CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 settembre 2021 del Tribunale di Foggia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di modifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 3 febbraio 2021. Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di cumulo parziale, poiché posto in violazione dell'art. 78, primo comma, n. 1, cod. pen., il quale disciplina il criterio moderatore di trent'anni di pena come limite massimo nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee della stessa specie. Il giudice dell'esecuzione, al contrario, ha evidenziato che, in presenza di una pluralità di condanne inflitte eqlai periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo il complesso di detenzione subita in custodia cautelare, qualora i periodi di detenzione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione e dopo di essa. In tale ipotesi, come nei caso di specie, è necessario procedere alla formazione di tanti cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono essere operate. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 78 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 80 cod. pen. (che non fa distinzione tra i reati commessi anteriormente o posteriormente alla condanna in esecuzione), avrebbe omesso di considerare che il limite di trent'anni di cui al criterio moderatore doveva essere applicato al cumulo totale delle pene e non anche ai singoli cumuli parziali. Secondo il ricorrente, tale tesi non poteva essere messa in discussione dalla norma di cui all'art. 675, comma 4, cod. proc. pen., poiché non pertinente al caso in esame e, comunque, riguardante il diverso istituto processuale della fungibilità delle pene, in ogni caso derogato dal limite invalicabile di trent'anni stabilito dal legislatore nell'art. 78, primo comma, n. 1, cod ben, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che, in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva di pena espiata in custodia cautelare, qualora i periodi di carcerazione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, il cumulo dovrà eseguirsi tra il residuo di pena da espiare e la pena irrogata per il reato successivamente commesso e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. Ne consegue che, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. è applicabile solo nel caso che la pena derivante da cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta (Sez. 1, n. 4940 del 12/10/1998, Monopoli, Rv. 211803). Pertanto, la previsione dell'art. 78, primo comma, n. 1, cod. pen., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione, funge da criterio moderatore, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultima inflitta, ma non impedisce che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite; altrimenti, una volta raggiungo il limite massimo di trent'anni di reclusione, si determinerebbe l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso. La modalità di scomputo del presofferto violerebbe la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale l'esecuzione della pena non può precedere la commissione del reato. Nel caso in esame, pertanto, era necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che dovevano essere operate, con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello finale, del criterio moderatore di cui all'art. 78, primo comma, n. 1, cod. pen. La Corte, di conseguenza, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applic:3to i prnoDi giurisprudenziali sopra evidenziati, avendo escluso l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78, primo comma, n.1, cod. pen. a tutti i reati realizzati da Iacobazzi oggetto di diverse sentenze, commessi anteriormente o posteriormente rispetto alla prima condanna, applicandosi tale criterio moderatore solo ai singoli cumuli parziali. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e ccndanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre