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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46252/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la decisione messo in evidenza, con corretti riferimenti in fatto e diritto, gli elementi su cui fondare la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, visto il contesto pandernico in cui aveva operato il ricorrente (che non gli avrebbe consentito di uscire dall'abitazione), trovato con indosso sostanza stupefacente e, a seguito di perquisizione domiciliari, in possesso di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza stupefacente; rilevato che il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine al richiesto istituto della continuazione (dalla quale sarebbe potuta scaturire la possibilità di sospensione della pena) tra i fatti di cui al presente procedimento (per contestazioni del 24 marzo 2020) e quelli relativi a precedente condanna passata in giudicato risulta inammissibile non avendo il ricorrente esplicitato sulla base di quali elementi il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere all'applicazione dell'istituto (né risultano palesate le ragioni nei motivi di gravame ove emerge che la sentenza di condanna per reato della stessa indole risalisse al 2015); che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex multis, Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e declinato in fatto avendo la decisione messo in evidenza, con corretti riferimenti in fatto e diritto, gli elementi su cui fondare la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, visto il contesto pandernico in cui aveva operato il ricorrente (che non gli avrebbe consentito di uscire dall'abitazione), trovato con indosso sostanza stupefacente e, a seguito di perquisizione domiciliari, in possesso di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza stupefacente; rilevato che il motivo con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine al richiesto istituto della continuazione (dalla quale sarebbe potuta scaturire la possibilità di sospensione della pena) tra i fatti di cui al presente procedimento (per contestazioni del 24 marzo 2020) e quelli relativi a precedente condanna passata in giudicato risulta inammissibile non avendo il ricorrente esplicitato sulla base di quali elementi il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere all'applicazione dell'istituto (né risultano palesate le ragioni nei motivi di gravame ove emerge che la sentenza di condanna per reato della stessa indole risalisse al 2015); che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex multis, Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 46252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris