CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i primi due motivi del ricorso ed annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. (commesso nel mese di marzo del 2019) in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, l'ha condannata alla pena di euro 400,00 di ammenda. In particolare, l'imputazione riguardava l'avere recato molestia e disturbo ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],contattando ripetutamente a mezzo dell'utenza telefonica n.3402543335, con modalità 'anonimo', l'utenza n. 3494144424 in uso ad [OSCURATO:PERSONA] nonché l'utenza n.0815012428 intestata all'attività commerciale di quest'ultimo, riferendo di presunti tradimenti della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato l'utenza telefonica n.3402543335 inviando numerosi messaggi Whatsapp a [OSCURATO:PERSONA] per convincerlo a non presentare querela per le chiamate anonime ricevute. Fatti avvenuti in Sant'Arpino nel mese di marzo 2019. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputata, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 132, comma 3 e 3- quater, d.lgs. 196/2003, 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 poiché, a suo dire, la condanna si è fondata quasi esclusivamente sui tabulati del traffico telefonico registrato sulla utenza del marito dell'imputata, elementi che invece non potevano essere utilizzati in assenza di altre prove. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione ed osserva che il Tribunale non ha tenuto conto che sussistevano tutte le condizioni per dichiarare la non punibilità per la particolare tenuità del fatto dato che le molestie telefoniche erano state da lei reiterate in un periodo difficile delle sua vita e, comunque, in un arco temporale ristretto (dieci giorni), che aveva chiesto perdono alle persone offese e che non vi era prova che queste ultime avessero patito conseguenze dannose o pericolose a causa delle condotte oggetto di contestazione. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 163 cod. pen. ed il relativo vizio motivazionale rispetto al mancato riconoscimento della riduzione della pena per le attenuanti generiche nella massima estensione, al trattamento sanzionatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione motivato dal Tribunale per il fatto che la sanzione irrogata era unicamente di carattere pecuniario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Con riferimento al primo motivo si rileva che la relativa censura è priva di pregio, considerato che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione del primo giudice non si è fondata unicamente sui tabulati telefonici, ma anche sulla base di quanto riferito dalle persone offese (pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata). In ogni caso i predetti tabulati telefonici, al contrario di quanto sostenuto con l'impugnazione, erano utilizzabili; infatti, in tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima della modifica dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 conseguente al d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv., con mod., dalla I. 23 novembre 2021, n. 178, la gravità dell'ingerenza sulla vita privata conseguente all'accesso ai dati di traffico va esclusa - alla stregua di quanto affermato dalla sentenza CGUE del 2 marzo 2021, H.K., nella causa C-746/18 - ove l'acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l'utente interessato e, in ogni caso, è consentita nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021 in base alla disciplina transitoria introdotta, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021 cit., per l'accertamento di reati di particolare gravità (compreso quello di molestie), come individuati secondo i nuovi criteri edittali, con utilizzabilità a carico dell'imputato solo unitamente agli altri elementi di prova (Sez. 6, n. 6618 del 03/12/2021, Rv. 282287).3. Parimenti infondato è il secondo motivo; invero, con riferimento alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La sentenza impugnata non è censurabile sul punto atteso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato, in modo adeguato e non manifestamente illogico, dando rilievo alla insistenza delle molestie ed alla diffusione di falsità, da parte della imputata, nei confronti della (allora) sua amica [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che ella tradiva il marito. 4. Il terzo motivo risulta anche esso infondato con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla entità della riduzione della pena per le attenuanti generiche (fissata dal Tribunale nella misura di un quinto rispetto alla pena base di euro cinquecento). Al riguardo deve ricordarsi che nel caso in cui il giudice si attesti al limite superiore della forbice edittale deve dare conto (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen.; in ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione e della relativa misura della riduzione della pena oppure dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie le relative statuizioni sono state spiegate, in modo non manifestamente illogico, dal Tribunale che ha dato rilievo alla reiterazione delle molestie (proseguite per l'arco temporale sopra indicato) ed allesrità diffuse nei confronti di una delle persone offese, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale. 5. Al contrario sono fondate le censure relative al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha escluso di potere concedere i benefici in parola poiché la pena era soltanto di natura pecuniaria, ma in tal modo ha operato una valutazione che non era di sua competenza rispetto alla convenienza della sospensione, che invece appartiene unicamente all'imputato (Sez. 3, n. 34586 del 28/05/2021, Rv. 282137 - 02). 6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (in diversa persona fisica) per nuovo giudizio sul punto che — in piena autonomia decisionale — tenga conto dei principi sopra fissati; il ricorso, invece, va respinto nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diver