CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 47372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla SE.PI. Formaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data 14/04/2022 del Tribunale di Cagliari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei lotti di formaggio "[OSCURATO:PERSONA] DOP" prodotti dalla SE.PI. Formaggi S.r.l., in relazione al reato dell'art. 517-quater cod. pen., per violazione della DOP. 2. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, perché non era applicabile l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. che vieta la restituzione delle cose nei casi della confisca obbligatoria dell'art. 240, secondo e comma, cod. pen. Sostiene che in tale norma non sono ricompresi i casi di confisca obbligatoria previsti da leggi speciali. Inoltre, essendo estraneo al reato non potrebbe subire la confisca. Con il secondo denuncia la violazione di legge in merito all'entità della fosfatasi alcalina e del superamento dei parametri. Con il terzo eccepisce la violazione di legge perché il Tribunale non aveva tenuto conto della rilevanza della somministrazione del trattamento di scottatura. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo pone il problema della possibilità di restituire i beni sequestrati che siano soggetti a confisca obbligatoria. La tesi propugnata dalla difesa, secondo cui l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. sarebbe limitato ai beni previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. e non ricomprenderebbe quelli previsti in leggi speciali è destituita di fondamento. L'art. 517-quater richiama l'art. 474-bis per cui è sempre disposta la confisca in caso di contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e si tratta della stessa confisca del secondo comma dell'art. 240 cod. pen. Né vale in senso contrario riaffermare l'estraneità al reato, perché la società è la proprietaria, per averli prodotti, dei formaggi sequestrati. Il secondo motivo attiene a questioni di fatto e non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza, secondo cui il punto critico era costituito dalla mancata osservazione del disciplinare di produzione. Secondo il Tribunale del riesame, allo stato delle indagini in corso, i valori di fosfatasi alcalina pari o inferiori a 10.000 mU/L non erano riconducibili a variazioni legate alla tecnologia di lavorazione del latte, compresa la scottatura e pertanto l'enzima rappresentava un indicatore attendibile relativamente alla valutazione dei trattamenti termici somministrati al latte e alla cagliata e vietati dal disciplinare. Per queste stesse ragioni va disatteso anche il terzo motivo sul fumus commissi delicti del reato dell'art. 517-quater cod. pen. La ricorrente si è limitata eiCA.44-4.m/ a proporre una lettura alternativa degli atti, finendo così per attirigeré il vizio di motivazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 14 luglio 2022 Il