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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35778/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7545/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado confermava la affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di estorsione, tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale rideterminava la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propone due ricorsi per cassazione l'imputato a mezzo dei difensori di fiducia Ciampa e Visconti deducendo con motivi sostanzialmente sovrapponibili: - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. cp.; - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una congrua riduzione della pena in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.6. cp.; - vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.

2. I ricorsi sono da rìtenere inammissibili in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1 In ordine al primo motivo di impugnazione va rilevato che posto che «La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101) correttamente è stata esclusa dai giudici territoriali detta circostanza attenuante, non potendosi ritenere che la somma di euro 395,00 possa essere considerata di valore economico assai modesto, come dedotto dal ricorrente.

Occorre del resto rilevare che l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Nella fattispecie, assumeva rilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato), vedi Sez. 2 - , Sentenza n. 46504 del 13/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274080 - 01

2.1. Il motivo di censura sul trattamento sanzionatorio è totalmente generico nonchè manifestamente infondato posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

Anche i' ultima censura è manifestamente infondata posto che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esigua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con la necessità di evitare che la pena fosse contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale), vedi Sez. 3, Sentenza n. 6877 del 26/10/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269196 - 01.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7545/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado confermava la affermazione della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di estorsione, tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale rideterminava la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propone due ricorsi per cassazione l'imputato a mezzo dei difensori di fiducia Ciampa e Visconti deducendo con motivi sostanzialmente sovrapponibili: - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4. cp.; - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una congrua riduzione della pena in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.6. cp.; - vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. 2. I ricorsi sono da rìtenere inammissibili in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1 In ordine al primo motivo di impugnazione va rilevato che posto che «La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101) correttamente è stata esclusa dai giudici territoriali detta circostanza attenuante, non potendosi ritenere che la somma di euro 395,00 possa essere considerata di valore economico assai modesto, come dedotto dal ricorrente. Occorre del resto rilevare che l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Nella fattispecie, assumeva rilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato), vedi Sez. 2 - , Sentenza n. 46504 del 13/09/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 274080 - 01 2.1. Il motivo di censura sul trattamento sanzionatorio è totalmente generico nonchè manifestamente infondato posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. Anche i' ultima censura è manifestamente infondata posto che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento. (In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esigua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con la necessità di evitare che la pena fosse contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale), vedi Sez. 3, Sentenza n. 6877 del 26/10/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269196 - 01. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in
Sentenza Cassazione n. 35778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris