CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 1976
Cassazione n. 45869/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1976 parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/2001 avverso la sentenza del 21/05/2024 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata statuizione sulle spese da liquidare in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21 maggio 2024 il Tribunale di Cosenza applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2. Ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale e mancanza della motivazione. Il Tribunale ha omesso di condannare l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, costituitasi parte civile, che all'udienza di comparizione predibattimentale ne aveva chiesto la relativa condanna depositando la nota spese. 3. Il ricorso è fondato. 4. L'art. 444 cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 554-ter e 556 dello stesso codice, prevede che, se vi è costituzione di parte civile, «il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale». Nel caso di specie risulta dagli atti, allegati anche al ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] si è tempestivamente costituita parte civile nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen. e ha depositato le conclusioni chiedendo anche la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali, come da nota depositata in udienza. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda della parte civile di condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali, non potendosi evincere in alcun modo che il Giudice abbia inteso operare una loro compensazione. 5. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla domanda della parte civile di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di liquidazione delle spese di parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza in diversa compos