosa rende, in parte qua, l'agitata doglianza affetta da assoluta genericità.

Si osserva, inoltre, che viziata da analoga genericità appare la lamentazione imperniata sulla supposta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, non essendosi in alcun modo esplicitate, nel corpo dell'impugnativa, le ragioni per le quali l'ordinanza ripristinatoria del vincolo adottata dal Tribunale distrettuale contrasterebbe, in tesi, con le disposizioni relative, rispettivamente, alla necessaria sussistenza di esigenze preventive per l'applicazione e il mantenimento di un presidio cautelare (art. 274 cod. proc. pen.), ai criteri di scelta delle misure (art. 275 cod. proc. pen.), alla revoca o sostituzione delle stesse (art. 299 cod. proc. pen.) e al procedimento cautelare di appello (art. 310 cod. proc. pen.), delle quali risulta, invece, effettuata rituale applicazione laddove s'è ritenuta la sussistenza di un perdurante e concreto pericolo di condotte recidivanti.

Appare, da ultimo, palesemente infondata anche la deduzione basata sul preteso vizio motivazionale, per manifesta illogicità, del provvedimento gravato.

Al riguardo, è d'uopo rilevare che il Tribunale del riesame di Catania ha argomentato, in maniera tutt'altro che illogica, la ritenuta sussistenza di esigenze di cautela valevoli a giustificare il mantenimento del presidio autocustodiale revocato dal giudice dell'udienza preliminare, evidenziando che il tempo trascorso "in vinculis" per effetto del provvedimento impositivo, in assenza di specifici elementi a favore, costituisce un dato neutro in punto di perduranza del pericolo di reiterazione; che il delitto associativo per cui medio tempore era altresì intervenuta la condanna del Trovato era assistito dalla presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; che il predetto imputato aveva già beneficiato di un'attenuazione del regime custodiale con la concessione degli arresti domiciliari e che l'imminente scadenza dei termini di fase della misura (segnatamente quella susseguente alla pronunzia della sentenza di primo grado) costituisce un automatismo processuale ex se inidoneo a fondare un giudizio di intervenuta cessazione delle esigenze preventive.

Tale impianto argomentativo, oltre che non manifestamente illogico, risulta in linea con l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando la misura cautelare è applicata in relazione a uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'unico tempo che assume rilievo e che deve, pertanto, formare oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca o di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione del vincolo, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi valutativi, come fatto sopravvenuto da cui poter inferire il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze di cautela (così Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01).

D'altro canto, deve rilevarsi che non rende illogica la motivazione il disposto ripristino della misura a fronte dell'accertata prossimità della scadenza del termine di fase, posto che in tale evenienza, ove permangano concrete esigenze cautelari, è consentita, al giudice che procede, l'applicazione di misure di natura non custodiale, ai sensi dell'art. 307, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. 3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/01/2023 il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, pronunciando sull'appello cautelare promosso dal pubblico ministero, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza con la quale, il precedente 10/10/2022, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e, per l'effetto, ha ripristinato l'anzidetto presidio autocustodiale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Trovato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale avrebbe annullato il provvedimento di revoca della misura emesso ex officio dal giudice di primo grado e ripristinato il titolo restrittivo in precedenza vigente fondando la decisione sulla ritenuta irrilevanza del consistente lasso temporale trascorso "in vinculis" dall'imputato e della prossimità della scadenza del termine di fase della misura all'atto della revoca da parte del giudice di primo grado, la qual cosa, per un verso, contrasterebbe con quanto previsto dalle disposizioni processuali di cui agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. in ordine alla durata del vincolo nelle diverse fasi processuali e, per altro verso, rivelerebbe la manifesta illogicità dell'argomentato, non potendosi valutare irrilevante il tempo di sottoposizione al presidio cautelare se quasi coincidente - come nel caso di specie - con il termine massimo della sua durata previsto per una determinata fase processuale. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del dl. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità di cui agli artt. 274, 275, 299 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che il provvedimento caducatorio della revoca della misura disposta dal primo giudice e ripristinatorio del titolo restrittivo, in quanto fondato sulla ritenuta irrilevanza del tempo trascorso "in vinculis" dall'imputato e sulla prossimità della scadenza del termine di fase, contrasterebbe con le disposizioni processuali in tema di durata del vincolo nelle diverse fasi processuali e fonderebbe su argomentazioni palesemente incoerenti, non potendosi valutare irrilevante la durata dell'assoggettamento al presidio custodiale se quasi coincidente con il termine massimo previsto per la fase di riferimento. Rileva innanzitutto il Collegio che, con riguardo al provvedimento impugnato, non è dato riscontrare l'ipotizzata violazione di legge penale, che, invero, risulta solo formalmente dedotta nel titolo del motivo di gravame proposto dal ricorrente, ma da questi in alcun modo argomentata, la qual cosa rende, in parte qua, l'agitata doglianza affetta da assoluta genericità. Si osserva, inoltre, che viziata da analoga genericità appare la lamentazione imperniata sulla supposta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, non essendosi in alcun modo esplicitate, nel corpo dell'impugnativa, le ragioni per le quali l'ordinanza ripristinatoria del vincolo adottata dal Tribunale distrettuale contrasterebbe, in tesi, con le disposizioni relative, rispettivamente, alla necessaria sussistenza di esigenze preventive per l'applicazione e il mantenimento di un presidio cautelare (art. 274 cod. proc. pen.), ai criteri di scelta delle misure (art. 275 cod. proc. pen.), alla revoca o sostituzione delle stesse (art. 299 cod. proc. pen.) e al procedimento cautelare di appello (art. 310 cod. proc. pen.), delle quali risulta, invece, effettuata rituale applicazione laddove s'è ritenuta la sussistenza di un perdurante e concreto pericolo di condotte recidivanti. Appare, da ultimo, palesemente infondata anche la deduzione basata sul preteso vizio motivazionale, per manifesta illogicità, del provvedimento gravato. Al riguardo, è d'uopo rilevare che il Tribunale del riesame di Catania ha argomentato, in maniera tutt'altro che illogica, la ritenuta sussistenza di esigenze di cautela valevoli a giustificare il mantenimento del presidio autocustodiale revocato dal giudice dell'udienza preliminare, evidenziando che il tempo trascorso "in vinculis" per effetto del provvedimento impositivo, in assenza di specifici elementi a favore, costituisce un dato neutro in punto di perduranza del pericolo di reiterazione; che il delitto associativo per cui medio tempore era altresì intervenuta la condanna del Trovato era assistito dalla presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; che il predetto imputato aveva già beneficiato di un'attenuazione del regime custodiale con la concessione degli arresti domiciliari e che l'imminente scadenza dei termini di fase della misura (segnatamente quella susseguente alla pronunzia della sentenza di primo grado) costituisce un automatismo processuale ex se inidoneo a fondare un giudizio di intervenuta cessazione delle esigenze preventive. Tale impianto argomentativo, oltre che non manifestamente illogico, risulta in linea con l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando la misura cautelare è applicata in relazione a uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'unico tempo che assume rilievo e che deve, pertanto, formare oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di revoca o di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione del vincolo, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi valutativi, come fatto sopravvenuto da cui poter inferire il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze di cautela (così Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01). D'altro canto, deve rilevarsi che non rende illogica la motivazione il disposto ripristino della misura a fronte dell'accertata prossimità della scadenza del termine di fase, posto che in tale evenienza, ove permangano concrete esigenze cautelari, è consentita, al giudice che procede, l'applicazione di misure di natura non custodiale, ai sensi dell'art. 307, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla
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