CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 24869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26851-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /--------------------/ Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'ambito di un procedimento penale, ha negato l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha presentato memoria. Secondo consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4 , 27/02/2019, dep.17/04/2019, n. 16616 ; Cass. pen. Sez. 4 , 16/10/2018, dep.11/01/2019, n. 1223 ; si veda anche Cass. Sez. 6 - 2 , 16/04/2021, n. 10136). Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di ca