CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05717/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05IUOV4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo del reato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 274467; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, la condotta violenta può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza primo grado, pienamente richiamata e confermata dalla Corte territoriale); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla violazione dell'art. 54 cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con i consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, Andreoni, Rv. 285006; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888), correttamente applicati dai giudici del merito (si veda pag. 3); osservato che l'ultima censura, con la quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, nonché dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il