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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39303/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett. b), d.PR. n. 380 del 2001, deducendo l'irrilevanza delle condotte successive all'attività edificatoria del 2002, espone censure manifestamente infondate, perché relative a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrastol con il diato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162-01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett. b), d.PR. n. 380 del 2001, deducendo che le opere successive al 2002 sarebbero state comunque realizzate in epoca non posteriore al 26 novembre 2015, con conseguente maturazione del tempo necessario a prescrivere prima della pronuncia della sentenza di appello, espone censure diverse da quelle consentite, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); Ritenuto che le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono diverse da quelle consentite, perché non risulta proposta specifica istanza nell'atto di gravame o comunque nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett. b), d.PR. n. 380 del 2001, deducendo l'irrilevanza delle condotte successive all'attività edificatoria del 2002, espone censure manifestamente infondate, perché relative a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrastol con il diato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162-01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, il quale contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44, lett. b), d.PR. n. 380 del 2001, deducendo che le opere successive al 2002 sarebbero state comunque realizzate in epoca non posteriore al 26 novembre 2015, con conseguente maturazione del tempo necessario a prescrivere prima della pronuncia della sentenza di appello, espone censure diverse da quelle consentite, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata); Ritenuto che le censure relative alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono diverse da quelle consentite, perché non risulta proposta specifica istanza nell'atto di gravame o comunque nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere este
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