CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 51642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato di cui al capo B) - come riqualificato - è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza in data 21/11/2013 del Tribunale in sede, che aveva condan- nato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 12, commi 3 e 3 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione della seconda contestata aggravante, ritenuta genericamente descritta. Fatti accertati in Bologna, dalla fine del 2003 all'attualità. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando un unico motivo di impugna- zione che deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla residua aggravante di cui al comma 3, lett. d), dell'art. 12 D. Lgs. n. 286 del 1998. Osserva la difesa ricorrente che l'aggravante in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale ,n. 63 in data 8 febbraio-10 marzo 2022, proprio limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti". Pertanto, rientrando nella previsione dell'art. 12, primo comma, citato decreto, il reato è ormai prescritto, attesi i limiti edittali della fattispecie non aggravata. 3. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 63 del 10 marzo 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), D. Igs 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole "utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti": alla luce della ricostruzione effettuata dal Giudice delle leggi, cui si fa rinvio, è stata ritenuta manifestamente sproporzionata la pena da 5 anni a 15 anni di reclusione, prevista dal [OSCURATO:PERSONA] sull'immigrazione, per coloro i quali abbiano favorito l'ingresso illegale di extracomunitari nel territorio italiano utilizzando falsa documentazione, con la precisazione che le elevatissime pene stabilite per le ipotesi aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione possono ragionevolmente spiegarsi solo in chiave di contrasto al traffico internazionale di migranti, gestito da organizzazioni criminali che ricavano da questa attività ingenti profitti, ma sono evidentemente sproporzionate rispetto a situazioni diverse, nelle quali non risulta alcun coinvolgimento in tali organizzazioni.La circostanza dichiarata incostituzionale è, dunque, inapplicabile al caso di specie, con la conseguenza che il reato di cui al capo B), ricadendo nella previsione normativa di cui al comma 1 e soggiacendo alla cornice sanzionatoria ivi prevista, va in tali sensi riqualificato e, pertanto, deve ritenersi prescritto. 4. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato di cui all'art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 286 del 1998, è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d. Igs. n. 286/98, il reato contestato al capo B) è estinto per prescrizione. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere