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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:501
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 – Commissione / Portogallo (causa C‑518/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare»

1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che non differenzia la libertà di stabilimento dalla libera prestazione dei servizi per le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari – Obbligo imposto alle società di intermediazione immobiliare e agli agenti immobiliari stabiliti in un altro Stato membro di creare un’agenzia immobiliare nello Stato membro di cui trattasi al fine di potervi esercitare la loro attività – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE) (v. punti 61‑75, 87 e dispositivo)

2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che impone, da un lato, alle società di intermediazione immobiliare e agli agenti immobiliari l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione conforme alla legislazione di tale Stato membro e di disporre di capitali propri positivi e, dall’altro, di assoggettare siffatte società al pieno controllo disciplinare dell’organismo nazionale incaricato del settore delle costruzioni – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punti 76‑84, 87 e dispositivo)

3. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che impone alle società di intermediazione immobiliare l’obbligo di esercitare la loro attività, ad eccezione della gestione di beni per conto terzi, in via esclusiva, e agli agenti immobiliari l’obbligo di esercitare la propria attività in via esclusiva – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punti 64‑66, 85‑87 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare.

Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, – consentendo l’esercizio di attività di intermediazione immobiliare solamente nell’ambito di un’agenzia immobiliare; – assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri all’obbligo di coprire la loro responsabilità professionale mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme alla normativa portoghese; – assoggettando le società di intermediazione immobiliare stabilite in altri Stati membri all’obbligo di disporre di capitali propri positivi ai sensi di detta normativa, e – assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri al pieno controllo disciplinare da parte dell’Instituto de Construção e do Imobiliário IP (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE, e – assoggettando le società di intermediazione immobiliare all’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di intermediazione immobiliare, ad eccezione della gestione di beni immobili per conto terzi, e – assoggettando gli agenti immobiliari all’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di agente immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 – Commissione / Portogallo (causa C‑518/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare» 1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che non differenzia la libertà di stabilimento dalla libera prestazione dei servizi per le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari – Obbligo imposto alle società di intermediazione immobiliare e agli agenti immobiliari stabiliti in un altro Stato membro di creare un’agenzia immobiliare nello Stato membro di cui trattasi al fine di potervi esercitare la loro attività – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE) (v. punti 61‑75, 87 e dispositivo) 2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che impone, da un lato, alle società di intermediazione immobiliare e agli agenti immobiliari l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione conforme alla legislazione di tale Stato membro e di disporre di capitali propri positivi e, dall’altro, di assoggettare siffatte società al pieno controllo disciplinare dell’organismo nazionale incaricato del settore delle costruzioni – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punti 76‑84, 87 e dispositivo) 3. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che impone alle società di intermediazione immobiliare l’obbligo di esercitare la loro attività, ad eccezione della gestione di beni per conto terzi, in via esclusiva, e agli agenti immobiliari l’obbligo di esercitare la propria attività in via esclusiva – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punti 64‑66, 85‑87 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare. Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, –        consentendo l’esercizio di attività di intermediazione immobiliare solamente nell’ambito di un’agenzia immobiliare; –        assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri all’obbligo di coprire la loro responsabilità professionale mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme alla normativa portoghese; –        assoggettando le società di intermediazione immobiliare stabilite in altri Stati membri all’obbligo di disporre di capitali propri positivi ai sensi di detta normativa, e –        assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri al pieno controllo disciplinare da parte dell’Instituto de Construção e do Imobiliário IP (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE, e –        assoggettando le società di intermediazione immobiliare all’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di intermediazione immobiliare, ad eccezione della gestione di beni immobili per conto terzi, e –        assoggettando gli agenti immobiliari all’obbligo di esercitare in via esclusiva l’attività di agente immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.