CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO t)) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 2/11/2016, che all'esito di giudizio abbreviato aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 73 commi 1 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena a lui inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione e 1200 euro di multa. Il procedimento traeva origine dal controllo effettuato dai Carabinieri allorché, mentre seguivano il prevenuto a bordo di uno scooter, notavano che lo stesso, dopo aver parcheggiato il veicolo, accortosi di essere seguito mentre camminava lungo il marciapiede, bruscamente tornava indietro allo scooter. Una volta fermato, dichiarava di non possedere le chiavi del mezzo, che venivano poi rinvenute nei pressi di un cassonetto insieme ad un calzino contenente n. 16 dosi di cocaina per un peso di gr. 13,8. Sottoposto a perquisizione personale, il Naciri veniva trovato altresì in possesso di denaro contante per Euro 1360,00 e di ulteriori n. 4 dosi termosaldate contenenti cocaina avvolte in un calzino nero dello stesso tipo dì quello trovato a terra vicino alle chiavi e quindi tratto in arresto. La Corte d'Appello ha confermato integralmente il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice dì primo grado sulla base delle modalità dì confezionamento della sostanza, del dato ponderale e della disponibilità di una rilevante somma di denaro di cui non era stata fornita alcuna giustificazione. 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione sulla mancata traduzione della sentenza di primo grado atteso che la sentenza impugnata non si é pronunciata sul punto. Con il secondo motivo deduce il "travisamento della prova" laddove la sentenza impugnata afferma che il prevenuto è stato trovato in possesso di una somma di denaro non riferibile ad attività lavorativa mentre lo stesso, sia in sede di convalida dell'arresto che al momento della proposizione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ha provato di svolgere un'attività lavorativa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio ritiene di dare continuità, spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017 - dep. 2017, Rafik (alias Mustapha), Rv. 270327). Tale rilievo deve essere compiuto in maniera espressa dall'imputato, come si desume dalla stessa littera legis della norma processuale evocata. Ed invero, l'ultima parte dell'art. 143, comma 1, cod. proc. pen., prevede espressamente che l'imputato ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio "ovvero al fine di presentare una richiesta" o una memoria nel corso del procedimento. Proprio tale previsione rende evidente come, nell'ottica del legislatore, che sul punto recepisce la direttiva 2010/64/UE, la richiesta debba essere veicolata personalmente dall'imputato e non dal suo difensore, garantendo al primo il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete per comunicare con il secondo in vista della presentazione, evidentemente personalmente e non a mezzo del difensore, della richiesta, termine in cui possono essere ricomprese tutte quelle istanze che presuppongono l'esercizio di prerogative personalissime, quali, appunto, l'eccezione di mancata traduzione della sentenza (si veda, ad esempio, in materia di dichiarazione di domicilio: Sez. 5, n. 10918 del 14/10/1996, Orefice, Rv. 207061). Inoltre, con riguardo alla questione sottesa all'eccezione svolta dalla difesa dell'imputato, deve ricordarsi che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete ovvero, dopo le modifiche apportate dal d. Igs. 4 marzo 2014 n. 32, alla traduzione di uno degli atti di cui all'art. 143 comma 2 cod. proc. pen. non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide dell'imputato, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a. quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (ex multis Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693). Pertanto, nella specie, anche a prescindere dal primo rilievo - che comunque assume carattere assorbente - deve ribadirsi che, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa (non evidenziati dal ricorso, che si è limitato ad evocare in maniera generica ed astratta tale pregiudizio e risultando peraltro che già in sede di giudizio di convalida era stato nominato un interprete), l'omessa traduzione della sentenza di primo grado in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa.In secondo luogo, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini (Sez. 2 , n. 45408/2019). Ne consegue che non inficiando l'omessa traduzione la validità del giudizio di appello, il ricorrente non ha un interesse, né lo deduce nel ricorso, alla proposizione di tale eccezione. 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la questione dedotta nella censura non ha formato oggetto di motivo di appello. E la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). In altra pronuncia, inoltre, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). 3. Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, ddella somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre