CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22541/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
00), con sede in Margherita diSavoia (BT), C.so [OSCURATO:PERSONA] n.90, in persona del presidentedel C.d.A. e legale rappresentante p.t., Dott. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 53S09F 205O), rappresentato e difeso giusta procurain calce al ricorso ex art.83 c.p.c. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 59L04 A662G – [OSCURATO:TELEFONO]), elettivamente domi-ciliato presso il suo difensore all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici sono ex lege domiciliatiin Roma, Via dei Portoghesi, 12.Numero registro generale 16690/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 22541/2026Data pubblicazione 01/07/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n° 693 depositatail 13 maggio 2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 129 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Numero registro generale 16690/2025Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 22541/2026Data pubblicazione 01/07/2026Roma, 30 giugno 2026.Il consigliere delegatoLuciano Varotti