CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 21600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12471/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale al controricorso, –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, [OSCURATO:PERSONA] –ALTRO 2006; IVA 2003 –2006; REGISTRO 1997 -1998 R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - resistente - REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, -intimati - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazion. 6713/01/2016 , depositata l’8 novembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del3 aprile 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201400003939000,a seguito del mancato pagamento di n. 7 cartelle di pagamento relative a crediti iscritti a ruolo da diversi enti e a diverso titolo,per complessivi € 542.956,29 . 2. Avverso tale atto , [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Roma la quale, con sentenza n. 14854/54/2015, depositata il 30 settembre 2015, lo accoglieva, dato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non essendosi costituita, non aveva fornito prova della contestata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. 3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione T ributaria Regionale del Lazio , con sentenza n. 6713/01/2016 , pronunciata il 25 ottobre 2016 e depositata in segreteria l’8 novembre 2016, accoglieva l’appello, ritenendo corretto R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’operato dell’agente della riscossione, accertata la notificazione delle cartelle di pagamento sottese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base dicinque motiv i . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Regione Lazio e Comune di [OSCURATO:PERSONA] risultano intimati. 5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccepito difetto di ius postulandi, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di delega in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendoci riscontro della sua effettiva titolarità. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia sul punto afferente alla contestazione della conformità delle copie prodottedalla controparte, sul disconoscimento della valenza R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probatoria delle medesime copie, sulla inesistenza/nullità della notificazione afferente al la cartella di pagamento n. 097201302378551012001, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Secondo la contribuente, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura della discordanza dei documenti prodotti in giudizio, in particolare riguardanti la prova della notifica della rubricata cartella di pagamento (in particolare, rispetto alla data, nell’avviso di intimazione di pagamento veniva riportata la data del 30 agosto 2013, mentre nella notifica prodotta in atti quella del 12 agosto 2013; rispetto alla distinta di presunta accettazione con riserva, veniva riportata la data del 20 agosto 2013, senza firma e con il timbro della stessa Equitalia; rispetto alla notifica, veniva prodotta una busta vuota riportante la data del 22 agosto 2013). 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 139 e dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. La C.T.R., in sostanza, avrebbe omesso di considerare che, per procedere a notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., sarebbe necessaria l’inconcludente ricerca del destinatario dell’atto nonché degli altri soggetti previsti dall’art. 139 cod. proc. civ. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinante ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice. Ritiene, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che, con riferimento alla presunta notificazione delle cartelle nn. 09720040035344228000, 0972007014492880400, 0972007003013365000 e 09720130237855102001, non risultava comprovata l’affissione delle stesse presso la [OSCURATO:PERSONA], dato che, mentre rispetto alla prima delle quattro cartelle, era stata accertata l’irreperibilità assoluta in Ciampino, per le ulteriori tre cartelle non era stata fornita prova dell’invio e del ricevimento della prescritta raccomandata. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. In ultimo, secondo parte ricorrente, la C.T.R. non avrebbe considerato che, nonostante l’interruzione della prescrizione del credito a seguito della notificazione della cartella di pagamento, con riferimento ai tributi per tasse auto per gli anni di imposta 1997, 1998 e 2000, la stessa aveva iniziato nuovamente a decorrere prima della notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria, con la conseguente prescrizione dei relativi crediti, essendo decorsi tre anni dal momento della notifica delle cartelle di pagamento. 2. Procedendo quindi all’esame dei motividi ricorso, osserva la Corte quanto segue. R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (si v. da ultimo Cass. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36531). Su questa base, occorre rilevare come il giudice di secondo grado, pronunciandosi direttamente sulmerito della questione, abbia ritenuto implicitamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di apposita delega alle liti da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la mancata espressa statuizione sull’eccezione formulata, l’implicita decisione sul punto esclude comunque il vizio di omessa pronuncia. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con il motivo in esame parte ricorrente censura un vizio di omessa pronuncia sull’asserita dedotta discordanza, in punto di notifica, dei documenti prodotti in giudizio. Premesso che,nel ricorso per cassazione, la contribuente non riproduce, in violazione del principio di autosufficienza, la specifica doglianza rispetto alla quale il giudice a quoavrebbe R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunciarsi, precludendo così il controllo di questa Corte sulla sua effettiva proposizione ed estensione, il motivo è comunque infondato. Il g iudice non è infatti tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto(si v., da ultimo, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5145). Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha espressamente deciso, a seguito di un compiuto accertamento di fatto, sulla questione della validità della notificazione della cartella di pagamento, dovendosi quindi ritenere come analizzate maimplicitamente rigettate le doglianze che proprio sulproblema erano state asseritamente formulate. 2.3. Pure il terzo motivo di ricorso è infondato. Sul punto, come ha ribadito di recente questa Corte, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione(si v., da ultimo, Cass. 31 luglio 2023, n. 23183). Nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver ricostruito correttamente la normativa in materia, ha ritenuto come ritualmente espletate tutte le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., non potendosi così in questa sede censurare un accertamento di fatto che, per sua stessa natura , risulta insindacabile dal giudice di legittimità. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso infondato. Con tale motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nuovamente un vizio di omessa pronuncia rispetto ad argomentazioni dalla stessa formulate a sostegno della irrituale notifica delle citate cartelle di pagamento. Rispetto a tale doglianza è sufficiente richiamare quanto già esposto nel secondo motivo di ricorso riguardo all’ammissibilità che il giudice non si pronunci specificamente su ogni argomentazione e allegazione effettuata dalle parti, dovendosi ritenere come implicitamente rigettate quelle doglianze che risultino incompatibili con la decisione adottata. Si richiama, inoltre, quanto appena esposto rispetto al terzo motivo di ricorso sull’esistenza di un accertamento di fatto che copreper intero la question e del corretto espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. 2.5. Il quinto motivo di ricorso è, invece,inammissibile. R.G. N.12471/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] correttamente eccepito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualora si deduca l’avvenuto decorso del termine di prescrizione,è necessario che nel ricorso per cassazione siano forniti tutti gli elementi necessari per permettere a questa Corte il controllo sulla natura dei crediti sottesi alle diverse cartelle, nonché i riferimenti temporali rispetto ai quali valutare proprio tale decorso: elementi che nel caso di specie non sono stati indicati. 3. Consegueil rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, costituitasi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, d