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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 32613/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22149-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 22149/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/09/2022 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 36/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 289/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.1.2018, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistita nel negare a [OSCURATO:PERSONA] e altre consorti il diritto all’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, siccome non soggiornanti di lungo periodo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019, ha ritenuto in causa analoga di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che l’esito del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, impone la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite, nulla dovendo pronunciarsi sulle spese nei confronti di quelle rimaste intimate; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22149-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 22149/2018 Cron. Rep. Ud. 28/09/2022 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 36/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 289/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.1.2018, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS consistita nel negare a [OSCURATO:PERSONA] e altre consorti il diritto all’assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, siccome non soggiornanti di lungo periodo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014, degli artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, dell’art. 9, comma 12, lett. c), e degli artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998, anche in relazione all’art. 12 prel. c.c., all’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (recepita con d.lgs. n. 40/2014) e all’art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di merito ritenuto di poter disapplicare l’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui prevede, ai fini della concessione dell’assegno di natalità, che l’istante non cittadino italiano debba essere munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che, non ravvisando i presupposti per la non applicazione della norma anzidetta per contrasto con il diritto dell’Unione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019, ha ritenuto in causa analoga di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 125, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1°, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, d.lgs. n. 286 del 1998; che, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis e dunque antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; che, essendo stato il motivo di censura fondato su di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va senz’altro rigettato; che l’esito del giudizio, che ha reso necessario l’intervento del giudice delle leggi, impone la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite, nulla dovendo pronunciarsi sulle spese nei confronti di quelle rimaste intimate; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti costituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste
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