CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LEONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 5 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento n. 338/2020 emesso il 21 febbraio 2020 con cui il Magistrato di sorveglianza di Taranto aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata formulata per i periodi dal 22 giugno al 22 dicembre 2018 e dal 22 giugno al 22 dicembre 2019 (questi essendo i semestri indicati nel provvedimento dal Magistrato di sorveglianza richiamato dallo stesso Tribunale). Il Tribunale ha ritenuto fondato il rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, rilevando che il detenuto, secondo le risultanze della relazione di sintesi aggiornata, non si era mostrato disponibile al recupero e alla risocializzazione per la sua immaturità personologica e per la scarsa e superficiale capacità di revisione critica, limiti da riguardare anche in considerazione della gravità dei reati commessi. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e, con l'impugnazione, articola un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e dell'art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Il limite individuato dal Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto costituire il presupposto per la negazione della liberazione anticipata, essendosi, nel caso di specie, l'adesione alle regole trattamentali palesata con la reiterata richiesta di lavoro, fino a quando nell'ottobre 2019 l'occupazione era giunta; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto regolare comportamento con i compagni di detenzione e il personale penitenziario. In tal senso, i giudici di sorveglianza, secondo la difesa, non hanno valutato che il disposto dell'art. 103 cit. non esclude che il condannato possa proclamarsi estraneo ai fatti ascrittigli in sede penale e che per l'ottenimento del beneficio non è necessaria la revisione critica, al pari delle misure alternative alla detenzione. Sicché le scarse risorse personali del condannato, dipendenti dalle sue limitate basi culturali, avrebbero richiesto, piuttosto, un sostegno psicologico, non l'esclusione dal godimento della liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, dal momento che l'adesione passiva del recluso alle regole carcerarie e la stessa passiva accettazione dell'opera di rieducazione non sono elementi sufficienti all'ottenimento della misura premiale.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata. 2. Il ragionamento del Tribunale si profila fondato su un adeguato approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, si è dipanato senza violazioni della disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata sul disposto dell'art. 54 Ord. pen., e si è articolato secondo parametri logici coerenti. Nel, pur sintetico, provvedimento impugnato, correlato a quello del Magistrato di sorveglianza, si è evidenziato come l'ordinanza reclamata avesse correttamente notato che l'ammissione alla fruizione della liberazione anticipata esige la prova di fatti positivi, che siano rivelatori, al di là della regolare condotta in istituto, della favorevole evoluzione della personalità del reo verso il suo ravvedimento: e tale evoluzione nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai semestri di esperienza detentiva del medesimo oggetto di disamina, non era emersa. 3. Il breve, ma non carente, discorso giustificativo offerto dall'ordinanza esaminata - comunque incisivo nel dare atto della mancanza di prova della predisposizione del detenuto alla risocializzazione - non risulta vulnerato dalla contestazione sollevata dal ricorrente. In particolare, il richiamo della relazione di sintesi coglie un aspetto determinante al fine della negazione della chiesta liberazione anticipata, perché - essendo necessaria, per l'ottenimento di essa, aver dato prova della partecipazione all'opera di rieducazione (ai sensi dell'art. 54 cit.), con la specificazione che questa partecipazione (ai sensi dell'art. 103 cit.) è da valutarsi con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte al detenuto nel corso del trattamento e dal mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità estesa - la valutazione di tali indicatori effettuata in senso complessivamente negativo per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si profila aderente alle risultanze istruttorie citate, scaturente da una ponderazione congrua e non viziata da evidenti fratture logiche. 3.1. Non appare fondata la posizione del ricorrente, lì dove sostiene che ha impropriamente influito sulla decisione negativa dei giudici specializzati l'indebita considerazione della carenza di revisione delle motivazioni che avevano indotto il reo a comportamenti devianti, per non potersi attribuire rilievo, ai presenti fini, alla persistente proclamazione di estraneità ai fatti determinatori della condanna la cui pena è in espiazione. Del pari, non si profila calibrata con le analizzate evidenze la censura di non aver tenuto conto delle scarse risorse personali del condannato al fine della congrua valutazione della sua condotta, dato prospettato come erroneamente interpretato alla stregua di una scarsa propensione al percorso di risocializzazione. 3.2. Va, in contrario, rimarcato, sotto il primo aspetto, che la posizione assunta dal Tribunale di sorveglianza non risulta affatto connotata dalla lamentata enfatizzazione della verifica retrospettiva, inerente alla segnalata (dalla difesa) negazione da parte del condannato della mancata commissione del reato ascrittogli, ma si rivela correttamente volta alla ponderazione degli elementi emergenti dalle evidenze istruttorie, in relazione alla verifica della sua partecipazione dell'attività trattamentale in vista dell'obiettivo dell'inerente risocializzazione: ambito in cui rileva anche l'accertamento della capacità di analisi e revisione critica, ove occorra, delle condotte pregresse. Sotto il secondo aspetto, poi, la disamina svolta dai giudici di sorveglianza non risulta, da alcuna articolazione logica del complessivo discorso giustificativo, aver confuso la carenza palesata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'attività finalizzata al suo recupero con le sue scarse risorse personali, anche di carattere culturale, essendo stata rilevata e stigmatizzata - non la qualità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al percorso risocializzante, bensì - la sua stessa disponibilità ad avviare, nei modi possibili e con ogni comprensibile gradualità, quel percorso. 4. Assodato quanto precede, è certo opportuno riaffermare il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01) Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. E', quindi, da ribadire che, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Il Tribunale si è sostanzialmente attenuto a tali principi annettendo, con ragionamento congruo e non illogico, un peso determinante alla mancata partecipazione del condannato alla stessa impostazione dell'attività risocializzante: così decidendo, i giudici di sorveglianza hanno correttamente applicato - e, dunque, non hanno violato - le norme rilevanti, come ha invece sostenuto, in modo non fondato, il ricorrente nella doglianza scrutinata. 5. Pertanto, con specifico riguardo ai semestri oggetto della valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata, l'esito che scaturisce dalle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co