Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 11125/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 36877/2022, resa da questa Corte nel giudizio iscrittocon R.G. 32519/2019, e depositata il 15/12/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheCon la sentenza suddetta la Corte, all’esito del ricorso proposto dalla SOEPASocietà [OSCURATO:PERSONA] a r.l. contro l’Agenzia delle entrate, ha cosìdeciso «La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriorimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese deldoppio grado del giudizio di merito; condanna il controricorrente alRGN 32519/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 32519/2019Numero sezionale 8720 9/2025Numero di raccolta generale 11125/2026Data pubblicazione 25/04/2026pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre alle spese forfetarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge».

Ciò, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazionedelle spese in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario;l’istante ha pertanto chiesto la correzione dell'errore materiale della mancatadistrazione delle spese in suo favore; l’Ufficio è rimasto intimato.Considerato cheil ricorso merita accoglimento atteso che, pur sussistendo nel ricorso ilpresupposto della dichiarazione in questione, per mero errore materialel’invocata distrazione non è stata disposta.La parte difesa dall’istante è risultata beneficiaria del rimborso delle speselegali.Valgono peraltro i seguenti principi:a) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi diimpugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad esserein linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiamaper l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensoreper onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Esso è poiapplicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082);b) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. peromessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere neppurenotificato alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensoreagisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere unaproposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore(tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parteRGN 32519/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 32519/2019Numero sezionale 8730 9/2025Numero di raccolta generale 11125/2026Data pubblicazione 25/04/2026rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza diparte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302);non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.,S.U., 14 novembre 2024, n. 29432).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivodell’ordinanza n. 36877/2022 di questa Corte, pubblicata il 15.12.2022,nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. 32519/2019, sia integrato nel sensoche, dopo le parole «e agli accessori di legge», si aggiunga «con distrazionea favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]»;manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale delprovvedimento.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 32519/2019Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 36877/2022, resa da questa Corte nel giudizio iscrittocon R.G. 32519/2019, e depositata il 15/12/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheCon la sentenza suddetta la Corte, all’esito del ricorso proposto dalla SOEPASocietà [OSCURATO:PERSONA] a r.l. contro l’Agenzia delle entrate, ha cosìdeciso «La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriorimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese deldoppio grado del giudizio di merito; condanna il controricorrente alRGN 32519/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 32519/2019Numero sezionale 8720 9/2025Numero di raccolta generale 11125/2026Data pubblicazione 25/04/2026pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore delricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre alle spese forfetarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge». Ciò, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazionedelle spese in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario;l’istante ha pertanto chiesto la correzione dell'errore materiale della mancatadistrazione delle spese in suo favore; l’Ufficio è rimasto intimato.Considerato cheil ricorso merita accoglimento atteso che, pur sussistendo nel ricorso ilpresupposto della dichiarazione in questione, per mero errore materialel’invocata distrazione non è stata disposta.La parte difesa dall’istante è risultata beneficiaria del rimborso delle speselegali.Valgono peraltro i seguenti principi:a) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi diimpugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi allastregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell'errore materiale, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad esserein linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiamaper l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensoreper onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità loscopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Esso è poiapplicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti dellepronunce della Corte di cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082);b) il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. peromessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere neppurenotificato alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensoreagisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizioconcluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere unaproposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore(tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parteRGN 32519/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 32519/2019Numero sezionale 8730 9/2025Numero di raccolta generale 11125/2026Data pubblicazione 25/04/2026rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza diparte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302);non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.,S.U., 14 novembre 2024, n. 29432). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivodell’ordinanza n. 36877/2022 di questa Corte, pubblicata il 15.12.2022,nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. 32519/2019, sia integrato nel sensoche, dopo le parole «e agli accessori di legge», si aggiunga «con distrazionea favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]»;manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale delprovvedimento.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 32519/2019Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 11125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris