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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 31212/2022

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ORDINANZA sul ricorso 27074/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnone -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 23.6.2011 [OSCURATO:PERSONA] N.V. (breviter: Atradius) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (breviter: Ever), ora [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentirli condannare a prestare le garanzie necessarie per assicurarle le ragioni di regresso riguardo a una polizza fideiussoria in corso tra le parti.

Il processo di primo grado si è svolto in contumacia dei convenuti e con sentenza n.9096 del 2013 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di parte attrice.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la inesistenza o la nullità assoluta della notifica della citazione nei loro confronti e chiedendo conseguentemente la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 cod.proc.civ.

Essi hanno assunto di aver avuto conoscenza della sentenza di primo grado solo il 22.1.2014 in conseguenza della notificazione alla società Ever, questa volta presso la corretta sede legale, del ricorso ex art.287 cod.proc.civ. del 18.9.2013 proposto dalla Atradius per la correzione di un errore materiale in punto spese.

Al gravame ha resistito l'appellata Atradius.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 9.1.2020 ha respinto l'appello, con l'aggravio delle spese del grado.

Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], che si era lamentato della notifica eseguita a Brescia, in viale Venezia 282, ove non risiedeva più dal 16.3.1994 e non alla sua residenza effettiva e attuale di via [OSCURATO:PERSONA] 50, sempre a Brescia, la Corte di appello ha ritenuto che la notifica fosse stata validamente eseguita presso il domicilio, conservato anche dopo il cambio di residenza.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva lamentato che la notifica fosse stata effettuata presso la vecchia sede legale di Bolzano, via Orazio 19 e non già presso la nuova sede legale di via [OSCURATO:PERSONA] 2/A, la Corte romana ha ritenuto che vi fosse la prova della presenza in via Galilei di una sede effettiva e che il plico fosse stato consegnato a un soggetto qualificatosi come dipendente, tal Defrancesco, senza che fosse stato debitamente dimostrato che costui non fosse autorizzato alla ricezione degli atti.

3. Avverso la predetta sentenza del 9.1.2020, non notificata, con atto notificato il 12.10.2020 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Globe (già [OSCURATO:PERSONA]), svolgendo sei motivi.

Con atto notificato il 20.11.2020 ha proposto controricorso Atradius, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. I primi tre motivi sono dedicati alla notifica eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.139, 132, comma 2, n.4, e 354 cod.proc.civ. e si lamentano che la Corte di appello non abbia tenuto conto della prova documentale circa l'effettiva residenza del sig.Lozzi così mal applicando l'art.139 del codice di rito.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di prove e in particolare sia le mancate verifiche sul luogo di effettiva residenza e l'assenza dei presupposti di cui Pag. 3 a 9 all'art.139 cod.proc.civ. come dedotti dal cambio di residenza del 1994 stante la notifica della citazione nel 2011.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della notifica per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. per aver la Corte di appello omesso di considerare e valutare le prove offerte dall'appellante, nonostante il loro carattere decisivo.

4.4. Tutti e tre i mezzi, diversamente declinati nella prospettiva della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell'assenza, asseritamente assoluta, di motivazione, incorrono, a tacer d'altro, in un ostacolo dirimente che li consegna alla sanzione di inammissibilità.

Essi infatti non sono pertinenti e specifici rispetto alla ratio decidendi che ha ispirato la sentenza impugnata, che non affrontano criticamente e non confutano.

4.5. La Corte capitolina non ha affatto negato che la notifica in questione non fosse stata eseguita presso la residenza anagrafica ed effettiva del sig.Lozzi; né ha revocato in dubbio il fatto - provato documentalmente - che Atradius conoscesse il luogo di residenza attuale del predetto.

La Corte di appello si è invece conformata a un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide e intende ribadire e che la stessa parte ricorrente contesta solo genericamente.

E cioè che l'art. 139 cod. proc. civ., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Sez. 3, n. 2266 del Pag. 4 a 9 1.2.2010, Rv. 611300 - 01; Sez. 2, n. 15755 del 13.8.2004, Rv. 575559 - 01; Sez. 6 - 2, n. 25489 del 26.10.2017, Rv. 646821 - 01 nonché da ultimo Sez. 6 - 2, n. 7041 del 12.3.2020, Rv. 657284 - 01; in quest'ultimo arresto, nell'escludere la nullità dell'atto di citazione, è stato rilevato che la notifica contestata era avvenuta nel comune di residenza del convenuto, senza peraltro che l'ufficiale postale avesse indicato in relata alcun impedimento o circostanza anomala ed il fatto che l'indirizzo non corrispondesse alla residenza anagrafica del destinatario non era di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno di quelli indicati dall'art. 139 cod.proc.civ.).

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (pag.11) non è affatto necessario che la residenza sia ignota o non conoscibile per potersi notificare al domicilio del destinatario, purché, ovviamente, l'una e l'altro siano collocati nello stesso Comune.

4.6. L'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il sig.Lozzi aveva mantenuto nell'immobile di via Venezia 282 a Brescia, pur dopo il cambiamento di residenza un proprio domicilio, fondata sulla prova acquisita che in quegli anni aveva continuato a ricevere la corrispondenza colà indirizzata, non è oggetto di puntuale critica da parte del ricorrente.

Tanto basta a inficiare tutte e tre le censure.

5. Gli altri tre motivi riguardano invece la notificazione eseguita nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell'art.145 cod.proc.civ. in relazione all'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ.

I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia ignorato le prove offerte a sostegno della nullità della notifica e in particolare le prove della dimostrazione della collocazione della sede in luogo diverso da quello della notifica e l'assenza di alcun collegamento fra la società e la vecchia sede, così violando l'art.145 cod.proc.civ.

Pag. 5 a 9 I ricorrenti si dolgono inoltre della mancata considerazione delle prove che dimostravano l'insussistenza di qualsiasi rapporto fra la società e il sig.Defrancesco, in termini di rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione di altra natura

5.2. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano fatti non valutati dalla Corte di appello e cioè: da un lato, l'estraneità del Defrancesco, qualificatosi come dipendente, alla società, che era stata provata documentalmente; dall'altro, l'assunzione di un fatto inesistente e cioè l'esistenza di una sede effettiva in via Orazio al vecchio indirizzo per la semplice spedizione di una lettera di riscontro su carta intestata vecchia, recante il vecchio indirizzo.

5.3. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4,cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della notifica per omessa motivazione o motivazione illogica o apparente, con violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. con riferimento alle stesse circostanze oggetto di doglianza con il motivo precedente.

5.4. Anche in questo caso tutti e tre i mezzi, diversamente declinati nella prospettiva della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell'assenza asseritamente assoluta di motivazione, incorrono in un ostacolo dirimente che li consegna alla sanzione di inammissibilità.

5.5. Quanto alla Ever, la Corte di appello ha sostenuto che presso la precedente sede legale di via Orazio 19 in Bolzano era rimasta una sede effettiva della società, pur dopo il trasferimento della sede legale in via Galilei a Bolzano.

Affermazione precisa questa, che non è confutata dalla prova che la sede legale fosse stata trasferita, né dalla prova dell'esistenza di una diversa sede operativa risultante presso la Camera di Commercio in quel di Pettoranello del Molise.

5.6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende prestar continuità, la notificazione a persona Pag. 6 a 9 giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo (Sez. 5, n. 10694 del 05.06.2020, Rv. 657877 - 01; Sez. 5 , n. 32981 del 20.12.2018, Rv. 652117 - 01)

5.7. Inoltre, ai fini i fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod.proc.civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.

Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Sez. 6 - 5, n. 27420 del 20.11.2017, Rv. 646424 - 01; Sez. 5, n. 32981 del 20.12.2018, Rv. 652117 - 01; Sez. 6 - 3, n. 5220 del 5.3.2014, Rv. 630202 - 01: Sez.

L, n. 239 del 10.1.2007, Rv. 594522 - 01).

Pag. 7 a 9

5.8. Tanto premesso, non è certamente sufficiente all'assolvimento del sopra illustrato onere probatorio incombente sul destinatario della notifica, la dimostrazione che il soggetto che ha ritirato l'atto, dichiarandosi autorizzato in tal senso, non sia un lavoratore subordinato, essendo invece necessario provare che non esisteva alcun rapporto giuridico di qualsiasi natura che lo abilitasse a tale attività.

Prova questa che la ricorrente non ha fornito e neppure offerto e che non era neppur disagevole, per esempio attraverso la testimonianza del predetto Defrancesco. 6.

Il ricorso va pertanto complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei ricorrenti ex art.97 cod.proc.civ.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di C 5.400,00 per compensi, C 200,00 per espo 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27074/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnone -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 9.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 23.6.2011 [OSCURATO:PERSONA] N.V. (breviter: Atradius) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (breviter: Ever), ora [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentirli condannare a prestare le garanzie necessarie per assicurarle le ragioni di regresso riguardo a una polizza fideiussoria in corso tra le parti. Il processo di primo grado si è svolto in contumacia dei convenuti e con sentenza n.9096 del 2013 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di parte attrice. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo la inesistenza o la nullità assoluta della notifica della citazione nei loro confronti e chiedendo conseguentemente la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art.354 cod.proc.civ. Essi hanno assunto di aver avuto conoscenza della sentenza di primo grado solo il 22.1.2014 in conseguenza della notificazione alla società Ever, questa volta presso la corretta sede legale, del ricorso ex art.287 cod.proc.civ. del 18.9.2013 proposto dalla Atradius per la correzione di un errore materiale in punto spese. Al gravame ha resistito l'appellata Atradius. La Corte di appello di Roma con sentenza del 9.1.2020 ha respinto l'appello, con l'aggravio delle spese del grado. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], che si era lamentato della notifica eseguita a Brescia, in viale Venezia 282, ove non risiedeva più dal 16.3.1994 e non alla sua residenza effettiva e attuale di via [OSCURATO:PERSONA] 50, sempre a Brescia, la Corte di appello ha ritenuto che la notifica fosse stata validamente eseguita presso il domicilio, conservato anche dopo il cambio di residenza. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva lamentato che la notifica fosse stata effettuata presso la vecchia sede legale di Bolzano, via Orazio 19 e non già presso la nuova sede legale di via [OSCURATO:PERSONA] 2/A, la Corte romana ha ritenuto che vi fosse la prova della presenza in via Galilei di una sede effettiva e che il plico fosse stato consegnato a un soggetto qualificatosi come dipendente, tal Defrancesco, senza che fosse stato debitamente dimostrato che costui non fosse autorizzato alla ricezione degli atti. 3. Avverso la predetta sentenza del 9.1.2020, non notificata, con atto notificato il 12.10.2020 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la Globe (già [OSCURATO:PERSONA]), svolgendo sei motivi. Con atto notificato il 20.11.2020 ha proposto controricorso Atradius, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. I primi tre motivi sono dedicati alla notifica eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.139, 132, comma 2, n.4, e 354 cod.proc.civ. e si lamentano che la Corte di appello non abbia tenuto conto della prova documentale circa l'effettiva residenza del sig.Lozzi così mal applicando l'art.139 del codice di rito. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di prove e in particolare sia le mancate verifiche sul luogo di effettiva residenza e l'assenza dei presupposti di cui Pag. 3 a 9 all'art.139 cod.proc.civ. come dedotti dal cambio di residenza del 1994 stante la notifica della citazione nel 2011. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della notifica per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. per aver la Corte di appello omesso di considerare e valutare le prove offerte dall'appellante, nonostante il loro carattere decisivo. 4.4. Tutti e tre i mezzi, diversamente declinati nella prospettiva della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell'assenza, asseritamente assoluta, di motivazione, incorrono, a tacer d'altro, in un ostacolo dirimente che li consegna alla sanzione di inammissibilità. Essi infatti non sono pertinenti e specifici rispetto alla ratio decidendi che ha ispirato la sentenza impugnata, che non affrontano criticamente e non confutano. 4.5. La Corte capitolina non ha affatto negato che la notifica in questione non fosse stata eseguita presso la residenza anagrafica ed effettiva del sig.Lozzi; né ha revocato in dubbio il fatto - provato documentalmente - che Atradius conoscesse il luogo di residenza attuale del predetto. La Corte di appello si è invece conformata a un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide e intende ribadire e che la stessa parte ricorrente contesta solo genericamente. E cioè che l'art. 139 cod. proc. civ., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Sez. 3, n. 2266 del Pag. 4 a 9 1.2.2010, Rv. 611300 - 01; Sez. 2, n. 15755 del 13.8.2004, Rv. 575559 - 01; Sez. 6 - 2, n. 25489 del 26.10.2017, Rv. 646821 - 01 nonché da ultimo Sez. 6 - 2, n. 7041 del 12.3.2020, Rv. 657284 - 01; in quest'ultimo arresto, nell'escludere la nullità dell'atto di citazione, è stato rilevato che la notifica contestata era avvenuta nel comune di residenza del convenuto, senza peraltro che l'ufficiale postale avesse indicato in relata alcun impedimento o circostanza anomala ed il fatto che l'indirizzo non corrispondesse alla residenza anagrafica del destinatario non era di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno di quelli indicati dall'art. 139 cod.proc.civ.). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (pag.11) non è affatto necessario che la residenza sia ignota o non conoscibile per potersi notificare al domicilio del destinatario, purché, ovviamente, l'una e l'altro siano collocati nello stesso Comune. 4.6. L'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il sig.Lozzi aveva mantenuto nell'immobile di via Venezia 282 a Brescia, pur dopo il cambiamento di residenza un proprio domicilio, fondata sulla prova acquisita che in quegli anni aveva continuato a ricevere la corrispondenza colà indirizzata, non è oggetto di puntuale critica da parte del ricorrente. Tanto basta a inficiare tutte e tre le censure. 5. Gli altri tre motivi riguardano invece la notificazione eseguita nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell'art.145 cod.proc.civ. in relazione all'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia ignorato le prove offerte a sostegno della nullità della notifica e in particolare le prove della dimostrazione della collocazione della sede in luogo diverso da quello della notifica e l'assenza di alcun collegamento fra la società e la vecchia sede, così violando l'art.145 cod.proc.civ. Pag. 5 a 9 I ricorrenti si dolgono inoltre della mancata considerazione delle prove che dimostravano l'insussistenza di qualsiasi rapporto fra la società e il sig.Defrancesco, in termini di rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione di altra natura 5.2. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano fatti non valutati dalla Corte di appello e cioè: da un lato, l'estraneità del Defrancesco, qualificatosi come dipendente, alla società, che era stata provata documentalmente; dall'altro, l'assunzione di un fatto inesistente e cioè l'esistenza di una sede effettiva in via Orazio al vecchio indirizzo per la semplice spedizione di una lettera di riscontro su carta intestata vecchia, recante il vecchio indirizzo. 5.3. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4,cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano nullità della notifica per omessa motivazione o motivazione illogica o apparente, con violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. con riferimento alle stesse circostanze oggetto di doglianza con il motivo precedente. 5.4. Anche in questo caso tutti e tre i mezzi, diversamente declinati nella prospettiva della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell'assenza asseritamente assoluta di motivazione, incorrono in un ostacolo dirimente che li consegna alla sanzione di inammissibilità. 5.5. Quanto alla Ever, la Corte di appello ha sostenuto che presso la precedente sede legale di via Orazio 19 in Bolzano era rimasta una sede effettiva della società, pur dopo il trasferimento della sede legale in via Galilei a Bolzano. Affermazione precisa questa, che non è confutata dalla prova che la sede legale fosse stata trasferita, né dalla prova dell'esistenza di una diversa sede operativa risultante presso la Camera di Commercio in quel di Pettoranello del Molise. 5.6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende prestar continuità, la notificazione a persona Pag. 6 a 9 giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo (Sez. 5, n. 10694 del 05.06.2020, Rv. 657877 - 01; Sez. 5 , n. 32981 del 20.12.2018, Rv. 652117 - 01) 5.7. Inoltre, ai fini i fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod.proc.civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Sez. 6 - 5, n. 27420 del 20.11.2017, Rv. 646424 - 01; Sez. 5, n. 32981 del 20.12.2018, Rv. 652117 - 01; Sez. 6 - 3, n. 5220 del 5.3.2014, Rv. 630202 - 01: Sez. L, n. 239 del 10.1.2007, Rv. 594522 - 01). Pag. 7 a 9 5.8. Tanto premesso, non è certamente sufficiente all'assolvimento del sopra illustrato onere probatorio incombente sul destinatario della notifica, la dimostrazione che il soggetto che ha ritirato l'atto, dichiarandosi autorizzato in tal senso, non sia un lavoratore subordinato, essendo invece necessario provare che non esisteva alcun rapporto giuridico di qualsiasi natura che lo abilitasse a tale attività. Prova questa che la ricorrente non ha fornito e neppure offerto e che non era neppur disagevole, per esempio attraverso la testimonianza del predetto Defrancesco. 6. Il ricorso va pertanto complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei ricorrenti ex art.97 cod.proc.civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di C 5.400,00 per compensi, C 200,00 per espo 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 31212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris