Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2022
ECLI:EU:T:2022:697
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0596_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Fuxtec (Rappresentazione di una testa di animale)
(causa T‑596/21) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta una testa – Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta una testa canina – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Marchio figurativo che rappresenta una testa canina – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72)
(v. punto 15)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 19, 20, 51, 53, 54, 58)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 28‑30, 45)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo rappresentante una testa e marchio figurativo rappresentante una testa canina
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 39, 41, 46, 47, 59, 63, 67)
5.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Impedimenti alla registrazione assoluti – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 76, § 1)
(v. punto 55)
6.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 65)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Poiché la società [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
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GU C 462 del 15.11.2021
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