CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello preso atto della rinuncia da parte dei ricorrenti dei motivi sulla responsabilità, ritenuta congrua la pena proposta ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. applicava agli stessi, per i reati contestati, la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 euro di multa ciascuno. 2. Avverso tale sentenza, in data 22 dicembre 2023 proponeva ricorso per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si ribadisce, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221). 3. Ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità ed alla mancata valutazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. 3.1.Si tratta di ricorso inammissibile. Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibilt il ricors* e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 202