CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29207-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 614/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29207 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che: 1.il Comune di Pistoia ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale è stato dichiarato illegittimo l'avviso di pagamento emesso da esso ricorrente nei confronti della società per azioni [OSCURATO:PERSONA] per IMU dell'anno 2012, quale proprietaria di un compendio immobiliare già oggetto di un contratto di leasing risolto prima del 2012 e del quale l'utilizzatore aveva mantenuto la detenzione fino al 2016; 2.il ricorrente lamenta la violazione dell'art.9 del d.lgs.n.23/2011 per avere la CTR della Toscana ritenuto di identificare il soggetto passivo dell'imposta nell'utilizzatore; 3. la società [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che: 1.1a questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex concessionario a seguito della risoluzione di contratto di locazione finanziaria è stata oggetto di molteplici pronunce di questa Corte con le quali è stato affermato che "In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintanto che è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021; Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; nCass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019). Si evidenzia che l'isolato precedente in senso contrario -Cass. Sez. 5, sentenza n.19166 del 17/07/2019 ("In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata - in forza del principio di ultrattività del contratto - anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile")- è già stato criticato e superato dalle citate pronunce n.25249 e 29973 del 2019. In queste ultime è stato sottolineato che l'orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge -il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la detenzione materiale del bene bensì l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell'utilizzatore-, e coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza (v., al riguardo, in particolare, punti 7 e 9 della motivazione della sentenza 29973/2019), ed è "anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto" (sentenza 25249/2019). Merita aggiungere che questa Corte con ordinanza n. 41264 del 2021 ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, d.lgs.n.23 del 2011, in relazione agli artt.3 e 53 Cost. E' stato osservato che il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile e che la pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall'illegittima condotta dell'utilizzatore verso il quale il proprietario può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni; 2. alla luce di quanto precede, il ricorso del Comune di Pistoia risulta essere fondato: il giudice di appello ha errato nel ritenere l'odierna intimata non responsabile per il pagamento dell'IMU in relazione ad un immobile che, posseduto senza titolo da terzi, era in proprietà dell'intimata medesima; 3. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite; 4. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese. Cosi deciso in Roma nella camera di Consiglio dell'Il maggio 2022, svolta con