CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA con sentenza in data 31/03/2021confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA in data 19/07/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, censurandosi il discostamento della pena dal minimo edittale senza tener conto dell'entità della pena inflitta (sei mesi di reclusione), ben inferiore alla media edittale, insuscettibile di diminuzione per l'argomentato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]