CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 35133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la decisione del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2025, relativa al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la detenzione, in concorso, di kg 182,100 di hashish, pari a grammi 47.200 di principio attivo e a 1.885.000 dosi ricavabili. Per effetto dell'accordo, la pena è stata rideterminata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 35.000 di Multa e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 40.000 di multa, con conferma nel resto della sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso un effettivo scrutinio delle condizioni per pronunciare proscioglimento. 3. I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura investe temi esattamente compresi nell'accordo recepito dal giudice di appello e non prospetta alcun vizio nella formazione della volontà negoziale, il dissenso del Procuratore generale, una difformità tra richiesta concordata e pronuncia, o, infine, l'illegalità della pena. Essa pretende, piuttosto, una nuova verifica della congruità del trattamento sa-nzionatorio e del bilanciamento circostanziale, sollecitando un controllo che, dopo la definizione del giudizio mediante concordato in appello, resta precluso al giudice di legittimità, salva l'illegalità della pena qui non ricorrente. Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o l'eventuale difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice. Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano nella illegalità dellasanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 51557 del 14 novembre 2023, Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10 aprile 2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, ord. n. 30990 dell'i giugno 2018, Gueli, Rv. 272969). Non ricorre, nella specie, l'unica evenienza che consentirebbe di superare tale barriera, rappresentata dalla illegalità della pena concordata: il trattamento applicato si colloca entro i limiti edittali, recepisce il computo negoziale accettato dalle parti e non presenta profili di incompatibilità con il sistema sanzionatorio. 4. Non diversamente, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è improponibile e, dunque, inammissibile. La doglianza, formalmente riferita all'art. 129 cod. proc. pen., censura la motivazione della sentenza concordata per avere la Corte territoriale escluso, con formula reputata non adeguata, la ricorrenza di condizioni di proscioglimento. Anche tale motivo ricade, tuttavia, nell'area delle questioni non più deducibili a seguito dell'accordo, poiché non attiene alla genesi della volontà negoziale, al consenso dell'organo requirente o alla corrispondenza tra richiesta e decisione. La Corte napoletana ha dato atto dell'insussistenza di elementi idonei a imporre una pronuncia liberatoria immediata e ha recepito l'accordo sanzionatorio dopo avere richiamato la ricostruzione del primo giudice, la qualificazione giuridica del fatto, la concreta gravità della condotta e la regolarità del calcolo della pena. Il ricorso, lungi dall'indicare un vizio riconducibile ai limiti propri del controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., postula una nuova valutazione del compendio processuale, incompatibile con l'effetto preclusivo dell'accordo. 4. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.MCosì è deciso, 15/09/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O 1 OTT 2026 L'ASSISTES4T 6.. JDTZIARIODott.ssa Kr len:ente