CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 41396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 settembre 1997 avverso l'ordinanza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che esso è stato tardivamente proposto, essendo stato depositato presso il Tribunale di Napoli il 28 luglio 2023, oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta ai difensori e all'indagato il 5 luglio 2023; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che deve mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente