CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 novembre 2021
Cassazione n. 26972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di cui in ricorso chiedendone l'accoglimento. v4,-y/e91/14V:j'pr-(77i2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento, Sezione per il riesame (in sede di rinvio per l'annullamento della precedente ordinanza del 18 febbraio 2021 annullata dalla Cassazione Sez. 4, con la sentenza del 28 settembre 2021 n. 37967), con ordinanza del 4 novembre 2021, in parziale accoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, del 9 dicembre 2020 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di associazione per delinquere e numerosi furti (poi con sostituzione degli arresti domiciliari) ha dichiarato la nullità dell'ordinanza cautelare relativamente ai soli capi dell'imputazione dal n. 4 al 10 (per mancanza di autonoma valutazione) e ha confermato nel resto. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 34, 36, 42, comma 1, 178 e 179 cod. proc. pen.), nullità dell'ordinanza impugnata per difetto delle condizioni di capacità del giudice e per mancata pronuncia di una valida decisione entro i termini di cui all'art. 311, comma 5 bis cod. proc. pen. Prima della decisione in camera di consiglio la difesa ha depositato una nuova memoria, il 1 novembre 2021, e il Tribunale non si è nemmeno confrontato con i contenuti della stessa. La prima questione concerne la nullità del provvedimento impugnato, per essere stato emesso in difetto delle condizioni di capacità del giudice (Il vizio si estende all'erronea soluzione data alla questione dall'ordinanza del 2 novembre 2021 anch'essa i o p4 impugnata). I due giudici a latere del tribunale del riesame avevano presentato istanza di astensione, accolta dal Presidente del Tribunale il 12 luglio 2021; Gli stessi avevano fatto parte del collegio del riesame che aveva pronunciato la prima ordinanza del 18 Febbraio 2021, annullata dalla Cassazione. L'istanza di astensione era stata presentata, all'udienza dell'8 luglio 2021, in quanto i due giudici erano stati chiamati a integrare il collegio per il giudizio immediato. In violazione dell'articolo 42, primo comma, del codice di rito Il giudici, una volta accolta la loro dichiarazione di estensione, non avrebbero potuto compiere alcun atto del procedimento. Ogni decisione assunta in divieto dell'articolo 42, cod. proc. pen. comporta una nullità assoluta di ordine generale (art. 178 e 179 cod. proc. pen.). Questa conclusione non è stata mai posta in discussione dalla Corte Suprema di Cassazione, si discute, casomai, della conservazione degli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato ma mai della nullità della decisione assunta in divieto della norma. Per il Tribunale del riesame, invece, la norma avrebbe effetto solo per il dibattimento. Questa motivazione è in contrasto con la lettera della norma e con il principio di diritto costantemente affermato dalla Corte di legittimità, che non distingue nessuna fase del procedimento. 2. 2. Violazione di legge (art. 627, terzo comma, cod. proc. pen.); assenza di motivazione in relazione all'art. 292, secondo comma, cod. proc. pen. Il giudice di rinvio si sottrae platealmente a dovere di confrontarsi con la specifica questione contenuta nella sentenza di annullamento, della Cassazione, della precedente ordinanza e proposta, anche, dal ricorrente con le memorie del 16 febbraio 2021 e del 1 novembre 2021. L'ordinanza genetica è affetta da nullità in quanto non compie un'autonoma valutazione sul materiale di indagine utilizzato per la custodia cautelare; la stessa si richiama esclusivamente alla scheda personale (o "scheda indiziato") del ricorrente compilata dalla P.G. La precedente ordinanza del Tribunale del riesame, annullata dalla Cassazione, del resto attribuiva all'indagato anche reati non contestati (ad esempio un delitto di rapina). 2. 3. Violazione di legge (art. 309, comma 9, 273, comma 1, e 292 comma 2, cod. proc. pen.); manifesta illogicità della motivazione per le imputazioni dal n. 23 al 27 e per illegittima integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica della misura cautelare. Sono per le imputazioni dal numero 4 a 10 e stato accolto il motivo di riesame; per le residue imputazioni, invece, il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione del ricorrente. La Cassazione aveva annullato in quanto l'ordinanza genetica rinviava per tutte le imputazioni (e non solo per quelle da 4 a 10) alla scheda della P.G. Il Tribunale di Trento sostenendo illogicamente che per i capi dal 23 al 27 l'ordinanza genetica comunque analizzava - con autonoma valutazione - gli elementi dei gravi indizi di colpevolezza integra la motivazione dell'ordinanza del G.I.P. L'assunto della sussistenza di una idonea motivazione nell'ordinanza genetica per i fatti dell'imputazione (capi dal 23 al 27) è "platealmente fallace". In effetti l'ordinanza del G.I.P. analizza il delitto di cui al capo 27 dell'imputazione (furto del 31 gennaio 2020) ma solo in relazione alla responsabilità di altri indagati; per le altre imputazioni si richiama esclusivamente al transito della vettura [OSCURATO:PERSONA] (alla cui guida in un'occasione è stato visto il ricorrente) nell'autostrada. Questa motivazione, comune sia all'ordinanza genetica e sia al provvedimento oggi impugnato, risulta gravemente insufficiente e, soprattutto, non consente di apprezzare un'autonoma valutazione da parte del G.I.P. (violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.). 2. 4. Per l'ordinanza impugnata i gravi indizi di colpevolezza consisterebbero: riconoscimento del ricorrente come conducente della vettura Golf, vista correre sull'autostrada del Brennero in un orario che si assume compatibile con il furto del 31 gennaio 2020; rinvenimento di oggetti atti allo scasso e di apparati ricetrasmittenti sulla vettura; transito della vettura Golf nei giorni in cui risultano commessi i furti di cui all'imputazione; l'assenza di comunicazione telefoniche tra gli indagati al momento dei furti. Le modalità identiche di tutti gli episodi a quello del 31 gennaio 2020 consentirebbe, per il Tribunale del riesame, di attribuire la commissione dei reati agli stessi soggetti individuati per l'episodio del 31 gennaio 2020. La presenza del ricorrente alla guida dell'autovettura Golf in transito nell'autostrada del Brennero non è un elemento idoneo a ritenere la sua responsabilità per il furto del 31 gennaio 2020. Anche il rinvenimento sulla vettura di oggetti atto allo scasso non apporta elementi utili, poiché nella commissione dei furti di cui all'imputazione non sono stati utilizzati arnesi da scasso. L'assenza di comunicazioni tra i coindagati, al momento dei furti, non prova niente. Non si può superare, con tali argomenti, l'assenza di prove sulla collocazione dell'indagato nel luogo e al momento dei fatti delittuosi. Illogico il sillogismo del passaggio della Golf (anche se con targhe clonate) in autostrada e dell'attribuzione dei furti commessi nella zona al ricorrente, solo ed esclusivamente per la presenza della vettura nell'autostrada. Nessuna prova sussiste poi che la vettura fosse sempre guidata dal ricorrente (l'accertamento diretto della P.G. è solo per il 31 gennaio 2020). Nell'ipotesi del dubbio sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza deve trovare applicazione il principio del favor rei (Cassazione 2019 n. 17527, Rv. 275699-01). L'ordinanza poi afferma che non deve analizzare i singoli episodi in considerazione della serialità dei fatti, commessi con le stesse modalità; si tratta di una scorciatoia argomentativa illogica. Nessuna regola generale di giudizio ha espresso sul punto l'ordinanza genetica, che semplicemente si richiamava alle deduzioni della P.G. Invece, già lo stesso P.M. nella formulazione delle imputazioni aveva valutato i fatti in modo diverso dalla P.G. Infine, l'ordinanza impugnata dalla sola partecipazione all'associazione, del ricorrente, fa discendere anche la prova dei gravi indizi di colpevolezza dei reati fine nei suoi confronti, in modo automatico. Affermazione che contrasta con la consolidata giurisprudenza della Cassazione che richiede per ogni reato fine l'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza. Non tutti gli associati possono ritenersi responsabili dei reati fine commessi dall'associazione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. 4. Manifestamente infondato il motivo processuale sulla nullità dell'ordinanza impugnata per difetto delle condizioni di capacità del giudice e per mancata pronuncia di una valida decisione entro i termini di cui all'art. 311, comma 5 bis cod. proc. pen. I due giudici a latere si sono astenuti nel processo (dibattimento) in quanto avevano fatto parte del Tribunale del riesame per la pronuncia dell'ordinanza del 18 Febbraio 2021, annullata dalla Cassazione. L'incompatibilità, pertanto, per atti compiuti nel procedimento (nel caso per aver pronunciato l'ordinanza del Tribunale del riesame) comporta solo il dovere di astensione per la fase dibattimentale. L'astensione, conseguentemente, non riguarda la partecipazione al Tribunale del riesame che ha dato causa alla stessa astensione: "Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione" (Sez. 4 - , Sentenza n. 16717 del 14/04/2021 Cc., dep. 03/05/2021, Rv. 281039 - 01). L'art. 42 cod. proc. pen. ("Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento") non deve leggersi isolatamente, ma con il complesso delle norme che disciplinano l'astensione e la ricusazione. Norme che per la loro natura sono di stretta interpretazione non potendosi applicare a casi non espressamente previsti: "In tema di astensione e ricusazione, nè il giudice che si astiene, nè la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, atteso che i motivi di astensione obbligatoria generale (e, conseguentemente, di ricusazione), essendo tassativamente indicati dall'art. 36 cod. proc. pen., in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione" (Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013 Cc., dep. 25/06/2013, Rv. 255693 - 01). Conseguentemente, il divieto di compiere atti del procedimento previsto dall'art. 42 cod. proc. pen. riguarda solo gli atti relativi al procedimento dove è avvenuta l'astensione. I giudici, infatti, non possono ritenersi incompatibili anche per la fase incidentale relativa alla decisione del Tribunale del riesame. 5. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione tutti gli indizi che hanno portato ad affermare l'individuazione del ricorrente autore dei reati in contestazione e appartenente all'associazione ex art. 416 cod. pen. Con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità il Tribunale ha ritenuto come il 31 gennaio 2020 il ricorrente alla guida della Golf (riconosciuto dalla P.G.) si dava alla fuga alla vista della P.G. e abbandonava in campagna l'auto, sulla quale viaggiava in compagnia di altri due coindagati. Poco prima era stato commesso il furto del capo 27 dell'imputazione. Gli orari sono una coincidente altamente indiziante. Inoltre, la vettura transitava sull'autostrada sempre nell'occasione degli altri furti, commessi tutti con una stessa modalità qualificante: si entrava nelle case degli anziani con la scusa di controllare l'acqua inquinata. I partecipanti alla commissione dei delitti comunicavano tra loro con radio ricetrasmittenti (e allo scopo silenziavano i loro telefoni, come risultante dalle intercettazioni e dai tabulati); le radio ricetrasmittenti sono state rinvenute nell'auto Golf guidata dal ricorrente. La vettura, del resto, utilizzava targhe contraffatte depositate in un apposito vano nascosto ricavato nell'interno della Golf. La peculiare modalità esecutiva è stata reiterata in tutti i furti e, pertanto, l'analisi del Tribunale del riesame si è soffermata sulla modalità dei furti e sulla certa individuazione di elementi gravi, precisi e concordanti per uno di essi, quello del 31 gennaio 2021. Infatti, "In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti" (Sez. 3, Sentenza n. 28979 del 11/05/2016 Cc., dep. 12/07/2016, Rv. 267350 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 20/06/2018 Cc., dep. 06/07/2018, Rv. 273658 - 0). Per il reato associativo, neanche contestato nel ricorso in cassazione, il Tribunale evidenzia adeguatamente gli elementi per la partecipazione del ricorrente all'associazione individuando la compravendita della vettura BMW Tg. [OSCURATO:TARGA] sulla quale era stato apposto un GPS per controllare gli spostamenti, poi individuato e tolto dagli indagati. Inoltre, il Tribunale rileva anche il contenuto delle intercettazioni significative per la sussistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente alla stessa. 5. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 5. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dalla ricorrente (assenza di gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati in accertamento), peraltro molto genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 7. Sull'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza dell'ordinanza genetica il Tribunale del riesame adeguatamente motiva rilevando l'assenza della stessa per i capi dal 4 al 10 dell'imputazione con l'annullamento per tali ipotesi delittuose, ma rilevando, invece, la sussistenza dell'autonoma valutazione per le restanti imputazioni. Per gli episodi dal 23 al 27 dell'imputazione il G.I.P. aveva vagliato gli atti di indagine in modo autonomo, consentendo l'integrazione della motivazione al Tribunale del riesame: "Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti." (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc., dep. 08/03/2018, Rv. 272596 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammen