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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1987

Cassazione n. 27054/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1987 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10752/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all'art. 495 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. nella determinazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata e la valorizzazione in nnalam partem dei precedenti penali dell'imputato ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/04/1987 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10752/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all'art. 495 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. nella determinazione della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata e la valorizzazione in nnalam partem dei precedenti penali dell'imputato ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 27054/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris