CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 25970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA]; 0-1-7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale o di semilibertà, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]/h; Ritenuto che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si denuncia vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato il percorso rieducativo positivamente avviato dal condannato ma ne ha segnalato l'avvio assai recente e non ancora sufficiente per giustificare le valutazioni fiduciarie che precedono la concessione delle misure alternative richieste; ha sottolineato gli elementi che rendevano necessario proseguire l'osservazione e il trattamento intramurario e le esigenze di gradualità che derivavano dalle caratteristiche del suo profilo personologico; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M