CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14255/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38593/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1474/08/2019 depositata in data 22 luglio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. Oggetto: tributi – sanzioni N.38593/19 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni, con cui si contestava alla contribuente – all’esito di una verifica fiscale – che nel periodo dall’ aprile 2011 al marzo 2012 aveva acquistato olii lubrificantisenza licenza di cui all’art. 61, comma 1, lett. d) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504per il ricevimento di olio lubrificante soggetto ad imposta, nonché aveva omesso di dichiarare il ricevimento di olio lubrificante e aveva conseguentemente omesso il versamento dell’imposta di consumo. L’Ufficio irrogava, pertanto, la sanzione di € 22.710,63, pari al 30% dell’imposta di consumo evasa. 2. La CTP di Bologna ha rigettato il ricorso , stante il passaggio in giudicato della pronuncia, favorevole all’erario, relativa al pagamento del tributo. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 22 luglio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente , ritenendo sussistente l’oggettiva incertezza sull’applicazione delle norme, in forza di due sentenze di merito di primo grado favorevoli al contribuente, confermate in appello. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, affidato a un unico motiv o ; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistere gli estremi delle obiettive condizionidi incertezza nell’applicazione della disciplina. Osserva il ricorrente che la pronuncia di appello cui fa riferimento la sentenza impugnata non è N.38593/19 R.G. Est. F. D’Aquino definitiva e che per l’incertezza normativa oggettiva occorrono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, che rendano incerta l’applicazione non per il contribuente, bensì per il giudice. 2. Il ricorso è fondato, essendo costante questa Corte nel ritenere che ricorre l’incertezza su contenuto, oggetto e destinataridella norma tributaria («obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione»), ove detta incertezza sia riferita al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2019, n. 3108). Tale incertezza sussiste in caso di contrasto interpretativo assunto nella giurisprudenza di legittimità, alla quale soltanto spetta assicurare l'uniforme interpretazione della legge, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito (Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 29983; Cass., Sez. V, 6 febbraio 2019, n. 3431; Cass., Sez. V, 1° febbraio 2019, n. 3108). L’omesso rilievo di contrasti nella giurisprudenza di legittimità esclude la ricorrenza della suddetta incertezza. 3. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al giudice a quo per l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazi