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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29816/2026

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gettata l’istanza diriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con duesentenze irrevocabili emesse nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXRilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (omesso esame dellacondizione di tossicodipendenza del condannato e della verifica dell'attitudine ditali condizione a fungere da elemento unificante per la pluralità dei reati inoggetto, pur a fronte di onere della prova che grava quanto allegazione dielementi specifici sul condannato che, nella specie, è stato evaso - primo motivo;omessa insufficiente o carente motivazione sullo stato di tossicodipendenzadocumentato con l'iscrizione al Sert - secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che i motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili postoche il primo è versato in fatto ed entrambi denunciano un difetto di motivazioneche non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato posto che questo(v. seconda pagina) fa espresso riferimento al fatto che la tossicodipendenza èstata valutata ma considerata mero motivo a delinquere in assenza di unpreventivo programma criminoso, trattandosi di sentenze che attengono a fattidel tutto diversi, uno, consistente nella coltivazione di dieci piante di cannabis,l'altro, relativo alla detenzione a fini di cessione illecita di marijuana e cocainarinvenute nell'abitazione dell'imputato, fatti eseguiti a distanza di cinque annil'uno dall'altro.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziatoche il provvedimento appare del tutto in linea con l’indirizzo diquesta Corte di legittimità secondo il quale lo stato di tossicodipendenza deveessere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegnocriminoso, con riguardo a reati ad esso collegati, sempre che sussistano le altrecondizioni fissate per la configurabilità dell’istituto della continuazione (tra lealtre, Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, non massimata; Sez. 1, n. 50716del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione di salute del condannato che si commenta nel presenteprovvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gettata l’istanza diriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con duesentenze irrevocabili emesse nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXRilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (omesso esame dellacondizione di tossicodipendenza del condannato e della verifica dell'attitudine ditali condizione a fungere da elemento unificante per la pluralità dei reati inoggetto, pur a fronte di onere della prova che grava quanto allegazione dielementi specifici sul condannato che, nella specie, è stato evaso - primo motivo;omessa insufficiente o carente motivazione sullo stato di tossicodipendenzadocumentato con l'iscrizione al Sert - secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che i motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili postoche il primo è versato in fatto ed entrambi denunciano un difetto di motivazioneche non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato posto che questo(v. seconda pagina) fa espresso riferimento al fatto che la tossicodipendenza èstata valutata ma considerata mero motivo a delinquere in assenza di unpreventivo programma criminoso, trattandosi di sentenze che attengono a fattidel tutto diversi, uno, consistente nella coltivazione di dieci piante di cannabis,l'altro, relativo alla detenzione a fini di cessione illecita di marijuana e cocainarinvenute nell'abitazione dell'imputato, fatti eseguiti a distanza di cinque annil'uno dall'altro.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziatoche il provvedimento appare del tutto in linea con l’indirizzo diquesta Corte di legittimità secondo il quale lo stato di tossicodipendenza deveessere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegnocriminoso, con riguardo a reati ad esso collegati, sempre che sussistano le altrecondizioni fissate per la configurabilità dell’istituto della continuazione (tra lealtre, Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, non massimata; Sez. 1, n. 50716del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedella condizione di salute del condannato che si commenta nel presenteprovvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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