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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38097/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria e le relative conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cuneo, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., perché, nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola M.G.C. di [OSCURATO:PERSONA] & c., attestava falsamente, mediante autocertificazione, nel modello IV n. 078BS221/26/2014 "Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali", fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; in particolare, perché dichiarava, in tale documento, che "gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanza di cui è vietato l'impiego, e che nei novanta giorni precedenti al 13 agosto 2014 non sono stati sottoposti a trattamento".

Fatto commesso il 29 maggio 2014.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 cod. proc. pen.

Assume il ricorrente che la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale con motivazione illogica, laddove ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva in esame era destinata a scortare gli animali dall'allevamento al macello e, contenendo anche dichiarazioni relative alla regolarità del trasporto, essa produce i suoi effetti al momento della consegna al trasportatore, il che, ad avviso del difensore, confligge con il disposto dell'art. 483 cod. pen., il quale si consuma con la falsa attestazione al pubblico ufficiale, qualifica non rivestita dal trasportatore; il reato, pertanto, deve considerarsi commesso in Milano, sede del pubblico macello.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 483 cod. pen.

Evidenzia il ricorrente che la dichiarazione in esame non possiede i requisiti richiesti dall'art. 2699 cod. civ., rilevanti ai fini del delitto ex art. 483 cod. pen., sicché non sarebbe configurabile il reato in esame mancando uno degli elementi costitutivi, ossia che la falsa attestazione sia inserita in un atto pubblico, nonché, seguendo il ragionamento della Corte, l'attestazione al pubblico ufficiale, tale non essendo il trasportatore.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 483 cod. pen. con riferimento all'art.43 cod. pen.

Sostiene il difensore la carenza di dolo, posto che l'imputato non può aver voluto fare un'attestazione falsa se nel registro dei trattamenti farmacologici non risultava l'informazione che sarebbe stata volontariamente ignorata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Stante la non manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo, deve rilevarsi che il reato è estinto per prescrizione.

2. Quanto al primo motivo, si osserva quanto segue.

Secondo quanto accertato dalla Corte di merito, il 29 maggio 2012 l'imputato, legale rappresentante dell'azienda agricola a suo nome, inviò dall'allevamento di sua pertinenza in Ghedi alla ditta di macellazione [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in provincia di Milano, una partita di ventitrè vitelli, di cui uno identificato con marca auricolare IT09991123689; la spedizione era corredata da una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Zoni in cui egli dichiarava che i vitelli in questione non erano stati sottoposti ad alcun trattamento farmacologico nei novanta giorni precedenti al trasporto.

Il successivo 30 maggio il veterinario dell'A.s.l. di Brescia effettuò un sopralluogo presso l'allevamento di Ghedi e prendeva atto che, dal registro dei trattamenti farmaceutici presente in azienda, non risultava la somministrazione di alcun medicinale al vitello con marca auricolare IT09991123689; tuttavia, dopo il macello, il fegato dell'animale fu sottoposto ad analisi, da cui emerse, invece, la presenza di cortisonici in concentrazione superiore al limite massimo consentito.

3. Ciò posto, dopo aver richiamato il principio secondo cui, con riguardo al delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata (Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, dep. 19/06/2013, confl. comp. in c.

Selva, Rv. 255971), la Corte di merito ha rigettato il motivo incentrato sulla violazione dell'art. 8 cod. proc.. pen. sul presupposto che il documento in esame "era finalizzato a scortare gli animali dal momento dell'uscita dall'allevamento fino all'introduzione al macello e contiene dichiarazioni che attestano anche la regolarità del trasporto, la sua provenienza e la sua destinazione, giacché la stessa produce i suoi effetti sin dal momento dell'affidamento dell'animale al trasportatore: tale conclusione appare supportata dalla stessa forma della dichiarazione che prevede specifiche attestazioni con riferimento al trasporto ed alla sua autorizzazione", con la conseguenza che "la dichiarazione si è formata nel momento in cui la medesima è fuoriuscita dalla disponibilità di chi l'ha formata con la consegna al trasportatore, producendo da quel momento i suoi effetti certificativi" (p. 5 della sentenza impugnata).4.

Si tratta di un'interpretazione giuridicamente non corretta.

Invero, la competenza dell'a.g. di Brescia deriva non da presunti effetti certificativi che si produrrebbero già con riferimento al trasporto degli animali, bensì dal disposto dell'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, a tenore del quale "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

Di conseguenza, il reato si consuma nel momento della predisposizione della falsa dichiarazione, la quale, appunto, deve considerarsi come fatta a pubblico ufficiale.

5. [OSCURATO:PERSONA] motivo non può dirsi manifestamente infondato.

Posto che, come accertato dalla Corte di merito, il veterinario non aveva annotato sul registro dei trattamenti farmacologici alcuna somministrazione, non può certamente dirsi inammissibile il motivo, laddove evidenzia profili di congetturalità della motivazione, la quale ha desunto il dolo dal fatto che "l'omessa tenuta regolare delle registrazioni da parte dello Zoni risulta attività coerente e prodromica alla falsità nella certificazione" (p. 6 della sentenza impugnata).

6. La non manifesta infondatezza dei motivi, consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, impone di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266), ciò che è avvenuto il 29 novembre 2021.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria e le relative conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cuneo, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Brescia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., perché, nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola M.G.C. di [OSCURATO:PERSONA] & c., attestava falsamente, mediante autocertificazione, nel modello IV n. 078BS221/26/2014 "Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali", fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; in particolare, perché dichiarava, in tale documento, che "gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanza di cui è vietato l'impiego, e che nei novanta giorni precedenti al 13 agosto 2014 non sono stati sottoposti a trattamento". Fatto commesso il 29 maggio 2014. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale con motivazione illogica, laddove ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva in esame era destinata a scortare gli animali dall'allevamento al macello e, contenendo anche dichiarazioni relative alla regolarità del trasporto, essa produce i suoi effetti al momento della consegna al trasportatore, il che, ad avviso del difensore, confligge con il disposto dell'art. 483 cod. pen., il quale si consuma con la falsa attestazione al pubblico ufficiale, qualifica non rivestita dal trasportatore; il reato, pertanto, deve considerarsi commesso in Milano, sede del pubblico macello. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 483 cod. pen. Evidenzia il ricorrente che la dichiarazione in esame non possiede i requisiti richiesti dall'art. 2699 cod. civ., rilevanti ai fini del delitto ex art. 483 cod. pen., sicché non sarebbe configurabile il reato in esame mancando uno degli elementi costitutivi, ossia che la falsa attestazione sia inserita in un atto pubblico, nonché, seguendo il ragionamento della Corte, l'attestazione al pubblico ufficiale, tale non essendo il trasportatore. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 483 cod. pen. con riferimento all'art.43 cod. pen. Sostiene il difensore la carenza di dolo, posto che l'imputato non può aver voluto fare un'attestazione falsa se nel registro dei trattamenti farmacologici non risultava l'informazione che sarebbe stata volontariamente ignorata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Stante la non manifesta infondatezza del primo e del terzo motivo, deve rilevarsi che il reato è estinto per prescrizione. 2. Quanto al primo motivo, si osserva quanto segue. Secondo quanto accertato dalla Corte di merito, il 29 maggio 2012 l'imputato, legale rappresentante dell'azienda agricola a suo nome, inviò dall'allevamento di sua pertinenza in Ghedi alla ditta di macellazione [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in provincia di Milano, una partita di ventitrè vitelli, di cui uno identificato con marca auricolare IT09991123689; la spedizione era corredata da una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Zoni in cui egli dichiarava che i vitelli in questione non erano stati sottoposti ad alcun trattamento farmacologico nei novanta giorni precedenti al trasporto. Il successivo 30 maggio il veterinario dell'A.s.l. di Brescia effettuò un sopralluogo presso l'allevamento di Ghedi e prendeva atto che, dal registro dei trattamenti farmaceutici presente in azienda, non risultava la somministrazione di alcun medicinale al vitello con marca auricolare IT09991123689; tuttavia, dopo il macello, il fegato dell'animale fu sottoposto ad analisi, da cui emerse, invece, la presenza di cortisonici in concentrazione superiore al limite massimo consentito. 3. Ciò posto, dopo aver richiamato il principio secondo cui, con riguardo al delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata (Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, dep. 19/06/2013, confl. comp. in c. Selva, Rv. 255971), la Corte di merito ha rigettato il motivo incentrato sulla violazione dell'art. 8 cod. proc.. pen. sul presupposto che il documento in esame "era finalizzato a scortare gli animali dal momento dell'uscita dall'allevamento fino all'introduzione al macello e contiene dichiarazioni che attestano anche la regolarità del trasporto, la sua provenienza e la sua destinazione, giacché la stessa produce i suoi effetti sin dal momento dell'affidamento dell'animale al trasportatore: tale conclusione appare supportata dalla stessa forma della dichiarazione che prevede specifiche attestazioni con riferimento al trasporto ed alla sua autorizzazione", con la conseguenza che "la dichiarazione si è formata nel momento in cui la medesima è fuoriuscita dalla disponibilità di chi l'ha formata con la consegna al trasportatore, producendo da quel momento i suoi effetti certificativi" (p. 5 della sentenza impugnata).4. Si tratta di un'interpretazione giuridicamente non corretta. Invero, la competenza dell'a.g. di Brescia deriva non da presunti effetti certificativi che si produrrebbero già con riferimento al trasporto degli animali, bensì dal disposto dell'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, a tenore del quale "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale". Di conseguenza, il reato si consuma nel momento della predisposizione della falsa dichiarazione, la quale, appunto, deve considerarsi come fatta a pubblico ufficiale. 5. [OSCURATO:PERSONA] motivo non può dirsi manifestamente infondato. Posto che, come accertato dalla Corte di merito, il veterinario non aveva annotato sul registro dei trattamenti farmacologici alcuna somministrazione, non può certamente dirsi inammissibile il motivo, laddove evidenzia profili di congetturalità della motivazione, la quale ha desunto il dolo dal fatto che "l'omessa tenuta regolare delle registrazioni da parte dello Zoni risulta attività coerente e prodromica alla falsità nella certificazione" (p. 6 della sentenza impugnata). 6. La non manifesta infondatezza dei motivi, consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, impone di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266), ciò che è avvenuto il 29 novembre 2021. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza
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