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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi con le statuizioni consequenziali sentiti i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINNI' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 novembre 2019 dal GIP del Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di estorsione e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.

La difesa afferma in particolare la mancanza del dolo di estorsione in conseguenza della necessità dell'imputata di decurtare la retribuzione dei lavoratori trovandosi questa - altrimenti - nell'impossibilità di pagare gli stipendi di tutti i dipendenti.

La difesa afferma anche la mancanza di violenza o minaccia in conseguenza del previo accordo con le persone offese e della possibilità di costoro di trovare lavoro altrove in conseguenza della presenza di plurime strutture omologhe nel medesimo territorio.

Nemmeno sarebbe stato considerato che l'intera vicenda risulterebbe caratterizzata anche dall'assoluta mancanza di licenziamenti se non in casi in cui risultava palese la presenza di una giusta causa.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto assorbito il reato di cui all'articolo 603 bis cod. pen. nella fattispecie estorsiva e che piuttosto fosse l'articolo 603 bis a dover essere considerata norma speciale rispetto a quella di cui all'articolo 629 cod pen. 2.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta in particolare che siano state ritenute ingiustificatamente irrilevanti incensuratezza ed ammissione di avere effettivamente percepito le utilità patrimoniali in contestazione.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato memoria scritta chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che il caso di specie risulta qualificato da una pacifica minaccia di licenziamento o comunque di non assunzione a fronte della richiesta di una stabile restituzione di parte dello stipendio indicato in busta paga nelle mani dell'imputata.

Tale situazione evidenzia quindi una richiesta, presentata tramite prospettazione di un male ingiusto, diretta ad ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Nessun dubbio può aversi, del resto, in ordine al fatto che la prospettazione di un licenziamento qualora non si restituisca parte dello stipendio sia condotta estorsiva.

2.1. Quanto alla presenza di una necessità in capo al richiedente di ottenere la restituzione di parte della retribuzione da parte di tutti i lavoratori per poter pagare gli stipendi, risulta congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che afferma che tale ricostruzione risulterebbe credibile in relazione a una crisi transitoria dell'impresa ma non in relazione ad una condotta generalizzata e protratta per vari anni.

Tra l'altro, l'impossibilità di pagare altrimenti le retribuzioni di tutti i lavoratori, da una parte risulta elemento meramente indimostrato e, dall'altra, non elide il carattere forzoso della ottenuta restituzione di una somma non dovuta.

Nemmeno ha rilevanza il fatto che le persone offese avessero o non avessero la possibilità di andare a lavorare altrove posto che comunque tale elemento non elide il carattere coatto del consenso che esclude anche l'opponibilità di alcun accordo in deroga.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Non può ritenersi che l'articolo 603 bis cod. pen. contenga una previsione avente caratteri tali da determinare l'assorbimento della più grave fattispecie di estorsione nei casi di concorso di norme.

Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato la clausola di residualità ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") contenuta nell'incipit dell'art. 603 bis cod. pen. in un contesto in cui difetta alcun elemento specializzante concreto che possa far ritenere operanti profili di specialità o di specialità reciproca.

Si spiega in tal modo la piena logicità, correttezza e congruità della motivazione del provvedimento impugnato.

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di fondamento.

In particolare, risulta dalla lettura del disposto del terzo comma dell'articolo 62 bis codice penale che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può discendere dalla mera considerazione del incensuratezza; quanto alle ammissioni rese dall'imputata in punto ricezione delle somme, risulta dalla ricostruzione giudiziale che questa è giunta a fronte delle dichiarazioni conformi di sei diverse persone offese riscontrate dalle intercettazioni ambientali e quindi a fronte di una evidenza cui era difficile sfuggire.

Erronea in diritto è comunque l'affermazione per cui - ai fini della prova dell'avvenuta restituzione delle somme - fosse necessaria l'individuazione di riscontri stante la pluralità, uniformità, logicità e coerenza intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese.

Rimane dunque rilevante la gravità delle condotte e la protrazione delle stesse per un periodo pluriennale che testimonia una rilevante gravità dei fatti e legittimamente fonda il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.5.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili BALDI Debora, CHISARI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINNI' Carmela, PELLEGRINO Rosa e TROVATO Adelaide che si liquidano in complessivi C 4200,00 oltre accessori di legge.

5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BALDI Debora, CHISARI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINNI' Carmela, PELLEGRINO Rosa e TROVATO Adelaide, che liquida in complessivi Euro 4200,00 oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi con le statuizioni consequenziali sentiti i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINNI' CARMELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 novembre 2019 dal GIP del Tribunale di Catania in relazione a fattispecie di estorsione e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. La difesa afferma in particolare la mancanza del dolo di estorsione in conseguenza della necessità dell'imputata di decurtare la retribuzione dei lavoratori trovandosi questa - altrimenti - nell'impossibilità di pagare gli stipendi di tutti i dipendenti. La difesa afferma anche la mancanza di violenza o minaccia in conseguenza del previo accordo con le persone offese e della possibilità di costoro di trovare lavoro altrove in conseguenza della presenza di plurime strutture omologhe nel medesimo territorio. Nemmeno sarebbe stato considerato che l'intera vicenda risulterebbe caratterizzata anche dall'assoluta mancanza di licenziamenti se non in casi in cui risultava palese la presenza di una giusta causa. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto assorbito il reato di cui all'articolo 603 bis cod. pen. nella fattispecie estorsiva e che piuttosto fosse l'articolo 603 bis a dover essere considerata norma speciale rispetto a quella di cui all'articolo 629 cod pen. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta in particolare che siano state ritenute ingiustificatamente irrilevanti incensuratezza ed ammissione di avere effettivamente percepito le utilità patrimoniali in contestazione. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato memoria scritta chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che il caso di specie risulta qualificato da una pacifica minaccia di licenziamento o comunque di non assunzione a fronte della richiesta di una stabile restituzione di parte dello stipendio indicato in busta paga nelle mani dell'imputata. Tale situazione evidenzia quindi una richiesta, presentata tramite prospettazione di un male ingiusto, diretta ad ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale. Nessun dubbio può aversi, del resto, in ordine al fatto che la prospettazione di un licenziamento qualora non si restituisca parte dello stipendio sia condotta estorsiva. 2.1. Quanto alla presenza di una necessità in capo al richiedente di ottenere la restituzione di parte della retribuzione da parte di tutti i lavoratori per poter pagare gli stipendi, risulta congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che afferma che tale ricostruzione risulterebbe credibile in relazione a una crisi transitoria dell'impresa ma non in relazione ad una condotta generalizzata e protratta per vari anni. Tra l'altro, l'impossibilità di pagare altrimenti le retribuzioni di tutti i lavoratori, da una parte risulta elemento meramente indimostrato e, dall'altra, non elide il carattere forzoso della ottenuta restituzione di una somma non dovuta. Nemmeno ha rilevanza il fatto che le persone offese avessero o non avessero la possibilità di andare a lavorare altrove posto che comunque tale elemento non elide il carattere coatto del consenso che esclude anche l'opponibilità di alcun accordo in deroga. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Non può ritenersi che l'articolo 603 bis cod. pen. contenga una previsione avente caratteri tali da determinare l'assorbimento della più grave fattispecie di estorsione nei casi di concorso di norme. Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato la clausola di residualità ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") contenuta nell'incipit dell'art. 603 bis cod. pen. in un contesto in cui difetta alcun elemento specializzante concreto che possa far ritenere operanti profili di specialità o di specialità reciproca. Si spiega in tal modo la piena logicità, correttezza e congruità della motivazione del provvedimento impugnato. 4. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di fondamento. In particolare, risulta dalla lettura del disposto del terzo comma dell'articolo 62 bis codice penale che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può discendere dalla mera considerazione del incensuratezza; quanto alle ammissioni rese dall'imputata in punto ricezione delle somme, risulta dalla ricostruzione giudiziale che questa è giunta a fronte delle dichiarazioni conformi di sei diverse persone offese riscontrate dalle intercettazioni ambientali e quindi a fronte di una evidenza cui era difficile sfuggire. Erronea in diritto è comunque l'affermazione per cui - ai fini della prova dell'avvenuta restituzione delle somme - fosse necessaria l'individuazione di riscontri stante la pluralità, uniformità, logicità e coerenza intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese. Rimane dunque rilevante la gravità delle condotte e la protrazione delle stesse per un periodo pluriennale che testimonia una rilevante gravità dei fatti e legittimamente fonda il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili BALDI Debora, CHISARI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINNI' Carmela, PELLEGRINO Rosa e TROVATO Adelaide che si liquidano in complessivi C 4200,00 oltre accessori di legge. 5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BALDI Debora, CHISARI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINNI' Carmela, PELLEGRINO Rosa e TROVATO Adelaide, che liquida in complessivi Euro 4200,00 oltre accessori di legge.
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