CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 01516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui agli artt. 44, co. 1, lett. c) d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004 (capo 2), 93, 94, 95 del d.P.R. 380 del 2001 (capo 3) e 64 e 71 del d.P.R. 380 del 2001, limitatamente a due manufatti di circa 14 e 10 mq., alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto e di euro 27.750,00 di ammenda, articolando un primo motivo di ricorso, deduce manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello confermato la penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo sub 1), nonostante i risultati emersi a seguito dell'utilizzo dell'applicativo [OSCURATO:PERSONA] siano apparsi contraddittori attesa, ex multi:5, la discrasia tra l'area che [OSCURATO:PERSONA] localizzava al n. 35 di via [OSCURATO:PERSONA] in Boscoreale e quella effettivamente oggetto di accertamento; contesta poi il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena. considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte correttamente ritenuto che i rilievi fotografici e la ricostruzione dello stato dei luoghi siano stati affidabili e abbiano consentito di dichiarare con certezza la data di realizzazione dei manufatti per i quali, è intervenuta condanna; trattasi peraltro di questione di merito inammissibile in questa sede. Generico poi è la seconda deduzione in assenza di adeguato e puntuale supporto argomentativo. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.