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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26641/2022

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RDINANZA sul ricorso 15405-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - con troricorrente — riunito al ricorso n.

RG. 11858-2017_pro_posto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente — avverso le sentenze nn. 296/47/2013 e 1115/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositate il 5/12/2013 ed il 6/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 296/47/2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n. 796/32/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2005; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; con istanza, datata 13.6.2019, il ricorrente, premesso che era stata proposta domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/18 convertito in legge n.136/18, ha chiesto la sospensione della controversia;l'Agenzia delle Entrate, con atto protocollato in data 9.7.2020, ha provveduto al diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 citato; avverso il provvedimento di diniego il contribuente ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego; con successivo atto l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1115/2017, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n. 14492/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella esattoriale per omesso pagamento [OSCURATO:PERSONA] 2005, oggetto dell'avviso di accertamento di cui ali ricorso dianzi indicato; il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6 comma 10 DL n. 119/2018, nonché, da ultimo memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr.

R.G. 11858-2017 al ricorso iscritto al nr.

R.G. 15405/2014 per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio;

2.1. assume carattere pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di condono, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello n. 296/47/2013;

2.2. in primo luogo, si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso quanto all'impugnazione del diniego di definizione della lite pendente;

2.3. questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito infatti che «in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 della l. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella

I. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (cfr. Cass. n. 24530 del 2019);2.4. poste tali premesse, il ricorso è fondato;

2.5. nella specie, l'Amministrazione ha motivato il provvedimento di diniego della definizione agevolata sul rilievo dell'errata indicazione del valore della controversia, in relazione al quale era stata proposta istanza di definizione agevolata (Euro 90.983,00 e non Euro 33.441,00), «essendo stato parzialmente accolto il ricorso della C.T.R. di Napoli, prima del 24.10.2018», affermando che «l'importo lordo dovuto è pari alla somma dì C 71.309,50 corrispondente al 100% del valore deciso dalla CTR di Napoli a favore dell'Ufficio, C 2.937,52 corrispondente al 15% del valore sulla parte su cui l'Agenzia è risultata soccombente, per un totale di C 74.247,02, e non C 16.857,50 come indicato dalla parte»;

2.6. l'art. 6 D.L. n. 119/2018 conv. (Definizione agevolata delle controversie tributarie) prevede quanto segue:«

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ...

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 2-bis.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata»;2.7. nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento delle richieste dell'Ufficio, ha rideterminato il reddito imponibile ai soli fini IRPEF (annualità 2005) in misura pari ad Euro 46.239,00;

2.8. correttamente, pertanto, il contribuente, ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 6/2018 cit., ha quantificato il tributo dovuto in misura pari ad Euro 13.423, oltre addizionale regionale e comunale, con ulteriore aggiunta di un importo pari ad Euro 2.926,50 corrispondente al 15 per cento del valore sulla parte di atto annullata dalla [OSCURATO:PERSONA];

3. ne consegue l'accoglimento del ricorso del contribuente e l'estinzione del giudizio avverso l'atto impugnato con il ricorso iscritto al nr.

RG. 15405/2014;

4. in conclusione, in accoglimento del ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia, va dichiarato estinto il giudizio;

5. all'estinzione del giudizio relativo all'atto presupposto, consegue anche l'estinzione, per cessata materia del contendere, del giudizio iscritto al nr.

RG 11858/2017, avente ad oggetto l'impugnazione della relativa cartella esattoriale;

6. le spese di lite sono compensate in virtù della modalità di estinzione di entrambi i giudizi P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso iscritto al nr.

RG. 11858-2017 al ricorso iscritto al nr.

R.G. 15405/2014; accoglie il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia relativamente al ricorso nr.

R.G. 15405/2014; dichiara estinti i giudizi avverso l'avviso di accertamento impugnato e la successiva cartella esattoriale; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 15405-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - con troricorrente — riunito al ricorso n. RG. 11858-2017_pro_posto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente — avverso le sentenze nn. 296/47/2013 e 1115/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositate il 5/12/2013 ed il 6/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 296/47/2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n. 796/32/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2005; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; con istanza, datata 13.6.2019, il ricorrente, premesso che era stata proposta domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.119/18 convertito in legge n.136/18, ha chiesto la sospensione della controversia;l'Agenzia delle Entrate, con atto protocollato in data 9.7.2020, ha provveduto al diniego della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 citato; avverso il provvedimento di diniego il contribuente ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego; con successivo atto l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1115/2017, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n. 14492/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella esattoriale per omesso pagamento [OSCURATO:PERSONA] 2005, oggetto dell'avviso di accertamento di cui ali ricorso dianzi indicato; il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6 comma 10 DL n. 119/2018, nonché, da ultimo memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr. R.G. 11858-2017 al ricorso iscritto al nr. R.G. 15405/2014 per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio; 2.1. assume carattere pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di condono, intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello n. 296/47/2013; 2.2. in primo luogo, si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso quanto all'impugnazione del diniego di definizione della lite pendente; 2.3. questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito infatti che «in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 della l. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella I. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (cfr. Cass. n. 24530 del 2019);2.4. poste tali premesse, il ricorso è fondato; 2.5. nella specie, l'Amministrazione ha motivato il provvedimento di diniego della definizione agevolata sul rilievo dell'errata indicazione del valore della controversia, in relazione al quale era stata proposta istanza di definizione agevolata (Euro 90.983,00 e non Euro 33.441,00), «essendo stato parzialmente accolto il ricorso della C.T.R. di Napoli, prima del 24.10.2018», affermando che «l'importo lordo dovuto è pari alla somma dì C 71.309,50 corrispondente al 100% del valore deciso dalla CTR di Napoli a favore dell'Ufficio, C 2.937,52 corrispondente al 15% del valore sulla parte su cui l'Agenzia è risultata soccombente, per un totale di C 74.247,02, e non C 16.857,50 come indicato dalla parte»; 2.6. l'art. 6 D.L. n. 119/2018 conv. (Definizione agevolata delle controversie tributarie) prevede quanto segue:« 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ... 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata»;2.7. nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento delle richieste dell'Ufficio, ha rideterminato il reddito imponibile ai soli fini IRPEF (annualità 2005) in misura pari ad Euro 46.239,00; 2.8. correttamente, pertanto, il contribuente, ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 6/2018 cit., ha quantificato il tributo dovuto in misura pari ad Euro 13.423, oltre addizionale regionale e comunale, con ulteriore aggiunta di un importo pari ad Euro 2.926,50 corrispondente al 15 per cento del valore sulla parte di atto annullata dalla [OSCURATO:PERSONA]; 3. ne consegue l'accoglimento del ricorso del contribuente e l'estinzione del giudizio avverso l'atto impugnato con il ricorso iscritto al nr. RG. 15405/2014; 4. in conclusione, in accoglimento del ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia, va dichiarato estinto il giudizio; 5. all'estinzione del giudizio relativo all'atto presupposto, consegue anche l'estinzione, per cessata materia del contendere, del giudizio iscritto al nr. RG 11858/2017, avente ad oggetto l'impugnazione della relativa cartella esattoriale; 6. le spese di lite sono compensate in virtù della modalità di estinzione di entrambi i giudizi P.Q.M. La Corte riunisce il ricorso iscritto al nr. RG. 11858-2017 al ricorso iscritto al nr. R.G. 15405/2014; accoglie il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia relativamente al ricorso nr. R.G. 15405/2014; dichiara estinti i giudizi avverso l'avviso di accertamento impugnato e la successiva cartella esattoriale; compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di
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