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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25724/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Palermo n.15853/2024 depositato il08/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 6 luglio 2026;Considerato che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n.25/2008la sospensione dei termini processuali non opera nei procedimentiriguardanti controversie in materia di riconoscimento della protezioneinternazionale;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11721/2026Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25724/2026Data pubblicazione 23/09/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/09/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Palermo n.15853/2024 depositato il08/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 6 luglio 2026;Considerato che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n.25/2008la sospensione dei termini processuali non opera nei procedimentiriguardanti controversie in materia di riconoscimento della protezioneinternazionale;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11721/2026Numero sezionale 556/2026Numero di raccolta generale 25724/2026Data pubblicazione 23/09/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/09/2026Laura Tricomi
Decreto Cassazione n. 25724/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris