CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 1966
Cassazione n. 21206/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1966 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17/11/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 21/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con riconoscimento della recidiva infraquinquennale ex art 99, co. 2, n. 2 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione, ex art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen., in ordine all'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato, laddove in atti risultavano elementi probatori sintomatici dell'assenza del dolo di truffa contrattuale, la cui valorizzazione avrebbe condotto ad una riqualificazione dell'ipotesi delittuosa in illecito civilistico. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo e, comunque, generico. Le doglianze dedotte con il ricorso sono riproduttive di profili di censura già proposti con l'atto di appello, nonché vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici coerenti e scevri da vizi logici, con cui il ricorrente o mette di confrontarsi. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del delitto di truffa sulla scorta delle modalità esecutive della condotta integrativa del delitto (vedi pag.2 della sentenza impugnata, in cui si da conto degli artifici e raggiri posti in essere per indurre la persona offesa a versare il corrispettivo dell'operazione economica, con il proposito preordinato di non adempiere alla propria prestazione) nonché delle condotte elusive tenute successivamente, in quanto espressive della consapevolezza e volontà dell'imputato di aver posto in essere un'azione truffaldina. Peraltro, il motivo di ricorso risulta privo della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, finendo per essere generico ed aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giovanni A .11i [OSCURATO:PERSONA] úLtiOS