CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38885/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento con rinvio per il secondo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. di u») Treviso gli aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen., sostituendola con la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui agli artt. 73 comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 2 e 7 I. 895/1967. In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo marijuana del peso lordo complessivo di grammi 6.090, contenuta in vari sacchetti di plastica occultati in due scatoloni riposti in un armadio nel soppalco della propria abitazione, di un bilancino digitale di precisione e, custodite nel medesimo soppalco, di una pistola semiautomatica di marca SIG modello 20 calibro 9 x 19 completa di caricatore e quarantuno proietti (uno a salve). il Tribunale aveva ritenuto che, sulla base degli atti, più adeguata si rivelasse, accogliendo parzialmente sul punto l'appello del P.M. che aveva invece richiesto la misura cautelare in carcere, la misura degli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine al ritenuto sussistente pericolo di reiterazione dei reati. Il Tribunale ometterebbe di evidenziare gli elementi alla base del giudizio espresso in ordine alla pericolosità del Zanchettin in considerazione dell'incensuratezza e dell'assenza di precedenti penali; significativa risulterebbe la circostanza che non sono stati individuati soggetti che hanno comprato stupefacenti dall'indagato, né è emerso che l'abitazione in cui abita fosse stata destinata alla cessione; evenienza, questa, che sarebbe stata ammessa dallo stesso Tribunale; l'esercitato diritto di non rispondere nel corso dell'interrogatorio tenutosi in sede di convalida avrebbe fondato elementi negativi a carico del ricorrente. La difesa censura il carente apprezzamento delle giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla somma di denaro rinvenuta, proveniente dalla cassa dell'attività commerciale, denaro non versato in banca per il timore che potesse essere appreso dalle autorità fiscali. Si censura, altresì, l'omessa prova in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione. 2.2. Violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla concedibile sospensione condizionale della pena. La chiara esistenza di un vincolo finalistico tra i reati contestati ed il probabile riconoscimento della continuazione avrebbe consentito di ritenere la futura probabile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, evenienza che comporta l'impossibilità di disporre misura cautelare come quella disposta ed in ordine alla quale è stata omessa ogni valutazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si caratterizza per manifesta infondatezza e genericità, risulta inammissibile. 2. Privi di concreta censura risulta il motivo in ordine al censurato giudizio positivo operato dal tribunale sul pericolo di reiterazione, essendosi il ricorrente limitano ad esprimere una mera doglianza senza evidenziare profili di illegittimità o di carente motivazione, vizi solo astrattamente dedotti. Il Tribunale, con motivazione completa e logica, ha dato conto delle ragioni che faceva ritenere esistente, oltre alla gravità indiziaria non censurata in questa sede, il pericolo di reiterazione. Ha apprezzato la significativa quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta all'esito della perquisizione, quantità che, seppure non sufficiente ad integrare l'aggravante di cui all'art. 80. comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, unitamente al contestuale rinvenimento di una pistola illegalmente detenuta e ben quaranta proiettili, in uno al possesso della considerevole somma di denaro in contanti per euro 17.500, è stata giudicata quale significativa dimostrazione del pericolo concreto ed attuale di reiterazione. Evenienze tanto più eloquenti in quanto rapportate agli esiti della perquisizione eseguita nei confronti di altro uomo (anche arrestato) rintracciato al di fuori dell'abitazione e diretto verso la casa di Zanchettin a cui veniva rinvenuto il quantitativo di oltre un chilogrammo di marijuana e la somma di denaro in contante per un importo di euro 6.100. Contrariamente a quanto osservato nel ricorso, nessuna rilevanza negativa il Collegio della cautela ha assegnato all'esercitata facoltà di non rispondere in sede di convalida dell'arresto; la circostanza è stata invece presa in esame dal Tribunale al solo fine di rilevare l'assenza di elementi idonei a modificare il quadro per come delineatosi all'esito degli accertamenti effettuati nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria. A fronte, pertanto, di motivazione logica e completa, fedele al disposto normativo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo risulta privo della precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980) che ne determina l'inammissibilità. 3. Manifestamente infondata risulta, invero, la deduzione con cui si prospetta l'omessa motivazione in ordine alla prognosticata concessione della sospensione condizionale della pena. Presi in esame i profili sopra in sintesi enunciati, sulla cui base ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale non è tenuto a motivare in ordine alla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'intervenuta definitività della decisione impone ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in data