CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito a_dife.ns_ore Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento innpugn3to, il Tribunale di Genova, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod proc pen, la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazioie avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'erronea E pplicazione dell'aggravante dei futili motivi. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 :od proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dm correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci n Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]