CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 30299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; Udito, per il BASILE, l'AVV. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», ricorrono con separati atti per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal primo avverso il provvedimento del 14/12/2021 del GIP del medesimo tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione dell'immobile di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n. 11 (corrispondente al centro fitness "[OSCURATO:PERSONA]", condotto in locazione dalla «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.»), sottoposto a sequestro preventivo a causa della ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110, 323 cod. pen., 44, c:omma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2.La «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» propone due motivi. 2.1.Con il primo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 321, 568 n. 4) e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Osserva che la avvenuta restituzione alla società locataria di parte dei locali sequestrati, disposta dal PM nella pendenza della domanda di riesame sotto condizione della non fruizione della superficie abusivamente (in tesi accusatoria) ampliata e del contingentamento massimo di 1227 persone al giorno e di non più di 351 in compresenza, pena la riapposizione dei sigilli, non priva la società proprietaria dell'interesse a ottenere la restituzione incondizionata di tutto il locale. 2.2.Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla affermata equivalenza tra dissequestro pieno e restituzione condizionata e alla mancanza di interesse della società proprietaria a ottenere la revoca del sequestro. La restituzione condizionata si traduce in un limite alla piena fruibilità del bene concesso in locazione con evidenti ricadute nella sfera patrimoniale del locatore in relazione al canone di locazione. 3.11 Basile propone un solo motivo con il quale, richiamando gli argomenti già sviluppati dalla società deduce l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza di pronuncia sulla insussistenza del "periculum in mora" in conseguenza dell'errata affermazione della mancanza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili. 2.Con decreto del 30/09/2020, il GIP del Tribunale di Palermo aveva ordinato il sequestro preventivo dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] VentLra, 11, corrispondente al centro fitness «[OSCURATO:PERSONA]», con pertinenze e accessori. Il provvedimento era stato adottato nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico, tra gli altri, del [OSCURATO:PERSONA] cui la rubrica provvisoria imputa la abusiva realizzazione di opere edili che avevano comportato aumenti di volumetria, sagoma e superficie di un immobile condotto in locazione dalla società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» che vi svolgeva attività di fitness. Per tali fatti il Giudice aveva ipotizzato plurime condotte integranti il reato di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, ascritte al Basile quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», ed aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile per impedire la permanenza dei reati e conseguenze ulteriori derivanti dal pericolo per la pubblica incolumità. 2.1.11 14/12/2021 il GIP aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale della società legalmente rappresentata dal Basile, aveva proposto appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di cui al capoverso che precede. 2.3.11 24/12/2021 il PM aveva decretato la restituzione del centro fitness alla «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» a condizione che si limitassero gli accessi giornalieri ad un massimo di 1227 persone assicurando in ogni caso che non fossero contemporaneamente presenti più di 351 persone al suo interno. 2.4.Con ordinanza del 04/02/2022, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (supra, § 2.2) sul rilievo che la restituzione dell'immobile alla «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» aveva privato la «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» dell'interesse alla restituzione dell'immobile. 3.Tanto premesso, quanto al ricorso del Basile, osserva il Collegio: 3.1.il ricorrente, quale persona fisica, non è titolare di alcuna situazione giurioica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio non essendo egli proprietario dell'immobile, né parte del rapporto contrattuale con la società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.». Egli perciò, in quanto persona fisica, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio; 3.2.1a legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.); 13.I'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497); 3.4.I'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. La specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.); 3.5.chiara, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto; 3.6.nel caso di specie, il Basile non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso. 4.Quanto al ricorso della società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.», costituisce declinazione pratica dei principi sopra affermati quello secondo il quale, in tema di sequestro preventivo a fini impeditivi, sussiste l'interesse del proprietario di una cosa sequestrata, locata a terzi, a proporre istanza di riesame solo ove lo stesso alleghi di essere il soggetto che rientra o deve rientrare nella materiale disponibilità del bene, per avere risolto il contratto di locazione o per dovere adempiere all'obbligo di assicurare la disponibilità di godimento di detto bene (Sez. 3, n. 40326 del 05/10/2021, Rv. 282457 - 02; Sez. 3, n. 42144 del 25/06/2013, Rv. 257369 - 01; Sez. 3, n. 4407 del 16/12/1997, dep. 1998, Rv. 209861 - 01). Diversamente, sussiste ['interesse del proprietario a proporre riesame quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca del bene concesso in locazione; in tal caso, la prospettiva della definitiva abiezione rende concreto e attuale l'interesse a proporre istanza di riesame avverso misure cautelari funzionali all'adozione della confisca stessa (Sez. 3, n. 44901 del 09/02/2016, Rv. 267921 - 01). 4.1.[OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 40326 del 2021, cit., che «il sequestro preventivo a fini impeditivi, siccome istituto funzionale a precludere la «libera disponibilità di una cosa [ritenuta] pertinente al reato», mira ad interferire sulla disponibilità "materiale" del bene, ma non pone in discussione la disponibilità "giuridica" dello stesso. Di conseguenza, nei casi di sequestro preventivo impeditivo, trattandosi di misura interinale non funzionale ad una ablazione, il proprietario di un bene concesso in locazione è titolare di un interesse concreto ed attuale alla restituzione solo se allega di essere egli il soggetto che rientra o deve rientrare nella disponibilità materiale del bene, per aver risolto il contratto di locazione, o per dover adempiere l'obbligo di assicurare la disponibilità del 'godimento della cosa. Del resto, il locatario di un bene, in quanto detentore qualificato di questo, e come tale legittimato anche ad attivare la tutela possessoria in sede civile (cfr. Sez. 2 civ., n. 18486 del 01/09/2014, Rv. 632720-01), è soggetto definibile, a norma dell'art. 322 cod. proc. pen., come «persona [...] che avrebbe diritto alla restituzione» della cosa (cfr., infatti, per l'affermazione della legittimazione del locatario di un bene a proporre istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 1621 del 30/04/1999, Min. Finanze, Rv. 213994-01)».4.2.[OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 44901 del 2016, cit., invece, è errate «porre su di uno stesso piano la materiale disponibilità del bene e la sua disponibilità nel senso giuridico, quale attribuzione tipica del diritto di proprietà, la quale, per un verso comporta anche la facoltà di cedere ad altri la mera detenzione del bene, senza che ne sia per questo menomata la disponibilità giuridica in c:apo al titolare del diritto dominicale sul bene, e che, per altro verso, è evidentemente messa in pericolo dalla adozione di misure cautelari strumentali alla confisca penale, essendo quest'ultimo strumento idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene dal patrimonio del titolare ed il suo transito fra i beni pubblici; misura quest'ultima che evidentemente legittima la immediata reazione giudiziaria di chi veda messa in pericolo l'integrità del proprio diritto sul bene». 4.3.Ritiene il Collegio che la questione non può essere risolta mediante il ricorso a categorie astratte; i diversi presupposti di fatto che hanno gemmato l'apparente contrasto giurisprudenziale ne costituiscono la prova lampante: nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.) la prospettiva della perdita definitiva del diritto di proprietà del bene provvisoriamente ablato certamente legittima il titolare del diritto reale a reagire al provvedimento cautelare in funzione conservativa del rapporto giuridico di cui è l'esclusivo titolare; nel caso di sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) viene pregiudicata la (sola) disponibilità del bene che costituisce facoltà tipica del diritto di proprietà giuridicamente concessa ad altri. Ciò che viene immediatamente in rilievo, in questo caso, non è la possibile perdita del diritto di proprietà, bensì il diritto di godimento della cosa. 4.4.La società ricorrente obietta che la parziale disponibilità dei locali da parte della locataria altera i termini del rapporto di locazione determinandone, di fatto, una modificazione dell'oggetto; ciò che, in ultima analisi, viene dedotto è l'interesse del proprietario a mantenere inalterati i termini del rapporto contrattuale e a garantire alla locataria il godimento pieno della cosa locata. 4.5.In disparte la genericità dell'obiezione (la ricorrente non deduce nemmeno se ed in che modo l'utilizzazione limitata dei beni concessi in locazione alla «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» abbia concretamente alterato il suo diritto al corrispettivo), osserva la Corte di cassazione che tale interesse non ha rilevanza in sede penale trovando tutela solo ed esclusivamente nell'ambito del rapporto giuridico di natura privatistica intercorrente tra le parti del rapporto stesso; rapporto che, in quantot finalizzato a garantire (e comporre) interessi di natura patrimoniale, pur meritevoli di tutela, non trovano immediata tutela in sede penale. Il fatto che il sequestro possa alterare, di fatto, i termini del rapporto di locazione determinandone, in tesi, anche la cessazione, è questione che riguarda la sola (ed esclusiva) tutela degli interessi patrimoniali del proprietario locatore che non per questo è legittimato a interloquire sulle sorti di un provvedimento che comunque incide sulla sola disponibilità del bene. Il diritto processuale penale non conosce l'istituto dell'intervento "ad adiuvandum", tale dovendosi qualificare la pretesa processuale della ricorrente. 52inammissibilità del ricorso della società è conseguenza anche delle seguenti vicende processuali: 5.1.I'istanza di revoca del sequestro preventivo era stata proposta dal Basile per il tramite del difensore di fiducia non munito di procura speciale (infra, § 5.5); 5.2.I'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta era stato proposto dal Basile (questa volta) nella sua qualità di legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale; 5.3.anche il ricorso per cassazione è stato proposto dal Basile, nella già indicata qualità, pre il tramite del difensore munito di procura speciale. 5.4.E' evidente che l'impugnazione dinanzi al tribunale dell'appello cautelare era stato compulsato da persona (giuridica) diversa da quella nei cui confronti era stato adottato il provvedimento di rigetto; in buona sostanza la persona che ha impugnato il provvedimento è diversa da quella nei cui confronti il provvedimento era stato adottato e ciò a prescindere dall'inammissibilità originaria della richiesta stessa presentata da persona (difensore del Basile non munito di procura speciale) non legittimata. 5.5.Costituisce insegnamento costante di questa Corte che il terzo interessato alla restituzione dei beni (nel caso di specie, la società proprietaria delle mura) deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692). Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. per)., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 5.6.Nel caso di specie, il Basile nel proporre domanda di restituzione si era sì qualificato come legale rappresentante p.t. della società ma non aveva conferito al difensore la procura speciale con la conseguenza che la società non ha mai presentato domanda di restituzione e non avrebbe potuto impugnare un provvedimento (di rigetto) non adottato nei suoi confronti. 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.