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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 08897/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall' impugnazione in esame con le quali sono stati addotti vizi di motivazione riguardanti la mancata applicazione delle generiche e la misura della pena irrorgata senza dunque fare leva sulla possibile applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati sono inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia i patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall' impugnazione in esame con le quali sono stati addotti vizi di motivazione riguardanti la mancata applicazione delle generiche e la misura della pena irrorgata senza dunque fare leva sulla possibile applicazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 08897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris