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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 1951

Cassazione n. 17852/2026

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il 13/07/1951avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RobertoPatscot, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili;letta la memoria difensiva datata 09/04/2026, di replica alle conclusioni dellaProcura generale, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 10 novembre2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla penadi due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa ciascuno per il delitto di tentataestorsione aggravata commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (contestato al capo A) eassolti dai reati di danneggiamento e tentata estorsione (contestati ai capi B, C e2.

Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Violazione di legge in relazione all’integrazione dell’ipotesi delittuosacontestata e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.Si deduce che la Corte di appello avrebbe recepito in modo acritico lamotivazione del Tribunale, ritenendo attendibili le dichiarazioni della personaoffesa e parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonostante le numerose incongruenze emersenel suo racconto.In particolare, si osserva che, poiché l’imputato è stato assolto dal reato didanneggiamento contestato al capo B, per non essere stata accertata la riferibilitàsoggettiva della condotta, non sarebbe logicamente sostenibile l’integrazione deldelitto di tentata estorsione sulla base del danneggiamento dei mezzi di proprietàdella persona offesa, fatto per il quale la responsabilità dell’odierno ricorrente nonè stata provata all’esito del dibattimento.Analoghe incongruenze emergerebbero anche con riferimento ai fatti oggettodel delitto di danneggiamento contestato al capo D, per i quali gli imputati sonostati parimenti assolti.Si evidenzia, infine, che nessuno dei testimoni escussi – in particolare MonicaLandi e [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe confermato le dichiarazioni rese dalla personaoffesa.2.2.

Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle invocatecircostanze attenuanti generiche.Si deduce, in particolare, che non sarebbero stati adeguatamente consideratideterminati elementi che avrebbero potuto ragionevolmente fondare laconcessione delle circostanze attenuanti generiche: il contegno processualedell'imputato, la episodicità di quanto avvenuto, la successiva condotta (attesoche non vi sarebbe prova di reiterazione della stessa), lo scarso valore di quantorichiesto alla persona offesa, il contesto in cui i fatti sono avvenuti, le condizioniculturali e sociali dell'imputato e della persona offesa, la condotta della personaoffesa che, con le sue continue richieste, faceva intervenire quotidianamente leforze dell'ordine.Si deduce, inoltre, la contraddittorietà tra la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva.2.3.

Vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili ed erroneità dellaloro quantificazione.Si deduce un difetto di motivazione in ordine alla determinazione dellestatuizioni civili e che i giudici di merito non avrebbero dato specificamente contodei criteri adottati per pervenire all'entità di quanto ritenuto equo riconoscere atitolo di risarcimento del danno, sproporzionato e ingiustamente punitivo neiconfronti dell'imputato.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con un unico motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata nonsi confronta con le doglianze formulate dalla difesa nell'atto di appello.Si censura, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata in quantoil giudizio di colpevolezza dell'imputato è stato fondato sulle dichiarazioni del Rossiche non potevano essere ragionevolmente ritenute attendibili.

In particolare, siosserva che, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia cambiato più volte la sua versione dei fattiriguardo ai delitti di cui ai capi B, C e D, la Corte di appello avrebbe formulato ungiudizio di attendibilità nell'ambito di una valutazione unitaria delle dichiarazionirese, ritenendo irrilevanti le incongruenze evidenziate dagli appellanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va rigettato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èfondato limitatamente agli effetti civili e va rigettato nel resto, per i motivi quiillustrati.2.

Entrambi i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivodi ricorso), sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, censurano la sentenza impugnata con riferimento al giudizio di2.1.

In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deveessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si siacostituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimitàl'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutatain sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n.443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003,Assenza, Rv. 225232-01).2.2.

La Corte di appello, con motivazione congrua e logicamente coerente,ha esaminato puntualmente le censure difensive formulate nei motivi di gravamein ordine alla attendibilità della persona offesa, chiarendo che, sebbene il Tribunaleabbia «prudenzialmente» assolto gli imputati dai reati di cui ai capi B, C e D, inragione del dubbio circa la riferibilità soggettiva delle condotte (non avendo lapersona offesa visto i suoi aggressori), i relativi fatti storici, ritenuti comunqueaccertati nella loro oggettiva verificazione sulla base delle ulteriori emergenzeprocessuali, concorrevano a fondare, nell’ambito di una valutazione unitaria delledichiarazioni rese, un positivo giudizio di attendibilità della persona offesa,restando privi di decisiva rilevanza i profili di incoerenza evidenziati dalla difesa.2.3.

Ne consegue il rigetto dei motivi di ricorso, risolvendosi le censure inuna sollecitazione di una diversa rivalutazione del compendio probatorio e delgiudizio di attendibilità della persona offesa, apprezzamenti di fatto rimessi algiudice di merito e sorretti, nel caso di specie, da motivazione congrua,logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.3.

È infondato il secondo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con ilquale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.1.

La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑biscod. pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale puòlegittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragionipreponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento ditutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).3.2.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione,oltre a indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità adelinquere dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, la sostanzialeassenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, come lacircostanza che nel corso del giudizio l’imputato non ha tenuto un comportamentocollaborativo né ha mostrato alcun segno di reale resipiscenza (pagina 10 dellasentenza impugnata).3.3.

Tale valutazione non è in contraddizione con la decisione dei giudici dimerito di escludere la recidiva nei confronti dell’imputato, in quanto i relativipresupposti sono ontologicamente distinti.La recidiva postula un giudizio prognostico sulla persistente pericolositàsociale dell’imputato, desunta dal fatto che il nuovo reato si ponga comeespressione di una stabile inclinazione a delinquere.

Il presupposto decisivo non èil mero dato storico dei precedenti penali, ma la loro significatività in rapporto alnuovo fatto, nel senso che quest’ultimo deve rivelare una continuità criminosa taleda giustificare l’aumento di pena.

In difetto di tale rapporto sintomatico, il giudicepuò legittimamente escludere la recidiva, ritenendo che il nuovo reato non siaespressione di una persistente pericolosità.Le attenuanti generiche, invece, richiedono un giudizio di valutazionecomplessiva della personalità del reo e delle modalità del fatto, ai sensi degli artt.62‑bis e 133 cod. pen.

Esse presuppongono la riconoscibilità di elementi di segnopositivo, idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, ovvero,quantomeno, l’assenza di elementi ostativi significativi.

In tale ambito, i precedentipenali rilevano non già come indice necessario di pericolosità attuale, ma comefattore valutativo ostativo, legittimamente apprezzabile per escludere lameritevolezza del beneficio.3.4.

In tale contesto, i precedenti penali dell’imputato possono esserevalorizzati, da un lato, ai fini della commisurazione della pena e della valutazionedella personalità del reo ai sensi dell’art. 133 cod. pen., nonché, dall’altro, qualielementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen., pur in assenza dei requisiti per ritenere il nuovo reato espressione di unapersistente pericolosità tale da giustificare l’aumento di pena per recidiva,trattandosi di valutazioni autonome, fondate su presupposti diversi e nonnecessariamente convergenti (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv.273963‑01; Sez. 2, n. 106 del 04/11/2009, dep. 2010, Marotta, Rv. 246045 - 01).Ne deriva che l’esclusione della recidiva- fondata sulla mancata emersione diuna persistente pericolosità - non preclude al giudice di valorizzare i precedentipenali per negare le attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni autonome,fondate su parametri diversi e non logicamente sovrapponibili.Il motivo di ricorso è dunque infondato, avendo la Corte territoriale esercitatoil proprio giudizio discrezionale in modo logicamente coerente e congruamentemotivato, nel rispetto dei princìpi affermati da questa Corte di legittimità.4.

Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce ilvizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili, è fondato.4.1.

Nella fattispecie, i giudici di merito non si sono limitati alla pronuncia diuna condanna generica al risarcimento del danno, la cui quantificazione è rimessaal giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv.281997-01; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625-01), ma hannodirettamente liquidato una somma a titolo risarcitorio, senza indicare alcun criteriodi determinazione né chiarire se la stessa fosse stata riconosciuta in via equitativa.In particolare, il giudice di primo grado ha fissato l’ammontare delrisarcimento in euro tremila in totale assenza di motivazione sul punto, omissionepuntualmente dedotta con specifico motivo di appello e non colmata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si è limitata a confermare la statuizione di prime cure.4.2.

Ne consegue che ricorre un’ipotesi di omessa motivazione sullaquantificazione del danno, configurante vizio di violazione di legge, conconseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AdrianoIcardi, limitatamente alle statuizioni civili, e rinvio al giudice civile competente pervalore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.5.

Va escluso l’effetto estensivo di tale pronuncia di annullamento agli effetticivili a favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte chiarito che l'accoglimentodell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condannaal risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effettoestensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure coneventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anchequelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori (Sez. 5, n. 34116 del06/05/2019, Ferri, Rv. 277300 – 01).6.

Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va invece rigettatonel resto, nulla aggiungendo alle superiori considerazioni la memoria difensiva direplica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].7.

Da quanto sopra consegue, inoltre, il rigetto del ricorso nei confronti diStellante [OSCURATO:PERSONA], con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla agli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di IcardiAdriano con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 13/07/1951avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RobertoPatscot, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili;letta la memoria difensiva datata 09/04/2026, di replica alle conclusioni dellaProcura generale, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 settembre 2025, la Corte di appello di Firenze haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 10 novembre2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla penadi due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa ciascuno per il delitto di tentataestorsione aggravata commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (contestato al capo A) eassolti dai reati di danneggiamento e tentata estorsione (contestati ai capi B, C e2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Violazione di legge in relazione all’integrazione dell’ipotesi delittuosacontestata e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.Si deduce che la Corte di appello avrebbe recepito in modo acritico lamotivazione del Tribunale, ritenendo attendibili le dichiarazioni della personaoffesa e parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonostante le numerose incongruenze emersenel suo racconto.In particolare, si osserva che, poiché l’imputato è stato assolto dal reato didanneggiamento contestato al capo B, per non essere stata accertata la riferibilitàsoggettiva della condotta, non sarebbe logicamente sostenibile l’integrazione deldelitto di tentata estorsione sulla base del danneggiamento dei mezzi di proprietàdella persona offesa, fatto per il quale la responsabilità dell’odierno ricorrente nonè stata provata all’esito del dibattimento.Analoghe incongruenze emergerebbero anche con riferimento ai fatti oggettodel delitto di danneggiamento contestato al capo D, per i quali gli imputati sonostati parimenti assolti.Si evidenzia, infine, che nessuno dei testimoni escussi – in particolare MonicaLandi e [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe confermato le dichiarazioni rese dalla personaoffesa.2.2. Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle invocatecircostanze attenuanti generiche.Si deduce, in particolare, che non sarebbero stati adeguatamente consideratideterminati elementi che avrebbero potuto ragionevolmente fondare laconcessione delle circostanze attenuanti generiche: il contegno processualedell'imputato, la episodicità di quanto avvenuto, la successiva condotta (attesoche non vi sarebbe prova di reiterazione della stessa), lo scarso valore di quantorichiesto alla persona offesa, il contesto in cui i fatti sono avvenuti, le condizioniculturali e sociali dell'imputato e della persona offesa, la condotta della personaoffesa che, con le sue continue richieste, faceva intervenire quotidianamente leforze dell'ordine.Si deduce, inoltre, la contraddittorietà tra la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva.2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili ed erroneità dellaloro quantificazione.Si deduce un difetto di motivazione in ordine alla determinazione dellestatuizioni civili e che i giudici di merito non avrebbero dato specificamente contodei criteri adottati per pervenire all'entità di quanto ritenuto equo riconoscere atitolo di risarcimento del danno, sproporzionato e ingiustamente punitivo neiconfronti dell'imputato.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con un unico motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata nonsi confronta con le doglianze formulate dalla difesa nell'atto di appello.Si censura, in particolare, la motivazione della sentenza impugnata in quantoil giudizio di colpevolezza dell'imputato è stato fondato sulle dichiarazioni del Rossiche non potevano essere ragionevolmente ritenute attendibili. In particolare, siosserva che, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia cambiato più volte la sua versione dei fattiriguardo ai delitti di cui ai capi B, C e D, la Corte di appello avrebbe formulato ungiudizio di attendibilità nell'ambito di una valutazione unitaria delle dichiarazionirese, ritenendo irrilevanti le incongruenze evidenziate dagli appellanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va rigettato, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èfondato limitatamente agli effetti civili e va rigettato nel resto, per i motivi quiillustrati.2. Entrambi i ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivodi ricorso), sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, censurano la sentenza impugnata con riferimento al giudizio di2.1. In materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deveessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si siacostituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimitàl'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutatain sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n.443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003,Assenza, Rv. 225232-01).2.2. La Corte di appello, con motivazione congrua e logicamente coerente,ha esaminato puntualmente le censure difensive formulate nei motivi di gravamein ordine alla attendibilità della persona offesa, chiarendo che, sebbene il Tribunaleabbia «prudenzialmente» assolto gli imputati dai reati di cui ai capi B, C e D, inragione del dubbio circa la riferibilità soggettiva delle condotte (non avendo lapersona offesa visto i suoi aggressori), i relativi fatti storici, ritenuti comunqueaccertati nella loro oggettiva verificazione sulla base delle ulteriori emergenzeprocessuali, concorrevano a fondare, nell’ambito di una valutazione unitaria delledichiarazioni rese, un positivo giudizio di attendibilità della persona offesa,restando privi di decisiva rilevanza i profili di incoerenza evidenziati dalla difesa.2.3. Ne consegue il rigetto dei motivi di ricorso, risolvendosi le censure inuna sollecitazione di una diversa rivalutazione del compendio probatorio e delgiudizio di attendibilità della persona offesa, apprezzamenti di fatto rimessi algiudice di merito e sorretti, nel caso di specie, da motivazione congrua,logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.3. È infondato il secondo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con ilquale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3.1. La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑biscod. pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale puòlegittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragionipreponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento ditutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).3.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, comeelemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione,oltre a indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità adelinquere dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, la sostanzialeassenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, come lacircostanza che nel corso del giudizio l’imputato non ha tenuto un comportamentocollaborativo né ha mostrato alcun segno di reale resipiscenza (pagina 10 dellasentenza impugnata).3.3. Tale valutazione non è in contraddizione con la decisione dei giudici dimerito di escludere la recidiva nei confronti dell’imputato, in quanto i relativipresupposti sono ontologicamente distinti.La recidiva postula un giudizio prognostico sulla persistente pericolositàsociale dell’imputato, desunta dal fatto che il nuovo reato si ponga comeespressione di una stabile inclinazione a delinquere. Il presupposto decisivo non èil mero dato storico dei precedenti penali, ma la loro significatività in rapporto alnuovo fatto, nel senso che quest’ultimo deve rivelare una continuità criminosa taleda giustificare l’aumento di pena. In difetto di tale rapporto sintomatico, il giudicepuò legittimamente escludere la recidiva, ritenendo che il nuovo reato non siaespressione di una persistente pericolosità.Le attenuanti generiche, invece, richiedono un giudizio di valutazionecomplessiva della personalità del reo e delle modalità del fatto, ai sensi degli artt.62‑bis e 133 cod. pen. Esse presuppongono la riconoscibilità di elementi di segnopositivo, idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite, ovvero,quantomeno, l’assenza di elementi ostativi significativi. In tale ambito, i precedentipenali rilevano non già come indice necessario di pericolosità attuale, ma comefattore valutativo ostativo, legittimamente apprezzabile per escludere lameritevolezza del beneficio.3.4. In tale contesto, i precedenti penali dell’imputato possono esserevalorizzati, da un lato, ai fini della commisurazione della pena e della valutazionedella personalità del reo ai sensi dell’art. 133 cod. pen., nonché, dall’altro, qualielementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen., pur in assenza dei requisiti per ritenere il nuovo reato espressione di unapersistente pericolosità tale da giustificare l’aumento di pena per recidiva,trattandosi di valutazioni autonome, fondate su presupposti diversi e nonnecessariamente convergenti (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv.273963‑01; Sez. 2, n. 106 del 04/11/2009, dep. 2010, Marotta, Rv. 246045 - 01).Ne deriva che l’esclusione della recidiva- fondata sulla mancata emersione diuna persistente pericolosità - non preclude al giudice di valorizzare i precedentipenali per negare le attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni autonome,fondate su parametri diversi e non logicamente sovrapponibili.Il motivo di ricorso è dunque infondato, avendo la Corte territoriale esercitatoil proprio giudizio discrezionale in modo logicamente coerente e congruamentemotivato, nel rispetto dei princìpi affermati da questa Corte di legittimità.4. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce ilvizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili, è fondato.4.1. Nella fattispecie, i giudici di merito non si sono limitati alla pronuncia diuna condanna generica al risarcimento del danno, la cui quantificazione è rimessaal giudice della liquidazione (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv.281997-01; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625-01), ma hannodirettamente liquidato una somma a titolo risarcitorio, senza indicare alcun criteriodi determinazione né chiarire se la stessa fosse stata riconosciuta in via equitativa.In particolare, il giudice di primo grado ha fissato l’ammontare delrisarcimento in euro tremila in totale assenza di motivazione sul punto, omissionepuntualmente dedotta con specifico motivo di appello e non colmata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si è limitata a confermare la statuizione di prime cure.4.2. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di omessa motivazione sullaquantificazione del danno, configurante vizio di violazione di legge, conconseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AdrianoIcardi, limitatamente alle statuizioni civili, e rinvio al giudice civile competente pervalore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.5. Va escluso l’effetto estensivo di tale pronuncia di annullamento agli effetticivili a favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte chiarito che l'accoglimentodell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condannaal risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effettoestensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure coneventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anchequelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori (Sez. 5, n. 34116 del06/05/2019, Ferri, Rv. 277300 – 01).6. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va invece rigettatonel resto, nulla aggiungendo alle superiori considerazioni la memoria difensiva direplica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].7. Da quanto sopra consegue, inoltre, il rigetto del ricorso nei confronti diStellante [OSCURATO:PERSONA], con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla agli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di IcardiAdriano con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris