CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 1975
Cassazione n. 21427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1975 avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 05/05/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 18/05/2018 del Tribunale di Cuneo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con condanna, altresì, dello stesso imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in complessivi C 5.000,00, cagionato dal reato alla predetta società, che si era costituita parte civile. Secondo il capo d'imputazione, il menzionato reato era stato contestato allo Storino «perché, con artifici e raggiri, inducendo in errore dipendente della concessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl, procurava a sé un ingiusto profitto con altrui danno (in particolare conducendo con [OSCURATO:PERSONA] - dipendente della [OSCURATO:PERSONA] srl - le trattative per la permuta con altra autovettura del proprio autoveicolo Volkswagen targato [OSCURATO:TARGA] dopo averne alterato il contachilometri facendo apparire che ne avesse percorsi 72.580 mentre in realtà ne aveva percorsi più di 200.000 ottenendo così quale valutazione della stessa 7.500 euro in luogo di quella di 2.800 valore del mezzo stesso). [OSCURATO:PERSONA] il 17/03/2016. Recidiva reiterata specifica». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, con i quali deduce: a) con il primo, la violazione dell'art. 99, quarto comma, c:od. pen., per avere la Corte d'appello di Torino applicato la recidiva reiterata (e specifica) in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in un'altra sentenza di condanna; b) con il secondo, la violazione degli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere La Corte d'appello di Torino, «nonostante una modesta offensività della condotta», valorizzato i precedenti penali sia per irrogare una pena base detentiva superiore di un terzo rispetto al minimo edittale, sia per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per operare l'aumento per la contestata recidiva, pervenendo, con ciò, a irrogare una pena che sarebbe eccedente quella proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto; c) con il terzo, la violazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen., e il «vizio motivazionale», nonché la violazione degli artt. 75, 538 e 539 cod. proc. pen. e dell'art. 185 cod. pen., per avere la Corte d'appello di Torino: c.1) negato l'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonostante la «totale assenza di qualsivoglia pregiudizio economico per la persona offesa», avendo questa, «dopo qualche mese [...], rivenduto l'autovettura con un sovrapprezzo di 500 euro»; c.2) confermato la condanna al risarcimento di - per quanto appena detto - inesistenti danni patrimoniale e non patrimoniale. 3. Sia la Sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Cuneo, sia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto pervenire alla Corte di cassazione: il verbale con P quale, il 22 febbraio 2023, dinnanzi a un agente di polizia giudiziaria della menzionata Sezione di polizia giudiziaria, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù della procura speciale a lui rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proceduto a rimettere lai querela sporta da tale società il 17 giugno 2016 nei confronti dello Storino; il verbale con il quale, il 2 marzo 2023, lo stesso Storino ha accettato tale remissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Poiché sono state acquisite agli atti - come si è appena specificamente evidenziato al punto 3 del Ritenuto in fatto - delle valide e rituali rimessione della querela e successiva accettazione della stessa rimessione, il reato di cui al capo d'imputazione, essendo procedibile a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), deve essere dichiarato estinto, considerato anche che, dall'analisi delle due sentenze di merito, non emergono elementi che inducano a dovere pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Da ciò consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, atteso che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, la remissione della querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01). 3. In mancanza di una diversa pattuizione, le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputat