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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2021

Cassazione n. 40591/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza presentata in data 20 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere in esecuzione della pena dell'ergastolo, aveva chiesto che la decorrenza della pena fosse stabilita dal luglio 1993 ovvero dal 5 agosto 1994, e non dal 5 aprile 2000 come indicato nel provvedimento esecutivo.

Con ordinanza depositata in data 8 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che in caso di concorso di pene temporanee con la pena dell'ergastolo, quest'ultima decorre dalla "data di inizio della carcerazione per il reato per il qualeè stato inflitto l'ergastolo".

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 72 cod. pen. e il difetto di motivazione, in quanto il ricorrente aveva riportato condanna per reati commessi nel 1992, ed aveva scontato la pena dal 5 agosto 1994, mentre per gli omicidi era stato sottoposto a custodia dal 14 febbraio 1996.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, rilevando che l'ergastolo era stato inflitto per reati commessi nell'anno 1992 e Che la relativa custodia cautelare era stata applicata dal 14 febbraio 1996, data dalla quale doveva decorrere la pena perpetua. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò disposto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. L'impugnazione pone la questione relativa alla decorrenza dell'esecuzione della pena dell'ergastolo.

La posizione giuridica del ricorrente riguarda una pluralità di condanne, a pena temporanea e alla pena dell'ergastolo, rispetto alle quali l'ultimo provvedimento esecutivo, emesso in data 25 giugno 2015, aveva stabilito che doveva essere eseguita la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due e giorni venti, con decorrenza dal 5 aprile 2000.

La difesa del condannato, premesso che Fisicaro era detenuto, ininterrottamente, dal 5 agosto 1994, aveva sostenuto che l'indicazione del 5 aprile 2000 - individuata ritenendo in quella data scontata la complessiva pena di anni cinque e mesi otto di reclusione inflitta per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - era illegittima, in quanto la condanna alla pena dell'ergastolo - sopravvenuta dopo la condanna alla indicata pena temporanea - era stata inflitta per reati commessi in epoca antecedente all'inizio della detenzione, avvenuto in data 5 agosto 1994.

L'ordinanza impugnata, rilevato che, ove sia stata inflitta la pena dell'ergastolo, il cumulo delle pene da eseguire va operato ai sensi dell'art. 72 cod. pen., e non a norma degli artt. 73 e seguenti cod. pen., ha osservato che la decorrenza della pena dell'ergastolo va fissata nella data in cui aveva avuto inizio la carcerazione per il reato per il quale era stato inflitto l'ergastolo, sia essa data precedente o successiva ai reati per i quali era stata inflitta la pena temporanea.

Il ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 72 cod. pen., sul rilievo che, essendo la pena perpetua inflitta per reati di omicidio commessi nell'anno 1992, la decorrenza dell'ergastolo doveva essere fissata nella data in cui, dopo i reati per i quali era stata inflitta la pena perpetua, era iniziata la carcerazione - in data 5 agosto 1994 - ovvero nella data in cui era sopravvenuta la esecuzione della misura della custodia in carcere per i reati punti con l'ergastolo - in data 14 febbraio 1996.

2. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza (Sez. 1, n. 5396 del 13.1.2010, Finocchiaro, Rv. 246826) ha spiegato che nel caso di concorso di pene temporanee con la pena dell'ergastolo va applicata la norma dell'art. 72 cod. pen., che determina, non il cumulo (materiale o giuridico) delle pene inflitte bensì, l'assorbimento delle pene temporanee nella pena perpetua, eventualmente, aggravata con l'imposizione di un periodo di isolamento diurno.

Si è precisato che il principio secondo cui, in caso di più reati e successivi periodi di carcerazione, va operato un cumulo parziale con riferimento alla data di consumazione di ciascun reato e determinata la pena da espiare comprendendo la pena inflitta per il nuovo reato e il residuo di pena, risultante dal precedente cumulo, ancora da scontare alla data del nuovo reato, è affermato unicamente dall'art. 78 cod. per). e quindi è applicabile solo nel caso di concorso di pene temporanee, e non anche nel caso si debba applicare l'art. 72 cod. pen.

Dunque, l'applicazione dell'art. 72 cod. pen. determina l'assorbimento delle pene temporanee nell'ergastolo e la trasformazione della posizione giuridica del condannato in un unico rapporto esecutivo nel quale viene in rilievo la pena dell'ergastolo e la data di inizio della esecuzione della pena relativa al reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo.

Restano non assorbite unicamente le pene temporanee sofferte prima dell'inizio della pena per il reato punito con l'ergastolo.

Nel caso di concorso di pene perpetue, l'ergastolo decorre dall'inizio della carcerazione per il nuovo reato.

3. L'ordinanza impugnata, pur avendo fatto riferimento ai medesimi principi, non ha individuato la data in cui era iniziata la carcerazione per i reati per i quali era stata inflitta la pena dell'ergastolo.

Va dunque disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania.

Il giudice di rinvio dovrà, innanzitutto, individuare la data in cui era iniziata l'esecuzione, anche nelle forme della custodia cautelare, della pena inflitta per i reati puniti con l'ergastolo e quindi, in applicazione dei principi esposti al punto 2, determinare la decorrenza della pena dell'ergastolo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania.

Così deciso il 15 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza presentata in data 20 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere in esecuzione della pena dell'ergastolo, aveva chiesto che la decorrenza della pena fosse stabilita dal luglio 1993 ovvero dal 5 agosto 1994, e non dal 5 aprile 2000 come indicato nel provvedimento esecutivo. Con ordinanza depositata in data 8 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che in caso di concorso di pene temporanee con la pena dell'ergastolo, quest'ultima decorre dalla "data di inizio della carcerazione per il reato per il qualeè stato inflitto l'ergastolo". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 72 cod. pen. e il difetto di motivazione, in quanto il ricorrente aveva riportato condanna per reati commessi nel 1992, ed aveva scontato la pena dal 5 agosto 1994, mentre per gli omicidi era stato sottoposto a custodia dal 14 febbraio 1996. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, rilevando che l'ergastolo era stato inflitto per reati commessi nell'anno 1992 e Che la relativa custodia cautelare era stata applicata dal 14 febbraio 1996, data dalla quale doveva decorrere la pena perpetua. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va perciò disposto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. L'impugnazione pone la questione relativa alla decorrenza dell'esecuzione della pena dell'ergastolo. La posizione giuridica del ricorrente riguarda una pluralità di condanne, a pena temporanea e alla pena dell'ergastolo, rispetto alle quali l'ultimo provvedimento esecutivo, emesso in data 25 giugno 2015, aveva stabilito che doveva essere eseguita la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due e giorni venti, con decorrenza dal 5 aprile 2000. La difesa del condannato, premesso che Fisicaro era detenuto, ininterrottamente, dal 5 agosto 1994, aveva sostenuto che l'indicazione del 5 aprile 2000 - individuata ritenendo in quella data scontata la complessiva pena di anni cinque e mesi otto di reclusione inflitta per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - era illegittima, in quanto la condanna alla pena dell'ergastolo - sopravvenuta dopo la condanna alla indicata pena temporanea - era stata inflitta per reati commessi in epoca antecedente all'inizio della detenzione, avvenuto in data 5 agosto 1994. L'ordinanza impugnata, rilevato che, ove sia stata inflitta la pena dell'ergastolo, il cumulo delle pene da eseguire va operato ai sensi dell'art. 72 cod. pen., e non a norma degli artt. 73 e seguenti cod. pen., ha osservato che la decorrenza della pena dell'ergastolo va fissata nella data in cui aveva avuto inizio la carcerazione per il reato per il quale era stato inflitto l'ergastolo, sia essa data precedente o successiva ai reati per i quali era stata inflitta la pena temporanea. Il ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 72 cod. pen., sul rilievo che, essendo la pena perpetua inflitta per reati di omicidio commessi nell'anno 1992, la decorrenza dell'ergastolo doveva essere fissata nella data in cui, dopo i reati per i quali era stata inflitta la pena perpetua, era iniziata la carcerazione - in data 5 agosto 1994 - ovvero nella data in cui era sopravvenuta la esecuzione della misura della custodia in carcere per i reati punti con l'ergastolo - in data 14 febbraio 1996. 2. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza (Sez. 1, n. 5396 del 13.1.2010, Finocchiaro, Rv. 246826) ha spiegato che nel caso di concorso di pene temporanee con la pena dell'ergastolo va applicata la norma dell'art. 72 cod. pen., che determina, non il cumulo (materiale o giuridico) delle pene inflitte bensì, l'assorbimento delle pene temporanee nella pena perpetua, eventualmente, aggravata con l'imposizione di un periodo di isolamento diurno. Si è precisato che il principio secondo cui, in caso di più reati e successivi periodi di carcerazione, va operato un cumulo parziale con riferimento alla data di consumazione di ciascun reato e determinata la pena da espiare comprendendo la pena inflitta per il nuovo reato e il residuo di pena, risultante dal precedente cumulo, ancora da scontare alla data del nuovo reato, è affermato unicamente dall'art. 78 cod. per). e quindi è applicabile solo nel caso di concorso di pene temporanee, e non anche nel caso si debba applicare l'art. 72 cod. pen. Dunque, l'applicazione dell'art. 72 cod. pen. determina l'assorbimento delle pene temporanee nell'ergastolo e la trasformazione della posizione giuridica del condannato in un unico rapporto esecutivo nel quale viene in rilievo la pena dell'ergastolo e la data di inizio della esecuzione della pena relativa al reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo. Restano non assorbite unicamente le pene temporanee sofferte prima dell'inizio della pena per il reato punito con l'ergastolo. Nel caso di concorso di pene perpetue, l'ergastolo decorre dall'inizio della carcerazione per il nuovo reato. 3. L'ordinanza impugnata, pur avendo fatto riferimento ai medesimi principi, non ha individuato la data in cui era iniziata la carcerazione per i reati per i quali era stata inflitta la pena dell'ergastolo. Va dunque disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania. Il giudice di rinvio dovrà, innanzitutto, individuare la data in cui era iniziata l'esecuzione, anche nelle forme della custodia cautelare, della pena inflitta per i reati puniti con l'ergastolo e quindi, in applicazione dei principi esposti al punto 2, determinare la decorrenza della pena dell'ergastolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania. Così deciso il 15 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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