CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 25052/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza volta all’applicazione del beneficio dellasospensione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso laCasa circondariale di Salerno.1.1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1695/2025 emessa dal GUP di Napoli(irrevocabile il 21 gennaio 2026) veniva riconosciuto responsabile dei reati di cuiagli artt. 628 cod. pen. (capo A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B) commessi inNapoli il 24 aprile 2025 e, per l’effetto, concesse le attenuanti di cui all’art. 62,nn. 4 e 6, cod. pen., ritenute prevalenti alle contestate aggravanti e ritenuti glistessi avvinti dalla continuazione, tenuto conto della diminuzione per il ritoabbreviato, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione e mesi quattrodi reclusione ed euro 800 di multa.Non essendo stata presentata impugnazione avverso la suindicata sentenza,il GUP in funzione di giudice dell’esecuzione operava la riduzione di un sesto dellapena inflitta rideterminandola in anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusioneed euro 667 di multa.1.2. Con istanze d’esecuzione presentate in data 22 gennaio 2026 e poi il 3febbraio 2026 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] richiedeva la riduzione della pena di unsesto [frattanto concessa dal GE] e la concessione del beneficio dellasospensione condizionale motivando nel senso che con la riduzione della penainflitta veniva a mancare l’ostatività della pena superiore ai limiti di legge,invocando Corte cost. n. 208 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui nonprevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensionecondizionale della pena e la non menzione della condanna quanto il giudice dellacognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata erasuperiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.1.3. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di concessione delbeneficio della sospensione condizionale (avendo già concessa la riduzione delsesto) con la seguente motivazione: “avuto riguardo alle circostanze di cui all’art.133 cod. pen. non può presumersi che [OSCURATO:PERSONA] si asterrà dal commettereulteriori reati; ritenuto, infatti, quanto alla modalità dell’azione, che già nel corsodella sentenza di condanna si è fatto riferimento alla circostanza che le stessefossero dimostrative di una notevole spregiudicatezza dell’imputato”;“considerato, inoltre, quanto alla capacità a delinquere del prevenuto che DEANGELIS risulta essere gravato da un precedente penale specifico, seppure dinatura contravvenzionale, in quanto riporta una condanna per porto d’armi(commesso il 23/03/2021) ed anche nell’ambito dell’odierno procedimento èstato il condannato per medesimo titolo di reato, essendo la rapina statacommessa con l’utilizzo di un coltello portato senza giustificato motivo” (pag. 1dell’ordinanza impugnata); “rilevato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] risulta esseregravato anche da vari precedenti di polizia […] e che tutti tali elementi nondepongono per una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dallacommissione di ulteriori reati” (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, esposti congiuntamente, con iquali si denuncia violazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., cosìcome interpretato da Corte cost. n. 204 del 2024 e vizio di motivazione, nonchéviolazione dell’art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione.Si deduce che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non ha dato applicazione al dictumdella Corte costituzionale e che la motivazione rivela una contraddizioneintrinseca perché, se nella sentenza di cognizione la spregiudicatezza non haimpedito la concessione di ben due attenuanti comuni oltre a quelle generiche inregime di prevalenza rispetto alle aggravanti, appare contraddittorio utilizzare lestesse modalità del fatto per impedire il riconoscimento della sospensionecondizionale.Si rappresenta, inoltre, che sul piano cautelare il ricorrente ha ottenuto larevoca della misura applicatagli dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria.Si prospetta come nel caso di specie siano da valorizzare una serie dielementi che, invece, sono stati ignorati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione a partiredall’incensuratezza sostanziale per i delitti fino ad arrivare al comportamentocollaborativo del prevenuto, al risarcimento preventivo del danno e all’assenza dipericolosità sociale concreta; elementi, tutti, che depongono per una prognosifavorevole ai sensi dell’art. 164 cod. pen., e ciò in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non èun soggetto pericoloso o caratterizzato dall’abitualità nella delinquenza.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadel 6 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto che il provvedimentoimpugnato contenga adeguata motivazione in ordine alla prognosi sulla futuraastensione dal compimento di reati, motivazione che si fonda sulla valutazionecomplessiva dei precedenti penali, di quelli di polizia, oltre che degli indici di cuiall’art. 133 cod. pen., quanto alle modalità dell’azione reputate espressione dispregiudicatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche, meramenteconfutative, rivalutative e, comunque, manifestamente infondate.1. I profili di meritevolezza emersi nel corso del procedimento sono statiampiamente vagliati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che – con motivazione puntualee conforme a diritto – già con il (primo) provvedimento applicativo dellariduzione del sesto e, poi, con l’impugnata ordinanza ha motivato il diniego delrichiesto beneficio argomentando, da un lato, sulle modalità dell’azione (cometratte dal corpo della sentenza di condanna, ove si è fatto riferimento allacircostanza che le stesse fossero dimostrative di notevole spregiudicatezza: pag.1 dell’ordinanza impugnata), dall’altro, sulla capacità a delinquere del ricorrente,come desunta anche – ma non soltanto - dai precedenti penali specifici (pag. 1dell’ordinanza impugnata) e dai precedenti di polizia (pag. 2 dell’ordinanzaimpugnata). Con ciò il Tribunale ha rettamente applicato la giurisprudenza diquesta Corte – che il Collegio intende ribadire – secondo la quale la prognosisfavorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena puòfondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabiliscel'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121 prevedeespressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi “ai finidegli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dalcodice di procedura penale” (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A., Rv.278685-01; conf. Sez. 2, n. 18189 del 5/05/2010, Vaglietti e altri, Rv. 247469-01).Inoltre il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione – con motivazione altrettanto puntuale edel tutto immune dalle contraddizioni lamentate nel primo motivo (pag. 3ricorso) – ha rettamente affermato che non sussiste incompatibilità tra il diniegodella sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuantigeneriche, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che haripetutamente spiegato come i due istituti abbiano diversi presupposti e finalità,in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione dellapena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diversoda quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047-02; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli,Rv. 267773-01; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, P.G. in proc. Stumpo,Rv. 239131-01); il che pone detta valutazione in linea con il principio generaleche identifica la sospensione condizionale della pena come istituto orientato adesigenze di prevenzione speciale e di rieducazione (Sez. 3, n. 28690 del09/02/2017, Rochira, Rv. 270588-01; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep.2014, Held, Rv. 258822-01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv.240858-01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701-01), esigenzeevidentemente nella specie valutate dal giudice di prime cure in rapporto allanatura (in concreto) di durata del reato per cui è intervenuta condanna.Il ricorso è altresì manifestamente infondato perché non si confronta affattocon il costante principio giurisprudenziale – al quale il Collegio intende darecontinuità – secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena, ilgiudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo diprendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendolimitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del7/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02; Sez. 3, n. 35852 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Camisotti, Rv. 267639-01; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263534-01: fattispecie in materia di tentata estorsione, nella quale la particolareviolenza che aveva connotato le condotte dell'imputato aveva indotto a ritenerenegativa la prognosi necessaria per la concessione del beneficio; conf. Sez. 3, n.30562 del 19/03/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136-01; Sez. 3, n. 6641del 17/11/2009, Miranda, Rv. 246184-01).2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, il che comporta, exart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e nonché – per i profil i di colpa correlati all ’ irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, èequo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]