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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46231/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cuba avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli arti. 635, 387- bis e 337 cod. pen. cod. pen.

Rilevava il Giudice che i reati di danneggiamento aggravato (del dispositivo del braccialetto elettronico) e resistenza a pubblico ufficiale risultavano descritti nel verbale di arresto, rendendo così legittima, in quanto rilevata in condizione di flagranza e quasi flagranza dei reati, la restrizione operata a carico dell'imputato che, dopo ripetute segnalazioni di apparenti malfunzionamenti del braccialetto elettronico cui era stato sottoposto ex art. 275- bis cod. proc. pen., aveva violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, reagendo minacciosamente nei confronti degli operanti che avevano così modo di constatare il deliberato danneggiamento del dispositivo elettronico.

Quanto all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidivanza e all'adeguatezza della misura di massima cautela richiesta dal P.M., il Tribunale, rilevato che il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., non consente l'applicazione di misure (pur non impedendo l'arresto) evidenziava in relazione alle ulteriori ipotesi delittuose le concrete e gravi modalità della condotta, cui si aggiungeva la valutazione dei precedenti specifici.

Tuttavia, in ragione della prognosi di condanna ad una pena non superiore a tre anni riteneva congrua e adeguata la custodia domiciliare con apposizione urgente di nuovo presidio elettronico. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale -e contestualmente anche nei confronti della sentenza emessa all'esito del rito direttissimo, la cui motivazione non era stata ancora depositata- ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo:

2.1. la violazione di legge dal momento che la nuova disposizione di cui all'art. 387-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di arrestare, né consente l'applicazione di misure coercitive, per cui neppure vi sarebbe stata la possibilità di procedere con il rito direttissimo.

Viceversa, il Tribunale, dopo avere proceduto alla convalida dell'arresto ha contestualmente disposto il giudizio direttissimo per i reati di cui agli artt. 387-bis (capo a), 635, comma 2, (capo b) e 337 cod. pen. (capo c); non ha dunque operato lo stralcio del capo a), pur rilevando che l'art. 387-bis non consentirebbe l'applicazione di misure.

Il P.M. presente in udienza, prima dell'esame dell'operante, aveva aggiunto alla contestazione originaria di cui all'art. 387-bis cod. pen. quella di danneggiamento aggravato e, solo in udienza di convalida, aveva contestato la violazione dell'art. 336 cod. pen., poi diversamente qualificato a seguito del giudizio direttissimo in quello di cui all'art.337 cod. pen.;

2.2. il vizio di motivazione in relazione alla discrasia fra la contestazione effettuata dal P.M. in udienza in relazione al secondo comma dell'art. 635 cod. pen. e il riferimento al comma terzo della medesima norma contenuto nell'ordinanza impugnata.

In realtà la condotta contestata non può essere ricondotta ad alcuna delle due ipotesi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente precisato che il riferimento all'impugnazione della sentenza emessa all'esito del rito direttissimo rimane mera enunciazione, tanto che unico provvedimento cui si rivolgono le censure è l'ordinanza di convalida dell'arresto.

2. Il primo motivo di ricorso che censura la instaurazione del rito in conseguenza dell'arresto obbligatorio in flagranza previsto per il reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, secondo la lettera I-ter dell'art. 380 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 è manifestamente infondato.

Secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 Hraich, Rv. 252949).

Il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3 e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria né le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), e neppure l'apprezzamento sulla responsabilità, demandato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

Nel caso di specie il ricorrente, già sottoposto a misura cautelare con l'ausilio di braccialetto elettronico è stato sorpreso in flagrante commissione del reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., avendo violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa di precedente reato.

La convalida è stata legittimamente emessa in presenza di un arresto obbligatorio.

La successiva contestazione di altri reati (danneggiamento aggravato e resistenza) ha condotto il giudice a valutare la applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M., provvedimento che tuttavia non è oggetto di impugnativa in questa sede, mentre lo è la sentenza successivamente emessa con rito direttissimo.

Tuttavia, questa non è oggetto di specifica impugnazione, se non sotto il profilo della irrituale instaurazione del rito direttissimo per invalidità della convalida conseguente alla illegittimità dell'arresto.

Va rilevato che la sentenza non è stata neppure allegata e che non vengono formulate censure diverse se non quelle relative alla contestazione effettuata dal P.M. di udienza.

2. Il secondo motivo di ricorso non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza.

Come ha osservato il P.G. la doglianza appare perplessa.

Da un lato pare risolversi nella critica alle prerogative del Vice procuratore onorario -delegato alla contestazione dei reati già individuati con la richiesta di convalida- per i quali interviene poi la decisione nel merito, senza menzionare, né tantomeno allegare la mancanza o l'eccesso di delega; dall'altro, sembra che si censuri la qualificazione giuridica dei fatti contestati (comma 2 o 3 della norma incriminatrice).

Nessun dubbio però residua sotto il profilo fattuale, posto che l'oggetto del danneggiamento è il dispositivo di controllo elettronico a distanza, sussumibile fra "altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625", cui fa riferimento l'art. 635, comma 2, n. 1.

Si osserva infine che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'ordinanza di convalida dell'arresto è provvedimento del tutto autonomo ed indipendente rispetto agli altri susseguenti e anche riguardo alla stessa ordinanza applicativa della misura coercitiva, sicché le eventuali nullità di una fase non si comunicano all'altra, in deroga, quindi, alla generale regola di cui all'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46597 del 21/11/2007, Haj, Rv. 238706 secondo la quale «l'impugnazione della convalida ha natura del tutto autonoma rispetto a quella che riguarda una sentenza in esito a giudizio direttissimo e quindi l'impugnazione della sentenza non può estendersi al provvedimento di convalida e viceversa.

Ne consegue che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice sulla convalida, è del tutto autonomo e non può essere posto in discussione con l'impugnazione della sentenza pronunziata nel giudizio direttissimo. u) D'altra parte, non sono previsti rimedi contro l'ordinanza di natura processuale con la quale, il giudice, convalidato l'arresto, disponga il giudizio direttissimo, oppure, non convalidato l'arresto< restituisca gli atti al Pubblico Ministero, sicché eventuali eccezioni o impugnazioni sono destinate all'inammissibilità (Sez. 2, n. 45302 del 03/11/2015, Rotolo, Rv. 265240). 4 c't

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cuba avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli arti. 635, 387- bis e 337 cod. pen. cod. pen. Rilevava il Giudice che i reati di danneggiamento aggravato (del dispositivo del braccialetto elettronico) e resistenza a pubblico ufficiale risultavano descritti nel verbale di arresto, rendendo così legittima, in quanto rilevata in condizione di flagranza e quasi flagranza dei reati, la restrizione operata a carico dell'imputato che, dopo ripetute segnalazioni di apparenti malfunzionamenti del braccialetto elettronico cui era stato sottoposto ex art. 275- bis cod. proc. pen., aveva violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, reagendo minacciosamente nei confronti degli operanti che avevano così modo di constatare il deliberato danneggiamento del dispositivo elettronico. Quanto all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidivanza e all'adeguatezza della misura di massima cautela richiesta dal P.M., il Tribunale, rilevato che il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., non consente l'applicazione di misure (pur non impedendo l'arresto) evidenziava in relazione alle ulteriori ipotesi delittuose le concrete e gravi modalità della condotta, cui si aggiungeva la valutazione dei precedenti specifici. Tuttavia, in ragione della prognosi di condanna ad una pena non superiore a tre anni riteneva congrua e adeguata la custodia domiciliare con apposizione urgente di nuovo presidio elettronico. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale -e contestualmente anche nei confronti della sentenza emessa all'esito del rito direttissimo, la cui motivazione non era stata ancora depositata- ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. la violazione di legge dal momento che la nuova disposizione di cui all'art. 387-bis cod. proc. pen. non prevede la possibilità di arrestare, né consente l'applicazione di misure coercitive, per cui neppure vi sarebbe stata la possibilità di procedere con il rito direttissimo. Viceversa, il Tribunale, dopo avere proceduto alla convalida dell'arresto ha contestualmente disposto il giudizio direttissimo per i reati di cui agli artt. 387-bis (capo a), 635, comma 2, (capo b) e 337 cod. pen. (capo c); non ha dunque operato lo stralcio del capo a), pur rilevando che l'art. 387-bis non consentirebbe l'applicazione di misure. Il P.M. presente in udienza, prima dell'esame dell'operante, aveva aggiunto alla contestazione originaria di cui all'art. 387-bis cod. pen. quella di danneggiamento aggravato e, solo in udienza di convalida, aveva contestato la violazione dell'art. 336 cod. pen., poi diversamente qualificato a seguito del giudizio direttissimo in quello di cui all'art.337 cod. pen.; 2.2. il vizio di motivazione in relazione alla discrasia fra la contestazione effettuata dal P.M. in udienza in relazione al secondo comma dell'art. 635 cod. pen. e il riferimento al comma terzo della medesima norma contenuto nell'ordinanza impugnata. In realtà la condotta contestata non può essere ricondotta ad alcuna delle due ipotesi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente precisato che il riferimento all'impugnazione della sentenza emessa all'esito del rito direttissimo rimane mera enunciazione, tanto che unico provvedimento cui si rivolgono le censure è l'ordinanza di convalida dell'arresto. 2. Il primo motivo di ricorso che censura la instaurazione del rito in conseguenza dell'arresto obbligatorio in flagranza previsto per il reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, secondo la lettera I-ter dell'art. 380 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 è manifestamente infondato. Secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 Hraich, Rv. 252949). Il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3 e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria né le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), e neppure l'apprezzamento sulla responsabilità, demandato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). Nel caso di specie il ricorrente, già sottoposto a misura cautelare con l'ausilio di braccialetto elettronico è stato sorpreso in flagrante commissione del reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., avendo violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa di precedente reato. La convalida è stata legittimamente emessa in presenza di un arresto obbligatorio. La successiva contestazione di altri reati (danneggiamento aggravato e resistenza) ha condotto il giudice a valutare la applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M., provvedimento che tuttavia non è oggetto di impugnativa in questa sede, mentre lo è la sentenza successivamente emessa con rito direttissimo. Tuttavia, questa non è oggetto di specifica impugnazione, se non sotto il profilo della irrituale instaurazione del rito direttissimo per invalidità della convalida conseguente alla illegittimità dell'arresto. Va rilevato che la sentenza non è stata neppure allegata e che non vengono formulate censure diverse se non quelle relative alla contestazione effettuata dal P.M. di udienza. 2. Il secondo motivo di ricorso non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza. Come ha osservato il P.G. la doglianza appare perplessa. Da un lato pare risolversi nella critica alle prerogative del Vice procuratore onorario -delegato alla contestazione dei reati già individuati con la richiesta di convalida- per i quali interviene poi la decisione nel merito, senza menzionare, né tantomeno allegare la mancanza o l'eccesso di delega; dall'altro, sembra che si censuri la qualificazione giuridica dei fatti contestati (comma 2 o 3 della norma incriminatrice). Nessun dubbio però residua sotto il profilo fattuale, posto che l'oggetto del danneggiamento è il dispositivo di controllo elettronico a distanza, sussumibile fra "altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625", cui fa riferimento l'art. 635, comma 2, n. 1. Si osserva infine che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'ordinanza di convalida dell'arresto è provvedimento del tutto autonomo ed indipendente rispetto agli altri susseguenti e anche riguardo alla stessa ordinanza applicativa della misura coercitiva, sicché le eventuali nullità di una fase non si comunicano all'altra, in deroga, quindi, alla generale regola di cui all'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46597 del 21/11/2007, Haj, Rv. 238706 secondo la quale «l'impugnazione della convalida ha natura del tutto autonoma rispetto a quella che riguarda una sentenza in esito a giudizio direttissimo e quindi l'impugnazione della sentenza non può estendersi al provvedimento di convalida e viceversa. Ne consegue che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice sulla convalida, è del tutto autonomo e non può essere posto in discussione con l'impugnazione della sentenza pronunziata nel giudizio direttissimo. u) D'altra parte, non sono previsti rimedi contro l'ordinanza di natura processuale con la quale, il giudice, convalidato l'arresto, disponga il giudizio direttissimo, oppure, non convalidato l'arresto< restituisca gli atti al Pubblico Ministero, sicché eventuali eccezioni o impugnazioni sono destinate all'inammissibilità (Sez. 2, n. 45302 del 03/11/2015, Rotolo, Rv. 265240). 4 c't 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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