CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44443/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1236/19 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 11/09/17 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.337 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione e violazione di legge in merito all'assenza di un concreto impedimento all'azione dei pubblici ufficiali, essendosi trattato di un gesto istintivo; b) l'applicazione della recidiva; c) il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, facendo proprie le argomentazioni del giudice di primo grado ed evidenziato come la violenza esercitata abbia concretamente impedito il recupero della sostanza stupefacente che l'imputato aveva nascosto nella propria bocca. Le ulteriori censure in punto di recidiva e dosimetria della pena per il diniego delle attenuanti generiche ripropongono le medesime prospettazioni difensive che sono state respinte con adeguata motivazione. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11